2.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/5


Rettifica del regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 411 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1989/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1989/2006 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (2), in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti che mantengono la loro validità al di là del 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e quando gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, il Consiglio adotta gli atti necessari a meno che la Commissione non abbia adottato l'atto iniziale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni generali che disciplinano l'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione e i loro obiettivi. A norma dell'articolo 53, l'allegato III di tale regolamento stabilisce i massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento nei programmi operativi, suddivisi per Stato membro e per obiettivo, sulla base di criteri obiettivi. L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe essere adattato per tener conto dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

(3)

È necessario assicurare che tutti gli adattamenti tecnici dei Fondi strutturali e di coesione vengano adottati quanto prima, in modo da consentire alla Bulgaria e alla Romania di presentare documenti di programmazione a decorrere dalla data della loro adesione all'Unione europea.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Massimali applicabili ai tassi di cofinanziamento

(di cui all'articolo 53)

Criteri

Stati membri

FESR e FSE

Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile

Fondo di coesione

Percentuale di partecipazione alla spesa ammissibile

1)

Stati membri il cui prodotto interno lordo (PIL) medio pro capite, nel periodo 2001-2003, era inferiore all'85 % della media UE a 25 nello stesso periodo

Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia

85 % per gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

85 %

2)

Stati membri diversi da quelli di cui al punto 1 ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione il 1o gennaio 2007

Spagna

80 % per le regioni dell'obiettivo “Convergenza” e di integrazione graduale nel quadro dell'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

50 % per gli obiettivi “Competitività regionale e occupazione” al di fuori delle regioni d'integrazione graduale

85 %

3)

Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2

Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

75 % per l'obiettivo “Convergenza”

4)

Stati membri diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2

Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito

50 % per l'obiettivo “Competitività regionale e occupazione”

5)

Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato che beneficiano della dotazione supplementare per esse prevista nell'allegato II, punto 20

Spagna, Francia e Portogallo

50 %

6)

Regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato

Spagna, Francia e Portogallo

85 % nel quadro degli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione”

—»


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(2)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.