12.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 7/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2006
che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada
[notificata con il numero C(2006) 6812]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/14/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina (2) contiene un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di sperma di animali domestici della specie suina. |
(2) |
Il Canada ha chiesto di modificare l’elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione 2002/613/CE relativi a tale paese. |
(3) |
Il Canada ha garantito di ottemperare alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all’elenco è stato ufficialmente riconosciuto dai servizi veterinari di tale paese ai fini dell’esportazione nella Comunità. |
(4) |
La decisione 2002/613/CE va dunque modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a partire dal terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/271/CE (GU L 99 del 7.4.2006, p. 29).
ALLEGATO
Nell’allegato V della decisione 2002/613/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada:
«CA |
1-AI-01 |
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