12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante misure transitorie relative agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli e embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania

[notificata con il numero C(2006) 6823]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/16/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o gennaio 2007 lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati in Bulgaria e Romania e destinati agli scambi intracomunitari devono soddisfare i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria.

(2)

In particolare, i prodotti di cui sopra dovranno rispettare le prescrizioni zoosanitarie di cui alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (2), alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (3), alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (4) e alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (5).

(3)

È possibile che per alcuni dei prodotti animali di cui sopra, prelevati in Bulgaria e Romania prima della data di adesione, esistano delle scorte dopo la data in questione. Tuttavia, tali prodotti potrebbero non essere conformi a tutte le prescrizioni zoosanitarie applicabili agli scambi intracomunitari a norma della legislazione comunitaria.

(4)

Al fine di agevolare la transizione per i prodotti provenienti da Bulgaria e Romania dall'attuale regime a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria è opportuno adottare misure transitorie per lo scambio intracomunitario di tali prodotti. Quindi è opportuno consentire la partecipazione agli scambi intracomunitari dello sperma, degli ovuli e degli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina prelevati prima della data di adesione e conformi alle prescrizioni zoosanitarie comunitarie relative alle esportazioni dei prodotti dal paese di origine alla Comunità in vigore prima del 1o gennaio 2007.

(5)

Nel contempo è opportuno consentire, per un periodo transitorio di 8 mesi, lo scambio tra Bulgaria e Romania di tali prodotti prelevati prima dell'adesione e non conformi alla legislazione comunitaria.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina soggetti alle prescrizioni zoosanitarie di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE e prelevati prima del 1o gennaio 2007 in Bulgaria e Romania («i prodotti»).

Articolo 2

Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti dalla Bulgaria e dalla Romania agli altri Stati membri

1.   I prodotti sono spediti dalla Bulgaria e dalla Romania agli altri Stati membri solo a condizione che siano, a norma delle direttive di cui all'articolo 1, conformi alle seguenti prescrizioni:

a)

siano stati prelevati in centri o da gruppi autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

b)

rechino il numero di riconoscimento attribuito al centro o al gruppo ai fini dell'esportazione verso la Comunità; e

c)

siano conformi alle prescrizioni zoosanitarie della Comunità in vigore prima del 1o gennaio 2007 relative all'esportazione dei prodotti dal paese di origine nella Comunità.

2.   Il certificato sanitario che scorta le partite dei prodotti deve recare il seguente attestato supplementare firmato dall'ufficiale veterinario:

«Sperma (6), ovuli (6) o embrioni (6) delle specie bovina (6), suina (6), ovina (6), caprina (6) ed equina (6) conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 2 della decisione 2007/16/CE della Commissione e prelevati prima del 1o gennaio 2007.

Articolo 3

Prescrizioni relative alla spedizione dei prodotti tra la Bulgaria e la Romania

1.   I prodotti possono essere spediti tra la Bulgaria e la Romania solo a condizione che:

a)

la spedizione sia autorizzata dallo Stato membro di destinazione;

b)

i prodotti siano conformi alle prescrizioni zoosanitarie nazionali in vigore nel paese di destinazione prima del 1o gennaio 2007.

2.   Il certificato sanitario che scorta le partite dei prodotti deve recare il seguente attestato supplementare firmato dall'ufficiale veterinario:

«Sperma (7), ovuli (7) o embrioni (7) delle specie bovina (7), suina (7), ovina (7), caprina (7) ed equina (7) conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 2 della decisione 2007/16/CE della Commissione e prelevati prima del 1o gennaio 2007.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Applicabilità

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Essa è applicabile dal 1o gennaio 2007 al 31 agosto 2007.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(2)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

(3)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

(4)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(5)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321); rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004.

(6)  Cancellare la voce non pertinente.»

(7)  Cancellare la voce non pertinente.»