12.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 7/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che approva i piani di sorveglianza presentati dalla Bulgaria e dalla Romania per l'individuazione di residui o di sostanze negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, a norma della direttiva 96/23/CE

[notificata con il numero C(2006) 6815]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/15/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure per controllare talune sostanze e i loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e dispone che gli Stati membri debbano presentare i propri piani di sorveglianza per l'individuazione dei residui o delle sostanze alla Commissione per l'approvazione («i piani di sorveglianza»).

(2)

Poiché l'adesione di Bulgaria e Romania alla Comunità è prevista per il 1o gennaio 2007, questi paesi hanno presentato alla Commissione piani di sorveglianza per l'approvazione.

(3)

Tali piani di sorveglianza sono conformi alle disposizioni della direttiva 96/23/CE e vanno pertanto approvati.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di sorveglianza per l'individuazione di residui o sostanze a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, presentato dalla Bulgaria alla Commissione il 25 aprile 2006, è approvato.

Articolo 2

Il piano di sorveglianza per l'individuazione di residui o sostanze a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 96/23/CE, presentato dalla Romania alla Commissione il 20 marzo 2006, è approvato.

Articolo 3

La presente decisione è applicabile soltanto con riserva e a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).