23.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/91


REGOLAMENTO (CE) N. 1979/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dell’Accordo sull’agricoltura (2) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire, a determinate condizioni, a decorrere dal 1o luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus spp.

(2)

Le condizioni per la gestione di tali contingenti sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (3). Per chiarezza è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento a partire dal 1o gennaio 2007.

(3)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio (4), prevede un aumento di 5 200 tonnellate del contingente tariffario di conserve di funghi del genere Agaricus di cui ai codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 originari della Cina.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (5) si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, modalità relative alle domande di titoli di importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È opportuno che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe relative ai richiedenti previste dal presente regolamento.

(5)

È opportuno definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari diano luogo alla riscossione del dazio integrale previsto dalla tariffa doganale comune. È opportuno pertanto che i titoli siano rilasciati allo scadere di un periodo che consenta agli Stati membri di effettuare il controllo dei quantitativi e trasmettere le necessarie comunicazioni. Tali disposizioni sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6).

(6)

È opportuno garantire la continuità e l’adeguatezza dell’approvvigionamento del mercato comunitario in conserve di funghi a prezzi stabili, evitando turbative non necessarie del mercato sotto forma di forti oscillazioni di prezzi e ripercussioni negative per i produttori comunitari. A tal fine è opportuno incoraggiare una maggiore competitività tra gli importatori e ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.

(7)

Nell’interesse degli importatori attuali, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di conserve di funghi, come pure nell’interesse dei nuovi importatori che si presentano sul mercato e ai quali occorre dare l’opportunità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di conserve di funghi nell’ambito dei contingenti tariffari, occorre distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. È quindi necessario stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi allo statuto dei richiedenti e all’utilizzazione dei titoli rilasciati.

(8)

Appare appropriato procedere ad una ripartizione tra gli importatori di queste due categorie basata sui quantitativi effettivamente importati e non sui titoli rilasciati.

(9)

Nell’interesse degli importatori attuali, i quantitativi di conserve di funghi oggetto del contingente tariffario gestito dal presente regolamento che non sia stato possibile importare nel corso di un periodo contingentale per motivi di forza maggiore dovrebbero entrare anch’essi nel calcolo dei quantitativi di riferimento, in modo da evitare la successiva riduzione dei quantitativi di riferimento di detti importatori.

(10)

Occorre prevedere alcune restrizioni per le domande di titoli di importazione di conserve di funghi originarie di paesi terzi presentate da ciascuna categoria di importatori. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la competitività tra gli importatori, ma anche per dare l’opportunità ad ogni importatore che eserciti un’attività commerciale reale sul mercato degli ortofrutticoli di difendere la propria legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e da impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.

(11)

Per migliorare e semplificare la gestione dei contingenti tariffari di conserve di funghi è opportuno adottare disposizioni precise riguardo ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di titolo e al rilascio dei titoli stessi da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

(12)

Occorre inoltre adottare misure per limitare il più possibile la presentazione di domande a scopo speculativo, che potrebbero tradursi in un’utilizzazione incompleta del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, è opportuno prevedere il deposito di una cauzione per tonnellata (peso netto sgocciolato) di prodotto oggetto di una domanda di titolo di importazione. È opportuno che la cauzione sia di entità sufficientemente elevata da scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non tale da scoraggiare quanti esercitano una reale attività commerciale nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Il criterio oggettivo più indicato per fissare il livello della cauzione è costituito dal limite del 2 % della media del dazio addizionale applicabile alle importazioni nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus spp. che rientrano attualmente nei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

(13)

L’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea è prevista per il 1o gennaio 2007. Di conseguenza è opportuno riassegnare ad altri fornitori il contingente GATT attualmente assegnato a questi due paesi.

(14)

Occorre adottare misure transitorie per permettere agli importatori della Bulgaria e della Romania di beneficiare del presente regolamento.

(15)

Per il 2007 e il 2008 è opportuno adottare disposizioni che permettano di distinguere tra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006, da un lato, e gli importatori tradizionali e i nuovi importatori in Bulgaria e in Romania, dall’altro lato.

(16)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

1.   Alle condizioni stabilite dal presente regolamento si procede all’apertura di contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere Agaricus, dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30 (di seguito «conserve di funghi»). Nell’allegato I figurano il volume di ciascun contingente tariffario, il numero d’ordine corrispondente e il periodo di applicazione.

2.   L’aliquota del dazio applicabile è del 12 % ad valorem per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici NC 2003 10 20 e 2003 10 30.

Articolo 2

Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento per «autorità competenti» si intendono l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

2.   Ai fini del presente regolamento per «quantitativo di riferimento» si intende il quantitativo massimo (peso netto sgocciolato) di conserve di funghi, importato per anno civile da un importatore tradizionale in uno dei tre anni civili precedenti.

Per il calcolo del quantitativo di riferimento non si tiene conto delle importazioni di conserve di funghi originarie degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006 o della Bulgaria e della Romania.

