21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 137/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2007

sul seguito dato al parere C(2005)1694 def. della Commissione, del 9 giugno 2005, sulle misure provvisorie adottate dal governo danese in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità modello NEW-ISO-HV fabbricate da TANKTECH Co. nella Repubblica di Corea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 137/01)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 giugno 2005 (2) la Commissione ha adottato un parere sulle misure provvisorie adottate dal governo danese in merito alle valvole di sicurezza di pressione/vuoto ad alta velocità modello NEW-ISO-HV fabbricate da TANKTECH Co. nella Repubblica di Corea (in appresso «il fabbricante»).

(2)

Nel parere summenzionato la Commissione raccomanda che le parti (l'autorità marittima danese, il fabbricante, il governo francese in quanto Stato della notifica e l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame CE del tipo in questione per conto del governo francese) effettuino congiuntamente una nuova prova su un campione rappresentativo di valvole nuove modello NEW-ISO-HV di tutte le dimensioni presso un laboratorio concordato congiuntamente, in conformità con le norme di prova applicabili, e in particolare con la norma europea EN 12874:2001, con la finalità di determinare se siano rispettate o meno le norme minime applicabili in condizioni operative normali.

(3)

Un nuovo modello di valvole — la serie U-ISO — ha sostituito la serie NEW-ISO-HV, che non è più immessa sul mercato. La differenza fra i due modelli consiste in una modifica del sistema di ritegno a sollevamento per rispondere alle obiezioni delle autorità danesi a proposito della sicurezza operativa del sistema in questione.

(4)

Il certificato di omologazione 11582/A2 EC relativo al modello NEW-ISO-HV non è stato annullato a seguito della sostituzione di quest'ultimo ma è scaduto il 19 marzo 2007 e non deve quindi essere rinnovato.

(5)

Le prove effettuate sul modello NEW-ISO-HV presso il laboratorio PTB in Germania e presso il laboratorio KIMM nella Repubblica di Corea a seguito del parere della Commissione non hanno rivelato altri difetti intrinseci nel modello in questione. Esse hanno tuttavia evidenziato che i risultati erano fortemente influenzati dalla configurazione dei banchi di prova, il che sottolinea così l'importanza della corretta installazione delle valvole a bordo delle navi. È pertanto fondamentale che il fabbricante trasmetta ai progettisti dell'installazione informazioni complete sul comportamento delle valvole e sui limiti di uso (in particolare quelli imposti dalle norme applicabili) per evitare una centratura imperfetta ed eventuali scarti rispetto alle prestazioni previste.

(6)

Il fabbricante ha fornito le prove documentarie dei controlli approfonditi eseguiti sulla produzione, che comprendono la misurazione precisa di ogni valvola e l'esecuzione di una prova di pressione-vuoto; queste informazioni specifiche accompagnano ogni consegna di valvole.

(7)

Il certificato di omologazione n. 14473/A0 (successivamente sostituito dal certificato 14473/A) è stato rilasciato nel febbraio 2005 per il modello U-ISO dall'organismo notificato Bureau Veritas, che opera per conto del governo francese, a seguito di prove su tutte le otto dimensioni per quanto riguarda la capacità e il colpo di ariete, e sulle dimensioni 80 e 150 per quanto riguarda il ritorno di fiamma.

(8)

Visto che le modifiche apportate rispetto al modello NEW-ISO-HV possono influire sulla conformità ai requisiti o alle condizioni prescritte per l'uso del prodotto, il nuovo modello deve ottenere un'omologazione integrativa. Le valvole di tutte le dimensioni devono pertanto essere sottoposte a prove complete sotto il controllo di un organismo notificato operante sotto l'autorità di uno Stato membro per dimostrare la conformità del nuovo modello U-ISO ai requisiti della direttiva.

(9)

Dopo che il fabbricante si è impegnato in tal senso, le parti hanno convenuto che l'attuale attestato di approvazione del tipo deve essere considerato obsoleto. Per quanto riguarda le unità immesse sul mercato con l'attuale attestato di approvazione del tipo, le parti convengono che le prove parziali eseguite forniscono una garanzia limitata e che un controllo individuale delle unità già installate a bordo delle navi costituirebbe una misura adeguata e proporzionata per assicurarne la completa sicurezza.

(10)

Il controllo individuale summenzionato deve essere svolto senza indugio e in modo che i casi indicanti un difetto — in particolare pressioni di punta o colpi di ariete — possano essere segnalati dai proprietari ed esaminati per determinarne la causa e adottare le misure necessarie. Il fabbricante si è impegnato a effettuare tali controlli e a trasmettere i risultati alla Commissione e alle altre parti; al momento della pubblicazione del presente parere si considera che la procedura è già in corso.

(11)

Oltre alla raccomandazione fatta dalla Commissione agli Stati membri nel parere del 9 giugno 2005 in merito alle valvole di dimensione 80 fabbricate fino al 31 dicembre 2002, è prudente effettuare un controllo simile per altre valvole del modello NEW-ISO-HV installate a bordo delle navi. Il fabbricante si è impegnato a effettuare tali controlli e a trasmetterne i risultati alla Commissione e alle altre parti; al momento della pubblicazione del presente parere si considera che la procedura è già in corso.

(12)

Il fabbricante si è impegnato ad applicare in futuro i moduli di valutazione della conformità B (esame CE del tipo) ed F (verifica del prodotto).

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

Articolo 1

Le parti hanno dato opportuno seguito al parere adottato dalla Commissione il 9 giugno 2005 e hanno adottato misure adeguate per garantire la sicurezza.

Articolo 2

Le autorità francesi, sotto la cui autorità è stato rilasciato l'attuale certificato, si assumono la responsabilità di prendere idonee misure qualora entro un termine ragionevole non dovessero essere effettuate prove complete sul modello U-ISO o qualora tali prove non consentissero di dimostrarne la conformità ai requisiti applicabili.

Articolo 3

La Commissione raccomanda che:

1.

i casi identificati dal fabbricante che potrebbero indicare un difetto delle valvole modello NEW-ISO-HV e U-ISO già installate a bordo delle navi siano comunicati immediatamente non solo alla Commissione e alle altre parti, come convenuto, ma anche allo Stato membro di bandiera, indipendentemente dalla bandiera battuta dalla nave;

2.

gli Stati membri effettuino una verifica simile sulle navi battenti la loro bandiera ed equipaggiate con valvole di sicurezza di pressione/vuoto dello stesso tipo, indipendentemente dalla loro marca, ed esaminino eventuali casi del genere per determinarne la causa più probabile.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2007

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

(2)  GU C 148 del 18.6.2005, pag. 4.