29.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 384/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2017/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 51/2006, i limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2006. |
(2) |
Alla luce dei recenti pareri scientifici formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il regolamento (CE) n. 1259/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 (2) ha fissato nuovi limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nelle zone CIEM IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE). |
(3) |
Lo stock di busbana norvegese del Mare del Nord è in comune con la Norvegia, ma non è attualmente gestito congiuntamente dalle due parti. |
(4) |
A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 1259/2006, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Norvegia senza tuttavia pervenire ad un accordo sul criterio di ripartizione per lo stock considerato per il 2006. |
(5) |
In mancanza di un criterio di ripartizione tra la Norvegia e la Comunità per lo stock considerato, e dato che la Norvegia deve poter accedere a parte del totale ammissibile di cattura (TAC) raccomandato dal CIEM e dallo CSTEP, è opportuno che la Comunità fissi un limite di cattura comunitario autonomo inferiore al TAC raccomandato. |
(6) |
Il limite di cattura comunitario autonomo deve essere fissato a un livello pari al 75 % del TAC raccomandato. Tale percentuale corrisponde alla quota comunitaria delle catture totali dello stock considerato nell'ultimo quinquennio e rappresenta la distribuzione stimata nella zona calcolata sulla base dei dati ottenuti nel corso degli ultimi anni. Tuttavia tale approccio non pregiudica la posizione della Comunità nell'ambito di eventuali futuri negoziati con la Norvegia in materia di ripartizione. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato 1A del regolamento (CE) n. 51/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 del 8.12.2006, pag. 10).
(2) GU L 229 del 23.8.2006, pag. 3.
ALLEGATO
L'allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006 è così modificato:
La voce relativa alla specie Busbana norvegese nelle zone IIa (acque CE), IIIa e IV (acque CE) è sostituita dal seguente testo:
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Danimarca |
70 185 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96. |
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Germania |
13 |
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Paesi Bassi |
52 |
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CE |
70 250 |
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Norvegia |
1 000 (1) |
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TAC |
Non pertinente |
(1) Contingente da prelevare nella divisione CIEM VIa a nord di 56° 30′ N.»