Nel calcolo del quantitativo di riferimento si tiene conto dei quantitativi di conserve di funghi oggetto del contingente tariffario di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che non sia stato possibile importare nel corso di un periodo contingentale per motivi di forza maggiore.

Articolo 4

Categorie di importatori

1.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a)

di aver importato nella Comunità conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;

b)

di aver inoltre importato nella Comunità, nel corso dell’anno precedente la presentazione della domanda, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.

2.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo che abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.

3.   Sia gli importatori tradizionali che i nuovi importatori presentano la prova di ottemperare ai criteri di cui ai paragrafi 1 o 2 al momento della presentazione della prima domanda relativa ad un dato periodo contingentale alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti e iscritti nel registro dell’IVA.

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale con i paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Articolo 5

Domande di titolo e titoli

1.   I titoli di importazione (di seguito i «titoli») sono validi a partire dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2.   L’importo della cauzione è fissato a 40 EUR/t (peso netto sgocciolato).

3.   Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo d’importazione è indicato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo d’importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

4.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Ripartizione dei quantitativi tra importatori tradizionali e nuovi importatori

1.   Il quantitativo complessivo assegnato alla Cina e agli altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito:

a)

95 % agli importatori tradizionali;

b)

5 % ai nuovi importatori.

2.   Se i quantitativi assegnati alla Cina e agli altri paesi terzi non sono interamente utilizzati da una delle due categorie di importatori, il quantitativo rimanente è assegnato all’altra categoria.

3.   A seconda che siano presentate da un importatore tradizionale o da un nuovo importatore, le domande di titoli recano nella casella 20 una delle diciture «importatore tradizionale» o «nuovo importatore».

Articolo 7

Restrizioni applicabili alle domande di titolo

1.   Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi presentate da un importatore tradizionale non può vertere su un quantitativo superiore al 150 % del quantitativo di riferimento.

2.   Il peso complessivo (peso netto sgocciolato) indicato nelle domande di titoli di importazione nella Comunità di conserve di funghi presentate da un nuovo importatore per una determinata origine non può vertere su un quantitativo superiore all’1 % del quantitativo complessivo indicato nell’allegato I per tale origine.

Articolo 8

Presentazione delle domande di titolo da parte degli importatori

1.   Gli importatori presentano le domande di titoli nei primi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio.

2.   I nuovi importatori che abbiano ottenuto titoli a norma del regolamento (CE) n. 1864/2004 o del presente regolamento nel corso del precedente anno civile sono tenuti a fornire anche la prova di aver effettivamente immesso in libera pratica nella Comunità almeno il 50 % del quantitativo loro assegnato.

Articolo 9

Comunicazione delle domande di titolo

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi (in kg) oggetto di domande di titoli di importazione entro il decimo giorno lavorativo del mese di gennaio.

Le comunicazioni sono ripartite per codice NC e per origine ed indicano separatamente anche i quantitativi di ogni prodotto richiesti rispettivamente da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

Articolo 10

Rilascio dei titoli

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i titoli il settimo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione della comunicazione fissato all’articolo 9, primo comma.

Articolo 11

Impegni internazionali applicabili alle importazioni dalla Cina

1.   L’immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina è soggetta alle disposizioni degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (7).

2.   Le autorità competenti del rilascio del certificato di origine delle conserve di funghi originarie della Cina sono elencate nell’allegato II.

Articolo 12

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire una cooperazione amministrativa reciproca al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 13

Misure transitorie per il 2007 e il 2008

In deroga all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, per il 2007 e il 2008 ed esclusivamente in Bulgaria e in Romania si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a)

di aver importato conserve di funghi in almeno due dei tre anni civili precedenti;

b)

di aver importato, nell’anno civile precedente, almeno 100 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96;

c)

che le importazioni di cui alle lettere a) e b) hanno avuto luogo in Bulgaria o in Romania, ossia nel paese in cui ha sede l’importatore;

2)

per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al punto 1, che abbiano importato in Bulgaria o in Romania almeno 50 tonnellate di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 in ciascuno dei due anni civili precedenti.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1864/2004 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

L’articolo 13 si applica alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e con riserva dell’entrata in vigore del medesimo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1995/2005 (GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 34).

(4)  GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 22.

(5)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(6)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO I

Volume, numeri d’ordine e periodo di applicazione dei contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in tonnellate (peso netto sgocciolato)

Paese di origine

Numero d’ordine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Cina

Importatori tradizionali: 09.4157

Nuovi importatori: 09.4193

28 950

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali: 09.4158

Nuovi importatori: 09.4194

5 030


ALLEGATO II

Elenco delle autorità cinesi competenti per il rilascio dei certificati di origine di cui all’articolo 10, paragrafo 2:

amministrazione generale della supervisione della qualità,

ispettorato di entrata e uscita e ufficio di quarantena della Repubblica popolare cinese di:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Mongolia interna

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan