15.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/3


Rettifica del regolamento (CE) n. 1935/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 407 del 30 dicembre 2006 )

Il testo del regolamento (CE) n. 1935/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (2) ha introdotto un modulo obbligatorio di notifica degli aiuti di Stato. Esso ha stabilito inoltre che le informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle misure di aiuto devono essere fornite utilizzando le schede di informazioni complementari riportate in un allegato del regolamento.

(2)

In seguito all'adozione da parte della Commissione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (3), le norme applicate dalla Commissione per valutare la compatibilità delle misure nazionali di aiuto con il mercato comune sono cambiate. Dal momento che il modulo di notifica è costituito da un questionario dettagliato basato sulle norme applicabili, è necessario modificarne alcune parti.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, il testo delle parti da III.12.A a III.12.Q è sostituito dal seguente:

«PARTE III.12

SCHEDA DI INFORMAZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Il presente modulo di notifica degli aiuti di Stato riguarda solo le attività relative alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli quali definiti al punto 6 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (4). Le norme relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo non si applicano a misure relative alla trasformazione di prodotti dell'allegato I in prodotti non compresi in tale allegato. Per questo tipo di misure occorre compilare il modulo di notifica pertinente.

1.   Prodotti interessati

1.1.

La misura si applica ad uno o più dei seguenti prodotti non soggetti a un'organizzazione comune dei mercati:

patate diverse dalle patate da fecola

carne equina

caffè

sughero

aceti di alcole

La misura non si applica a nessuno di questi prodotti

2.   Effetto incentivante

A.   Regimi di aiuti

2.1.

Gli aiuti nell'ambito di un regime vengono accordati esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.2.

Se il regime stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto in questione può tuttavia essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il suddetto regime sia stato istituito e che la Commissione lo abbia dichiarato compatibile con il trattato CE?

no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

2.3.

Se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il regime di aiuti è stato istituito e la Commissione lo ha dichiarato compatibile con il trattato CE;

b)

è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti;

c)

la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o regime di aiuto non è esaurito?

no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

B.   Aiuti individuali:

2.4.

Gli aiuti individuali che non rientrano in alcun regime verranno accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al punto 2.3, lettere b) e c)?

no

In caso negativo, si rimanda al punto 16 degli orientamenti agricoli.

C.   Aiuti compensativi:

2.5.

Il regime di aiuti è di natura compensativa?

no

In caso affermativo, non si applicano i precedenti punti A e B.

3.   Tipo di aiuto

Che tipo(i) di aiuto include la misura prevista?

MISURE DI SVILUPPO RURALE

A.

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

B.

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

C.

Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali

bis.

Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (5)

D.

Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni

E.

Aiuti per il rispetto di requisiti obbligatori

F.

Aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori

G.

Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola

H.

Aiuti a favore delle associazioni di produttori

I.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria

J.

Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità

K.

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

L.

Aiuti al settore zootecnico

M.

Aiuti di Stato per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo

GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI

N.

Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola

O.

Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie

P.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

Q.

Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione

ALTRI AIUTI

R.

Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli

S.

Aiuti connessi alle esenzioni fiscali a norma della direttiva 2003/96/CE (6)

T.

Aiuti per il settore forestale

PARTE III.12.A

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.A degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (7).

1.   Obiettivi dell'aiuto

1.1.

Indicare quali obiettivi, tra quelli sotto elencati, persegue l'investimento:

ridurre i costi di produzione;

migliorare e riconvertire la produzione;

migliorare la qualità;

tutelare e migliorare l'ambiente, rispettare le norme relative all'igiene e al benessere degli animali;

diversificare le attività agricole;

altro (precisare).

Se l'investimento persegue altri obiettivi, si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per investimenti che non perseguono uno degli obiettivi summenzionati.

1.2.

Gli aiuti riguardano meri investimenti di sostituzione?

no

In caso di risposta affermativa si rammenta che non possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende per meri investimenti di sostituzione.

1.3.

L'aiuto è collegato a investimenti riguardanti prodotti oggetto di restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato (regimi di sostegno diretto compresi) finanziata dal FEAGA, e che avrebbero come conseguenza un aumento della capacità produttiva superiore a tali restrizioni o limitazioni?

no

In caso di risposta affermativa si rammenta che, a norma del punto 37 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di investimento.

2.   Beneficiari

Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

agricoltori;

associazioni di produttori;

altri (specificare)

…………

3.   Intensità dell'aiuto

3.1.

Indicare il massimale del finanziamento pubblico, espresso in percentuale del volume dell'investimento che può beneficiare degli aiuti:

a)

………… nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (8) (massimo 50 %);

b)

………… in altre regioni (massimo 40 %);

c)

………… per i giovani agricoltori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 60 %);

d)

………… per i giovani agricoltori in altre regioni se l'investimento è realizzato entro cinque anni dall'insediamento (massimo 50 %);

e)

………… nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 (9) (massimo 75 %);

f)

………… per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel rispetto dei termini prescritti per conformarsi ai nuovi requisiti minimi [massimo 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 60 % nelle altre zone];

g)

………… per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];

h)

………… per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 25 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 20 % nelle altre zone];

i)

………… per gli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti realizzati nel quinto anno successivo alla data entro la quale si sarebbero dovuti realizzare detti investimenti nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria [massimo 12,5 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 10 % nelle altre zone; per le spese realizzate oltre il quinto anno non è autorizzato alcun aiuto];

j)

………… per gli investimenti supplementari realizzati dagli Stati membri che hanno aderito alla Comunità rispettivamente il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007, ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE (10) (massimo 75 %);

k)

………… per gli investimenti supplementari realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, che beneficiano di un aiuto concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 [massimo 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 40 % nelle altre zone];

l)

………… per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore [massimo 6 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e massimo 50 % nelle altre zone].

3.2.

Nel caso degli investimenti che comportano costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti, la maggiorazione è limitata agli investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore o a investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi nonché ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire tali obiettivi, senza che vi sia un aumento della capacità produttiva?

no

3.3.

Nel caso degli investimenti effettuati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE, l'intensità prevista dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva?

no

3.4.

Nel caso degli investimenti effettuati da giovani agricoltori onde conformarsi a requisiti comunitari o nazionali in vigore, l'aiuto è limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data di insediamento per conformarsi ai requisiti?

no

4.   Criteri di ammissibilità

4.1.

L'aiuto è riservato alle aziende agricole che non sono in difficoltà?

no

4.2.

L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari?

no

5.   Spese ammissibili

5.1.

Tra quelle sotto elencate, indicare le spese ammissibili previste dalla misura:

costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);

spese generali collegate alle due voci precedenti, ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.

5.2.

L'aiuto copre l'acquisto di materiale usato?

no

5.3.

In caso di risposta affermativa, tale acquisto è ammissibile solo per le piccole e medie imprese con bassi standard tecnici e un capitale modesto?

no

5.4.

Sono esclusi dall'aiuto l'acquisto di diritti di produzione, di animali, di vegetali annuali e l'impianto?

no

In caso di risposta negativa si rammenta che, a norma del punto 29 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste voci di spesa.

5.5.

Nell'ambito delle spese ammissibili dell'investimento previsto, la quota riservata all'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia è limitata al 10 %?

no

In caso di risposta negativa si rammenta che tale massimale del 10 % costituisce una delle condizioni di ammissibilità previste dal punto 29 degli orientamenti agricoli.

6.   Aiuto per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

6.1.

L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole?

no

6.1.1.

In caso di risposta affermativa, qual è il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %)?

…………

6.1.2.

Le spese ammissibili comprendono un compenso del lavoro svolto dall'agricoltore o dai suoi collaboratori?

no

6.1.3.

In caso di risposta affermativa, tale compenso è limitato a 10 000 EUR all'anno?

no

6.1.4.

In caso di risposta negativa giustificare il superamento del suddetto massimale.

…………

6.2.

L'aiuto riguarda investimenti o lavori intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda?

no

6.2.1.

In caso di risposta affermativa, l'investimento comporta un aumento della capacità produttiva dell'azienda?

no

6.2.2.

Quali sono i massimali previsti per questo tipo di investimento?

Investimenti senza aumento della capacità:

massimale previsto per le zone svantaggiate e le zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (massimo 75 %): …………

massimale previsto per le altre zone (massimo 60 %): …………

Investimenti con aumento della capacità:

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali contemporanei: (massimo: cfr. punto 3.1): …………

massimale previsto in caso di utilizzo di materiali tradizionali, espresso come percentuale delle spese aggiuntive (massimo 100 %): …………

7.   Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

7.1.

Il trasferimento è imposto da un esproprio?

no

7.2.

Il trasferimento è giustificato da un interesse pubblico precisato nella base giuridica?

no

Si rammenta che la base giuridica deve indicare l'interesse pubblico che giustifica il trasferimento.

7.3.

Il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nello spostamento e nella ricostruzione di strutture esistenti?

no

7.3.1.

In caso di risposta affermativa, qual è l'intensità di aiuto (massimo 100 %)?

…………

7.4.

Il trasferimento comporta vantaggi per l'agricoltore, che fruisce di strutture più moderne?

no

7.4.1.

In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore in percentuale della plusvalenza delle strutture dopo il trasferimento?

Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

…………

Nelle altre zone (minimo 60 %):

…………

Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

…………

Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

7.5.

Il trasferimento determina un aumento della capacità produttiva?

no

7.5.1.

In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta il contributo dell'agricoltore, espresso come percentuale delle spese connesse all'aumento?

Nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 50 %):

…………

Nelle altre zone (minimo 60 %):

…………

Giovani agricoltori nelle zone svantaggiate e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (minimo 45 %):

…………

Giovani agricoltori nelle altre zone (minimo 55 %):

8.   Altre informazioni

8.1.

La notifica è accompagnata da una documentazione attestante l'adeguatezza e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?

no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

8.2.

La notifica è accompagnata da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali?

no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa si rammenta che il punto 36 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

PARTE III.12.B

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER GLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il presente modulo riguarda gli investimenti nel settore della trasformazione (11) e della commercializzazione (12) dei prodotti agricoli, di cui al punto IV.B degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (13).

1.   Ambito di applicazione e beneficiari dell'aiuto

1.1.

Specificare la disposizione degli orientamenti agricoli nell'ambito della quale rientra la presente notifica:

1.1.1.

punto IV.B.2.a) [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (14) o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]

1.1.2.

punto IV.B.2.b) [regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione (15)]

1.1.3.

punto IV.B.2.c) [orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (16)]

1.1.4.

punto IV.B.2.d) [aiuti alle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale]

1.2.    Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese)

Il beneficiario è una PMI operante nel settore della trasformazione o della commercializzazione di prodotti agricoli?

no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 (17) o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca].

1.3.    Regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal suddetto regolamento?

no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi del regolamento citato e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.b) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, l'aiuto è esente dall'obbligo di notifica. Specificare i motivi per cui le vostre autorità desiderano presentare comunque una notifica. In tal caso, si rimanda al modulo di notifica specifico.

1.4.    Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013  (16)

L'aiuto soddisfa le condizioni stabilite dai suddetti orientamenti?

no

In caso negativo, l'aiuto non soddisfa le condizioni necessarie ai sensi degli orientamenti citati e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli.

In caso affermativo, si ricorda che la valutazione di tale aiuto andrà effettuata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 (18)].

1.5.    Aiuti in regioni NON ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale

1.5.1.

Tra i beneficiari figurano PMI?

no

In caso affermativo si rimanda al precedente punto 1.2 [punto IV.B.2.a) degli orientamenti agricoli].

1.5.2.

Tra i beneficiari figurano grandi imprese (ossia imprese con almeno 750 dipendenti e un fatturato di almeno 200 milioni di EUR)?

no

In caso affermativo, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune ai sensi del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

1.5.3

Tra i beneficiari figurano imprese intermedie (ossia imprese con meno di 750 dipendenti o un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR)?

no

In caso affermativo, si rimanda alla sezione pertinente del modulo generale di notifica [allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione] relativa alle spese ammissibili.

2.   Intensità degli aiuti

2.1.

Se i beneficiari sono PMI [regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca]:

Indicare l'intensità massima degli aiuti per investimenti ammissibili:

2.1.1.

nelle regioni ultraperiferiche: ………… (massimo 75 %)

2.1.2.

nelle isole minori dell'Egeo (19): ………… (massimo 65 %)

2.1.3.

nelle regioni ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a): ………… (massimo 50 %)

2.1.4.

nelle altre regioni: ………… (massimo 40 %)

Se l'aliquota dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione.

2.2.

In relazione agli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento della Commissione per gli aiuti regionali agli investimenti o degli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013, indicare l'intensità massima degli aiuti per:

2.2.1.

le PMI:

2.2.1.1.

con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: .………… (massimo: 50 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.1.2.

con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: ………… (massimo: 40 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2.

le imprese intermedie ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio  (20) (ossia imprese che non sono PMI ma hanno meno di 750 dipendenti e un fatturato inferiore a 200 milioni di EUR):

2.2.2.1.

con riguardo agli investimenti ammissibili nelle regioni che possono beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato: ............ (massimo: 25 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

2.2.2.2.

con riguardo agli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti regionali: ………… (massimo: 20 % o massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.2.3.

I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (21)?

no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2. c).ii) degli orientamenti agricoli.

2.2.3.

Tra i beneficiari figurano imprese di dimensioni maggiori delle imprese intermedie di cui al punto 2.2.2 (ossia grandi imprese)?

no

In caso affermativo, l'intensità massima degli aiuti è pari o inferiore al massimale fissato nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro interessato per il periodo 2007-2013?

no

In caso negativo, l'aiuto non può essere dichiarato conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.c) degli orientamenti agricoli. In caso affermativo, indicare l'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale sopra citata. L'intensità massima degli aiuti fissata nella mappa degli aiuti a finalità regionale corrispondente è del .... %.

2.3.

In relazione agli investimenti a favore delle imprese intermedie in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

2.3.1.

indicare il massimale dell'aiuto:…………(massimo: 20 %)

Se il massimale dell'aiuto è superiore ai massimali sopra indicati, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

2.3.2.

I beneficiari soddisfano tutte le altre condizioni della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione?

no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3.   Criteri di ammissibilità e spese

3.1.

L'aiuto riguarda la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

3.2.

Nel caso delle imprese intermedie o grandi, l'aiuto riguarda l'acquisto di attrezzature di seconda mano?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

3.3.

Con riguardo agli aiuti agli investimenti realizzati in regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale:

potete confermare che le spese ammissibili per gli investimenti corrispondono pienamente alle spese ammissibili contemplate negli orientamenti della Commissione per gli aiuti di Stato a finalità regionale per il 2007-2013?

no

In caso di risposta negativa:

se i beneficiari non sono PMI, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli,

se i beneficiari sono PMI, le spese ammissibili sono conformi agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione?

no

In caso negativo, la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B.2.d) degli orientamenti agricoli.

3.4.

L'aiuto può finanziare investimenti in relazione ai quali un'organizzazione comune dei mercati (inclusi i regimi di sostegno diretto) finanziata dal FEAOG pone restrizioni alla produzione o limiti al sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle aziende o degli impianti di trasformazione quando tali investimenti aumenterebbero la produzione al di là di tali restrizioni o limiti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto 47 degli orientamenti agricoli non consente aiuti destinati a questi investimenti.

4.   Altre informazioni

4.1.

La notifica è corredata della documentazione richiesta, attestante che il sostegno è destinato ad obiettivi chiaramente definiti che rispecchiano esigenze strutturali e territoriali identificate e svantaggi strutturali?

no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

…………

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 46 degli orientamenti agricoli

4.2.

La notifica è corredata della documentazione attestante che l'aiuto di Stato rientra nel piano di sviluppo rurale pertinente ed è coerente con esso?

no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda

…………

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

5.   Notifiche individuali

Gli investimenti ammissibili e l'importo dell'aiuto possono superare rispettivamente 25 000 000 e 12 000 000 di EUR?

no

In caso di risposta affermativa, verrà presentata una notifica individuale e si effettuerà una prova volta a dimostrare l'esistenza di sbocchi di mercato?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni del punto IV.B degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.C

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA TUTELA AMBIENTALE E PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (agroambiente) oppure destinati a migliorare il benessere degli animali, di cui al punto IV.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (22) (di seguito “gli orientamenti”) e agli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (23).

La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono volontariamente impegni agroambientali [articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio]?

no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente scheda di informazioni supplementari (SIS) relativa agli “Aiuti a favore di impegni nel settore agroambientale”.

La misura riguarda un compenso destinato ad agricoltori che assumono volontariamente impegni per il benessere degli animali [articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio]?

no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla parte della presente SIS relativa agli “Aiuti a favore di impegni per il benessere degli animali”.

L'aiuto riguarda unicamente investimenti nel settore ambientale (punto 56 degli orientamenti)?

no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa agli “Aiuti a favore di investimenti nel settore agricolo”.

L'aiuto ambientale persegue altri obiettivi, quali attività di formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli (punto IV.K degli orientamenti)?

no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla SIS relativa al punto IV.K degli orientamenti.

Altro?

Fornire una descrizione completa della(e) misura(e) ....

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI NEL SETTORE AGROAMBIENTALE (PUNTO IV.C.2 DEGLI ORIENTAMENTI)

1.   Obiettivo della misura

Quale obiettivo specifico promuove la misura di sostegno, fra quelli sotto elencati?

forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica — riduzione dei costi di produzione;

estensivizzazione, favorevole all'ambiente, della produzione agricola e gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità — miglioramento e riconversione della produzione;

tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi — incremento della qualità;

salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;

ricorso alla pianificazione ambientale nell'ambito della produzione agricola. Se la misura non si prefigge nessuno degli obiettivi sopra elencati, indicare quali sono gli obiettivi perseguiti in termini di protezione ambientale. (Effettuare una descrizione dettagliata

…………

…………

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di tutela dell'ambiente?

…………

…………

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.

L'aiuto sarà concesso ad agricoltori e/o ad altri gestori del territorio [articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005] che assumono impegni agroambientali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?

no

2.2.

Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata

…………

…………

2.3.

Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (24) nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale.

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni nel settore agroambientale che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.

2.4.

Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni agroambientali vanno al di là della loro applicazione.

…………

…………

3.   Importo dell'aiuto

3.1.

Indicare l'importo massimo di aiuto che può essere concesso sulla base della superficie dell'azienda a cui si applicano gli impegni agroambientali:

per colture perenni specializzate ………… (importo massimo di 900 EUR/ha)

per colture annuali ………… (importo massimo di 600 EUR/ha)

per altri usi dei terreni ………… (importo massimo di 450 EUR/ha)

per razze locali minacciate di abbandono ………… (importo massimo di 200 EUR/UBA)

altro? …………

In caso di superamento degli importi massimi menzionati, giustificare la compatibilità dell'aiuto con le disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.2.

La misura di sostegno è concessa annualmente?

no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità

…………

…………

3.3.

L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

il mancato guadagno,

i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto, e

la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione?

no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione: …………

3.4.

Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?

no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione

…………

…………

3.5.

I pagamenti sono effettuati per unità di produzione?

no

In caso di risposta affermativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso a tale metodo e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.

…………

…………

3.6.

È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni agroambientali assunti in passato?

no

3.7.

In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti.

…………

3.8.

È prevista la concessione di un aiuto per i costi degli investimenti non remunerativi connessi all'adempimento di impegni agroambientali? (Si considerano non remunerativi gli investimenti che non danno luogo ad un aumento netto del valore o della redditività dell'azienda.)

no

3.9.

In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100 %).

…………

AIUTI A FAVORE DI IMPEGNI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI (PUNTO IV.C.2 DEGLI ORIENTAMENTI)

1.   Obiettivo della misura

Per quale dei seguenti settori gli impegni a favore del benessere degli animali consentono un miglioramento delle norme?

acqua e cibo maggiormente adeguati alle necessità naturali;

condizioni di alloggio (spazio disponibile, lettiere, luce naturale);

accesso all'esterno;

assenza di mutilazioni sistematiche, isolamento o detenzione in stato di legatura permanente;

prevenzione di patologie principalmente determinate dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione.

(Effettuare una descrizione dettagliata)

…………

…………

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di benessere degli animali?

…………

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.

L'aiuto sarà concesso esclusivamente ad agricoltori che assumono impegni a favore del benessere degli animali per un periodo compreso fra cinque e sette anni?

no

2.2.

Sarà necessario un periodo di durata inferiore o superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata

…………

…………

2.3.

Confermare che non saranno concessi aiuti volti a compensare gli impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (25) e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma per lo sviluppo rurale.

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono essere concessi aiuti per impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là dell'applicazione di tali norme e requisiti.

2.4.

Descrivere le norme e i requisiti di cui sopra e spiegare in che modo gli impegni a favore del benessere degli animali vanno al di là della loro applicazione.

…………

…………

3.   Importo dell'aiuto

3.1

Indicare l'importo massimo di aiuto a favore del benessere degli animali che può essere concesso:

………. (importo massimo di 500 EUR/UBA)

Se l'importo supera i 500 EUR/UBA, giustificarne la compatibilità con le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.2.

La misura di sostegno è concessa annualmente?

no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità

…………

…………

3.3.

L'importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

il mancato guadagno,

i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto, e

la necessità di fornire un indennizzo per i costi di transazione

no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l'importo del sostegno e specificare l'importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione e dei costi degli investimenti non remunerativi.

…………

…………

3.4.

Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti di cui al punto 2.3?

no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione.

…………

…………

3.5.

I pagamenti sono effettuati per unità di bestiame?

no

In caso di risposta negativa spiegare i motivi che giustificano il ricorso al metodo scelto e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno comunitario stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.6.

È prevista la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni per il benessere degli animali assunti in passato?

no

3.7.

In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti.

…………

3.8.

È prevista la concessione di un aiuto a sostegno dei costi di investimenti non produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di impegni agroambientali (per investimenti non produttivi si intendono investimenti che non comportano aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda agricola)?

no

3.9.

In caso di risposta affermativa, indicare l'aliquota di aiuto applicata (massimo 100 %).

…………

PARTE III.12.C bis

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULL'AIUTO RELATIVO ALLE INDENNITÀ NATURA 2000 E ALLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA 2000/60/CE

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti a titolo delle indennità Natura 2000 e delle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (26), secondo quanto specificato al punto IV.C.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (27).

1.   Obiettivo della misura

1.1.

La misura è destinata a compensare gli agricoltori per i costi sostenuti e la perdita di reddito imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione delle direttive 79/409/CEE (28), 92/43/CEE (29) e 2000/60/CE nelle zone interessate?

no

1.1.1.

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.

I costi sostenuti e la perdita di reddito sono imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE nelle zone interessate?

no

2.1.1.

In caso di risposta affermativa descrivere in modo dettagliato le pertinenti disposizioni delle direttive in questione.

…………

…………

2.1.2.

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

2.2.

I pagamenti compensativi previsti sono necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dalle suddette direttive?

no

2.2.1.

In caso di risposta affermativa spiegare perché è necessaria la misura in questione.

…………

…………

2.2.2.

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli possono essere autorizzati solo i pagamenti necessari per risolvere i problemi specifici derivanti dalle suddette direttive.

2.3.

Il sostegno è concesso unicamente per gli obblighi che vanno oltre gli obblighi di condizionalità?

no

2.3.1.

In caso di risposta negativa giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli.

…………

…………

2.4.

Il sostegno è concesso in relazione ad obblighi che vanno oltre le condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (30)?

no

2.4.1.

In caso di risposta negativa giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli.

…………

…………

2.5.

L'aiuto è concesso in violazione del principio “chi inquina paga”?

no

2.5.1.

In caso di risposta affermativa fornire tutti gli elementi che giustificano la compatibilità dell'aiuto con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli e confermarne il carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.

…………

…………

3.   Importo dell'aiuto

3.1.

Indicare l'importo massimo di aiuto, sulla base della superficie agricola utilizzata (SAU):

………… (Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo non superiore a cinque anni di 500 EUR/ha di SAU)

………… . (Indennità massima normale Natura 2000 di 200 EUR/ha di SAU)

………… [L'importo massimo del sostegno connesso alla direttiva 2000/60/CE è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005]

3.1.1

Fornire informazioni supplementari relative alle indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE.

…………

…………

3.1.2.

Se l'importo di aiuto che si intende concedere è più elevato, giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto IV.C.3 degli orientamenti agricoli e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (31).

…………

…………

3.2.

Indicare le misure adottate per garantire che l'importo dei pagamenti sia fissato in modo da evitare compensazioni eccessive

…………

…………

4.   Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.D

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI VOLTI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI NATURALI IN DETERMINATE REGIONI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni, di cui al punto IV.D degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (32).

1.   Domande pertinenti per tutte le notifiche di aiuti volti a compensare gli svantaggi in determinate regioni

1.

Descrivere lo svantaggio in questione:

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

2.

Fornire la prova che l'importo dell'indennità da versare non produce sovracompensazioni dell'effetto degli svantaggi per gli agricoltori:

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

3.

Se esistono zone svantaggiate in cui l'impatto medio degli svantaggi per ettaro di aziende tra loro comparabili differisce, dimostrare che il livello delle indennità compensative è proporzionato all'impatto economico degli svantaggi nelle diverse zone:

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

4.

È possibile un intervento umano che inverta l'impatto economico dello svantaggio permanente?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che per calcolare l'importo delle indennità compensative si può tener conto soltanto dell'impatto economico di svantaggi permanenti su cui l'uomo non può intervenire. Non si terrà conto di svantaggi strutturali che possono essere superati attraverso l'ammodernamento delle aziende o con l'imposizione di imposte, la concessione di sussidi o l'attuazione della riforma della PAC.

In caso di risposta negativa, indicare per quali motivi è impossibile un intervento umano che inverta l'impatto economico dello svantaggio permanente:

…………

…………

…………

Specificare le dimensioni delle aziende che beneficieranno delle indennità

…………

5.

L'importo della compensazione è stabilito comparando il reddito medio per ettaro di aziende situate nelle zone svantaggiate con il reddito di aziende delle stesse dimensioni che producono gli stessi prodotti situate in zone non svantaggiate dello stesso Stato membro, oppure, qualora un intero Stato membro sia considerato zona svantaggiata, con il reddito di aziende delle stesse dimensioni in zone simili situate in altri Stati membri in cui le condizioni di produzione siano significativamente comparabili con quelle del primo Stato membro? Il reddito di cui va tenuto conto a tal fine è il reddito diretto prodotto dall'attività agricola, al netto, in particolare, di imposte versate o sussidi ricevuti.

no

Descrivere in che modo è stato effettuato il confronto …………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

…………

6.

La misura di aiuto è associata a un contributo concesso ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (33)?

no

7.

Potete confermare che il finanziamento globale versato all'agricoltore non supera l'importo determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999?

no

Indicare l'importo …………

In caso di risposta negativa si ricorda che ai sensi del punto 72 degli orientamenti agricoli l'aiuto massimo che può essere concesso sotto forma di indennità compensativa non può superare l'importo di cui sopra.

8.

La misura prevede che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità di seguito elencati?

Gli agricoltori devono coltivare una superficie minima di terreno (specificare la superficie minima)

…………

Gli agricoltori devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa.

Gli agricoltori devono applicare le norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (34) nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel programma per lo sviluppo rurale.

no

9.

La misura prevede che in caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e dei prelievi necessari in applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, nonché durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate ai sensi della direttiva 96/23/CE, si applichino le sanzioni di cui alla domanda 4?

no

10.

In caso di regimi di aiuto ancora vigenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (35), il regime in questione sarà modificato per renderlo conforme alle disposizioni dei suddetti articoli a decorrere da tale data?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento sopra menzionato, nuove norme verranno applicate alle misure volte a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni e che le misure di aiuto che non soddisfano tutti i criteri previsti dai suddetti articoli nonché le eventuali modalità di applicazione adottate dal Consiglio o dalla Commissione dovranno essere soppresse.

2.   Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

no

In caso di risposta affermativa, fornire gli elementi richiesti qui di seguito o in un allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.E

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL RISPETTO DELLE NORME

Il presente modulo riguarda gli investimenti nelle aziende agricole di cui al punto IV.E degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (36).

1.

L'aiuto previsto riguarda unicamente i produttori primari (agricoltori)?

no

2.

Le nuove norme si basano su norme comunitarie?

no

3.

In caso negativo, l'aiuto sarà limitato alle spese causate dall'osservanza di norme che rischiano di creare un reale svantaggio competitivo per gli agricoltori interessati?

no

4.

Dimostrazione di tale svantaggio in base alla media dei margini di profitto netti delle aziende medie del settore o sottosettore cui si applica la norma:

…………

5.

La compensazione totale che l'agricoltore può percepire in un periodo di 5 anni per spese sostenute e perdite di reddito derivanti dall'applicazione di una o più norme è decrescente e limitata a 10 000 EUR?

no

6.

Descrizione della modalità di riduzione dell'aiuto:

…………

7.

In caso di superamento del massimale di 10 000 EUR, l'aiuto è limitato all'80 % delle spese sostenute e della perdita di reddito subita dagli agricoltori e a 12 000 EUR per azienda, tenuto conto anche del sostegno comunitario eventualmente concesso?

no

8.

L'aiuto è finalizzato al rispetto di norme di cui si possa dimostrare che sono la causa diretta di:

un aumento del 5 % almeno dei costi di esercizio relativi al prodotto o ai prodotti cui si riferisce la norma,

no

una perdita di reddito pari ad almeno il 10 % dei profitti netti ottenuti dal prodotto o dai prodotti cui si riferisce la norma.

no

9.

Dimostrazione dei parametri di cui sopra (si rammenta che essi devono essere calcolati per un'azienda agricola media del settore e dello Stato membro in cui si applica la norma):

…………

10.

L'aiuto è finalizzato esclusivamente al rispetto di norme che richiedono maggiori costi di esercizio o una perdita di reddito nel 25 % almeno delle aziende agricole del settore o sottosettore dello Stato membro interessato?

no

11.

La notifica è accompagnata da una documentazione attestante la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e i programmi di sviluppo rurale interessati?

no

In caso di risposta affermativa, pregasi accludere detta documentazione qui di seguito o in allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa, si rammenta che il punto 26 degli orientamenti agricoli richiede che venga fornita tale documentazione.

PARTE III.12.F

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL'INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori di cui al punto IV.F degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (37).

1.   Criteri di ammissibilità

Si ricorda che gli aiuti di Stato per l'insediamento dei giovani agricoltori possono essere concessi solo se sono soddisfatte le condizioni per il cofinanziamento stabilite dal regolamento sullo sviluppo rurale (38) e in particolare i criteri di ammissibilità definiti all'articolo 22 del suddetto regolamento.

1.1.

La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 82 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

1.2.

Sono soddisfatte le condizioni riportate qui di seguito?

l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni,

l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate,

l'agricoltore si insedia in un'azienda agricola come conduttore dell'azienda per la prima volta,

l'agricoltore ha presentato un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui sopra, si ricorda che la misura non sarà conforme alle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento sullo sviluppo rurale, né potrà essere autorizzata in virtù degli orientamenti.

1.3.

La misura prevede che le condizioni di ammissibilità di cui sopra debbano sussistere alla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno?

no

1.4.

La misura è conforme ai requisiti comunitari o nazionali vigenti?

no

1.4.1.

In caso di risposta negativa, l'obiettivo di conformarsi ai requisiti comunitari o nazionali vigenti figura nel piano aziendale presentato?

no

1.4.2.

Il periodo di moratoria entro cui occorre conformarsi ai requisiti è superiore a 36 mesi dalla data di insediamento?

no

2.   Aiuto massimo concedibile

2.1.

L'aiuto all'insediamento è concesso sotto forma di

un premio unico? (massimo 40 000 EUR)

(indicare l'importo)

…………

e/o

un abbuono di interessi? (importo massimo capitalizzato di 40 000 EUR)

In caso di risposta positiva, descrivere le condizioni del prestito (tasso di interesse, durata, periodo di moratoria, ecc.)

…………

2.2.

Potete confermare che l'aiuto combinato con la sovvenzione concessa ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale non supera i 55 000 EUR e che saranno rispettati i massimali fissati per ciascuna delle due forme di aiuto (40 000 EUR per il premio unico, 40 000 EUR per i prestiti agevolati)?

no

3.   Altre informazioni

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l'aiuto di Stato previsto e il piano di sviluppo rurale interessato?

no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

…………

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto 26 degli orientamenti agricoli.

PARTE III.12.G

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL PREPENSIONAMENTO E ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica dei regimi di aiuto di Stato intesi ad incoraggiare gli agricoltori più anziani al prepensionamento, di cui al punto IV.G degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (39).

1.   Tipi di aiuto

1.1.

La misura di sostegno è concessa unicamente per la produzione primaria?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 85 degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per attività diverse dalla produzione primaria.

1.2.

L'aiuto al prepensionamento è concesso:

ad imprenditori agricoli che decidono di abbandonare l'attività agricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori?

a lavoratori agricoli che decidono di abbandonare definitivamente l'attività agricola al momento della cessione dell'azienda?

Descrivere le misure previste:

…………

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.

L'aiuto sarà concesso unicamente nei casi in cui il cedente

abbandona definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali,

ha, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di dieci anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi, e

ha esercitato l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (40), non possono essere concessi aiuti se il cedente non soddisfa tutte queste condizioni.

2.2.

L'aiuto sarà concesso unicamente nei casi in cui il rilevatario agricolo:

subentra al cedente insediandosi come giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ha meno di 40 anni e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, possiede conoscenze e competenze professionali adeguate e presenta un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, oppure

è un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni o un'entità di diritto privato e rileva l'azienda agricola del cedente al fine di ingrandire la propria azienda?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non possono essere concessi aiuti se il rilevatario non soddisfa tutte queste condizioni.

2.3.

Se l'aiuto al prepensionamento previsto comprende misure destinate a procurare un reddito ai lavoratori agricoli, confermare che non saranno concessi aiuti se il lavoratore non soddisfa tutte le seguenti condizioni:

abbandona definitivamente ogni attività agricola al momento della cessione dell'azienda,

ha almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'età normale di pensionamento, o non più di dieci anni meno dell'età normale di pensionamento nello Stato membro di cui trattasi,

ha dedicato all'agricoltura, nei cinque anni che precedono la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo,

ha lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equivalente di due anni a tempo pieno nei quattro anni che precedono il prepensionamento del cedente stesso, e

è iscritto a un regime di previdenza sociale.

no

Si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti agricoli e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non possono essere autorizzati aiuti destinati a procurare un reddito ai lavoratori agricoli se questi ultimi non soddisfano tutte queste condizioni.

3.   Importo dell'aiuto

3.1.

La misura di aiuto è associata ad un contributo concesso ai sensi del regolamento sullo sviluppo rurale?

no

3.1.1.

In caso di risposta affermativa, descrivere brevemente le modalità e l'importo di tale sostegno cofinanziato.

…………

…………

3.2.

Indicare l'importo massimo di aiuto previsto per cedente:

…………. per cedente e per anno (importo massimo annuo di 18 000 EUR/cedente e importo massimo totale di 180 000 EUR/cedente)

Se i massimali non sono rispettati giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto 87 degli orientamenti. Si ricorda che gli orientamenti autorizzano pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.

3.3.

Indicare l'importo massimo di aiuto dell'aiuto previsto per lavoratore:

………… per lavoratore e per anno (importo massimo annuo di 4 000 EUR/lavoratore e importo massimo totale di 40 000 EUR/lavoratore)

Se i massimali non sono rispettati giustificarne la compatibilità con le disposizioni del punto 87 degli orientamenti. Si ricorda che gli orientamenti autorizzano pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.

3.4.

Il cedente riceve una normale pensione corrisposta dallo Stato membro?

no

3.4.1.

In caso di risposta affermativa, l'aiuto al prepensionamento è versato in via complementare, tenuto conto dell'importo della pensione nazionale?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, nel calcolo degli importi massimi da concedere nell'ambito di regimi di prepensionamento si deve tener conto dell'importo versato come normale pensione.

4.   Durata

4.1.

Si può garantire che la durata dell'aiuto al prepensionamento previsto non sarà superiore ad un massimo di 15 anni per il cedente e per il lavoratore agricolo e che nel contempo non oltrepasserà il settantesimo compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 87 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, non sono consentiti aiuti al prepensionamento se nel regime previsto non sono garantite tali condizioni.

PARTE III.12.H

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a concedere aiuti alle associazioni di produttori di cui al punto IV.H degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (41).

1.   Tipo di aiuto

1.1.

Si tratta di un aiuto all'avviamento destinato ad associazioni di produttori di recente costituzione?

no

1.2.

Si tratta di un aiuto all'avviamento destinato ad unioni di produttori di recente costituzione (un'unione di produttori è costituita da associazioni di produttori riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia)?

no

1.3.

L'aiuto è concesso in relazione a spese ammissibili limitate a, e risultanti da, aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 %, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi membri e/o al trattamento di nuovi prodotti?

no

1.3.1.

In caso di risposta affermativa, a quanto ammonta l'aumento del fatturato del beneficiario?

1.3.2.

L'aumento del fatturato del beneficiario è dovuto

all'adesione di nuovi membri;

al trattamento di nuovi prodotti;

a entrambe le cose?

1.4.

L'aiuto è concesso a copertura dei costi di avviamento delle unioni di produttori responsabili per la supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità conformemente al diritto comunitario?

no

1.5.

L'aiuto è concesso ad altre associazioni o unioni di produttori agricoli che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l'aiuto concesso a tali associazioni o unioni non è contemplato dal capitolo IV.H degli orientamenti agricoli. Indicare la relativa base giuridica.

…………

1.6.

L'aiuto è concesso ad associazioni o ad unioni di produttori per coprire spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali?

no

In caso di risposta affermativa, l'aiuto sarà valutato alla luce delle norme specifiche che disciplinano tali aiuti. Si rimanda alle sezioni pertinenti del modulo generale di notifica.

1.7.

Nel caso di un regime di aiuti, potete confermare che esso sarà adeguato per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato?

no

1.8.

L'aiuto è erogato direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette associazioni nel quinquennio successivo alla costituzione dell'associazione o dell'unione?

no

1.8.1.

In caso affermativo, l'importo globale erogato direttamente ai produttori rispetterà il massimale previsto per gli aiuti (400 000 EUR)?

no

2.   Beneficiari

2.1.

L'aiuto all'avviamento è concesso esclusivamente a piccole e medie imprese?

no

2.2.

L'aiuto all'avviamento è concesso alle associazioni o alle unioni di produttori ammissibili a norma della legislazione dello Stato membro interessato?

no

In caso di risposta negativa, si rimanda all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (42).

2.3.

L'aiuto è concesso solo se sono rispettate le seguenti disposizioni:

l'obbligo per i soci di commercializzare la produzione secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione (tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione),

no

l'obbligo per i produttori che aderiscono all'associazione di rimanerne membri per un minimo di tre anni e di fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere,

no

norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche, norme comuni di immissione sul mercato e norme di conoscenza della produzione, in particolare informazione in materia di raccolto e disponibilità?

no

In caso di risposta negativa ad una delle domande della sezione 2.3, si rimanda all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione per l'elenco dei criteri di ammissibilità all'aiuto a favore delle associazioni o unioni di produttori.

2.4.

L'associazione o l'unione di produttori è del tutto conforme alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato?

no

2.5.

La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo è la gestione di una o più aziende agricole e che quindi sono di fatto considerate come singoli produttori?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende.

2.6.

La misura/il regime di aiuto escludono chiaramente la concessione di aiuti ad associazioni o unioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con le disposizioni di un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune dei mercati?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, la Commissione non può approvare in nessun caso un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che interferirebbe con il corretto funzionamento di quest'ultima.

3.   Intensità dell'aiuto e spese ammissibili

3.1.

Potete confermare che l'importo totale degli aiuti accordati a un'associazione o unione di produttori non supererà i 400 000 EUR?

no

3.2.

La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno?

no

3.3.

La misura/il regime di aiuto esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori?

no

In caso di risposta negativa ad una delle domande di cui ai punti 3.2 e 3.3, si ricorda che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti per spese sostenute dopo il quinto anno o dopo sette anni dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori.

3.4.

Le spese ammissibili, sia nel caso di aiuti concessi ad associazioni o unioni di produttori che nel caso di aiuti concessi direttamente ai produttori, includono unicamente:

l'affitto dei locali,

l'acquisto dei locali (le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai tassi di mercato),

l'acquisto di attrezzatura da ufficio, compresi materiale e programmi informatici, i costi del personale, i costi di esercizio e le spese giuridiche e amministrative?

no

In caso di risposta negativa, si rimanda all'elenco delle spese ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

PARTE III.12.I

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuto di Stato intesi a coprire i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, contemplati al punto IV.I degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (43).

1.

La misura di aiuto rientra nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro interessato?

no

2.

Le spese ammissibili comprendono esclusivamente i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria, compresi quelli per la realizzazione delle indagini?

no

Se le spese ammissibili includono altre voci, si rammenta che a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1857/2006 sono autorizzate unicamente le spese ammissibili indicate.

3.

Indicare il tasso di aiuto previsto (massimo 100 %): …

PARTE III.12.J

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato intesi a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità secondo quanto descritto al punto IV.J degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (43).

A)   PRODUTTORI PRIMARI (AGRICOLTORI)

1.   Tipo di prodotti

1.1.

L'aiuto riguarda unicamente prodotti di qualità conformi ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (44)?

no

Se l'aiuto non riguarda prodotti di qualità si tenga presente che, a norma del punto IV.J degli orientamenti agricoli, gli aiuti devono essere limitati ai prodotti agricoli di qualità.

2.   Tipo di aiuti

2.1.

Quale dei seguenti tipi di aiuti può essere finanziato dal regime di aiuti/dalla misura specifica?

Ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto;

aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente;

consulenze e servizi analoghi per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

costi della formazione del personale finalizzata all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

costi della partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006 (45), a condizione che:

a)

il sostegno sia concesso unicamente per i prodotti agricoli destinati al consumo umano;

b)

esso riguardi un sistema di qualità alimentare comunitario o riconosciuto da uno Stato membro, rispondente a precisi criteri definiti secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c)

l'importo dell'incentivo annuale sia determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni;

d)

il sostegno sia limitato a 3 000 EUR/anno per azienda.

Nota: Non sono ammissibili al sostegno i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambito della normativa comunitaria o nazionale.

2.2.

La misura di aiuto comprende investimenti necessari all'ammodernamento dei sistemi di produzione?

no

In caso affermativo, si rimanda al punto IV.A degli orientamenti nel settore agricolo.

2.3.

I controlli sono effettuati da o per conto di terzi, quali

le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome;

organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità;

altri (specificare, indicando in che modo viene garantita l'indipendenza dell'organismo di controllo)

…………

…………

2.4.

La normativa comunitaria prevede che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri?

no

3.   Beneficiari

3.1.

Chi sono i beneficiari degli aiuti?

agricoltori;

associazioni di produttori;

altri (specificare)

…………

3.2.

Le grandi imprese sono escluse dalla concessione degli aiuti?

no

3.3.

A parte il sostegno per la partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006, gli aiuti escludono pagamenti diretti ai produttori?

no

3.3.1.

Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

no

3.3.2.

La misura di aiuto esclude l'adesione obbligatoria all'associazione/organizzazione di produttori o all'organismo intermedio che gestisce l'aiuto, al fine di poterne beneficiare?

no

3.3.3.

Il contributo ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

no

4.   Intensità dell'aiuto

4.1.

Indicare il tasso massimo di sostegno pubblico per le seguenti misure:

a)

…………. ; ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto (massimo: 100 %);

b)

…………… ; aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria pertinente (massimo: 100 %);

c)

…………… ; consulenze e servizi analoghi per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9 000 o 14 000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP) o di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale (massimo: 100 %);

d)

…………… ; costi della formazione del personale finalizzata all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9 000 o 14 000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale (massimo: 100 %);

e)

…………… ; copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi (massimo: 100 %);

f)

………… ; costi delle misure obbligatorie di controllo adottate in virtù della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese;

g)

…………; costi della partecipazione alle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1857/2006.

B)   AZIENDE OPERANTI NELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

1.   Tipo di prodotti

1.1.

L'aiuto riguarda unicamente prodotti di qualità conformi ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005?

no

Se l'aiuto non riguarda prodotti di qualità, si tenga presente che, a norma del punto IV.J degli orientamenti agricoli, gli aiuti devono essere limitati ai prodotti agricoli di qualità.

2.   Tipo di aiuti e spese ammissibili

2.1.

I costi ammissibili sono limitati a:

costi per i servizi forniti da consulenti esterni e da altri fornitori di servizi; in particolare:

attività di ricerca di mercato;

ideazione e progettazione del prodotto;

domande di riconoscimento delle attestazioni di specificità conformemente alla normativa comunitaria;

introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

altro (specificare)

…………

…………

Si ricorda che tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

2.2.

Indicare l'intensità massima lorda dell'aiuto: …………

Se l'intensità dell'aiuto è superiore al 50 % lordo indicare dettagliatamente perché è necessaria tale intensità di aiuto:

…………

2.3.

Indicare il massimale per il cumulo degli aiuti:

…………

…………

3.   Beneficiari

3.1.

Chi sono i beneficiari degli aiuti?

aziende operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

associazioni di produttori operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

altri (specificare)

…………

3.2.

Le grandi imprese sono escluse dalla concessione degli aiuti?

no

4.   Necessità dell'aiuto

4.1

È previsto che tutte le domande di aiuto debbano essere presentate prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto?

no

4.2.

In caso negativo, lo Stato membro ha adottato disposizioni legislative che fanno sorgere giuridicamente il diritto all'aiuto sulla scorta di criteri oggettivi, senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello stesso Stato membro?

no

PARTE III.12.K

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo di cui al punto IV.K degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (46)

1.   Tipo di aiuti

A.   AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI

1.1.

Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:

istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;

prestazione di servizi aziendali ausiliari;

servizi di consulenza forniti da terzi;

organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere;

diffusione di conoscenze scientifiche;

Per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine — fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 (47)?

no

informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi proposti per essi;

Per questo aiuto, potete confermare che non sono menzionate le singole società, i marchi o l'origine — fatta eccezione per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 e agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (48), purché i riferimenti corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità?

no

pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto;

Per questo aiuto, potete confermare che le informazioni e la presentazione sono neutre e che tutti i produttori interessati hanno le stesse opportunità di figurare nelle pubblicazioni?

no

1.2.

Descrivere le misure previste:

…………

…………

1.3.

Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

B.   AIUTO ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

1.4.

Tipo di aiuti finanziati dal regime di sostegno/dalla singola misura:

servizi forniti da consulenti esterni che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connessi con le spese di funzionamento correnti dell'impresa;

prima partecipazione a fiere e saloni;

Descrivere le misure previste:

…………

…………

1.5.

Gli aiuti per le misure sopra menzionate saranno concessi a favore di grandi imprese?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 106 degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a favore di grandi imprese per le misure sopra menzionate.

C.   AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI E ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNICHE

1.6.

L'aiuto verrà concesso a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?

no

1.7.

In caso affermativo, descrivere chiaramente il progetto indicandone gli aspetti innovativi e specificando l'interesse pubblico che giustifica la concessione dell'aiuto:

…………

…………

1.8.

Il progetto rispetta le seguenti condizioni?

Il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota si limitano allo stretto necessario per la corretta sperimentazione?

no

I risultati del progetto pilota verranno resi pubblici?

no

2.   Spese ammissibili e intensità dell'aiuto

A.   AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI

2.1.

Per quanto riguarda l'istruzione generale e la formazione, i costi ammissibili comprendono unicamente le spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione, alle spese di viaggio e di soggiorno e ai costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 104 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (49), non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

2.2.

Per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese ammissibili includono unicamente le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

2.3.

Per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità)?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati gli aiuti destinati a coprire attività continuative o periodiche o connesse alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

2.4.

Nel caso dell'organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere, le spese ammissibili comprendono esclusivamente: le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006, non possono essere autorizzati aiuti a copertura di altri costi.

2.5.

Indicare l'intensità dell'aiuto ……………

2.6.

L'aiuto comporta pagamenti diretti ai produttori?

no

Si ricorda che, ai sensi del punto 103 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti ai produttori.

B.   AIUTO ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

2.7.

Per quanto riguarda i servizi forniti da consulenti esterni, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ad attività che non rivestono carattere continuativo o periodico e non sono connesse con le spese di funzionamento correnti dell'impresa?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), gli aiuti destinati a coprire servizi continuativi o periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, non possono essere autorizzati.

2.8.

Per quanto riguarda la partecipazione a fiere e mostre, le spese ammissibili si limitano esclusivamente ai costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand e riguardano soltanto la prima partecipazione di un'azienda a una fiera o mostra particolare?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che non può essere autorizzata la copertura di costi diversi da quelli di cui al punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca).

2.9.

Indicare l'intensità dell'aiuto: …………… (massimo: 50 %).

Si ricorda che, ai sensi del punto 105 degli orientamenti in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 (o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca), non possono essere autorizzati tassi di aiuto superiori al massimale sopra indicato.

C.   AIUTO AI PRODUTTORI PRIMARI E ALLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA DIVULGAZIONE DI NUOVE TECNICHE

2.10.

Per quanto riguarda le attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi, potete confermare che l'importo totale dell'aiuto concesso a una determinata azienda per tali progetti non supererà un massimo di 100 000 EUR sull'arco di tre esercizi finanziari?

no

2.11.

Indicare l'intensità dell'aiuto …………

3.   Beneficiari

3.1.

Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

agricoltori;

associazioni di produttori;

altri (specificare)

…………

3.2.

Se gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto:

3.2.1.

Possono beneficiare dell'aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

no

3.2.2.

Qualora il supporto tecnico sia fornito da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

no

3.2.3.

Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

no

PARTE III.12.L

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE ZOOTECNICO

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a sostenere il settore zootecnico secondo la descrizione contenuta nel capitolo IV.L degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (50).

1.   Spese ammissibili

1.1.

Quali delle seguenti spese ammissibili sono coperte dalla misura di sostegno:

costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici?

spese sostenute per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (test effettuati da o per conto terzi)?

costi ammissibili per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale?

Se la misura prevista include altre spese ammissibili, si rammenta che a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (51) sono autorizzate unicamente le spese ammissibili sopra indicate. Sono esclusi i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

2.   Importo dell'aiuto

2.1.

Specificare il tasso massimo di sostegno pubblico espresso in percentuale delle spese ammissibili:

…..……… a copertura dei costi amministrativi inerenti all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici (massimo 100 %),

………….. per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (massimo 70 %),

………… per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale (massimo 40 % e fino al 31 dicembre 2011).

2.2.

Quali provvedimenti sono stati adottati per evitare la sovracompensazione e per verificare il rispetto delle summenzionate intensità di aiuto?

…………

…………

3.   Beneficiari

3.1.

L'aiuto è riservato alle aziende rispondenti alla definizione comunitaria di piccola e media impresa?

no

In caso di risposta negativa, si tenga presente che le grandi imprese sono escluse dal beneficio degli aiuti in virtù del punto 109 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

PARTE III.12.M

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E PER LE ISOLE DEL MAR EGEO

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti per le regioni ultraperiferiche e le isole del Mar Egeo, secondo quanto specificato al punto IV.M degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (52).

1.

L'aiuto proposto per le regioni ultraperiferiche e le isole del Mar Egeo deroga alle altre disposizioni contenute negli orientamenti?

no

In caso negativo, compilare il modulo di notifica previsto per il tipo di aiuto (aiuti agli investimenti, assistenza tecnica, ecc.).

In caso affermativo, continuare a compilare il presente modulo.

2.

La misura prevede la concessione di aiuti al funzionamento?

no

3.

L'aiuto è volto ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità?

no

3.1.

In caso affermativo, indicare l'importo dei costi supplementari derivanti da queste difficoltà specifiche e il metodo di calcolo:

…………

…………

…………

3.2.

In che modo le autorità possono accertare il legame esistente tra i costi supplementari e i fattori che li determinano (come la lontananza o l'ultraperifericità)?

…………

…………

4.

L'aiuto mira a compensare in parte i sovraccosti di trasporto?

no

4.1.

In caso affermativo, comprovare l'esistenza di questi costi supplementari e indicare il metodo di calcolo utilizzato per determinarne l'ammontare (53):

…………

…………

4.2.

In caso affermativo, indicare l'importo massimo dell'aiuto (sulla base di un coefficiente “aiuto per chilometro” o sulla base di un coefficiente “aiuto per chilometro e aiuto per unità di peso”) nonché la percentuale dei sovraccosti coperta dall'aiuto:

…………

5.

Nel caso della Spagna, l'aiuto è destinato alla produzione di tabacco nelle isole Canarie (54)?

no

5.1.

In caso affermativo, l'aiuto è limitato a 2 980,62 EUR per tonnellata per un massimo di 10 tonnellate all'anno?

no

5.2.

In che modo le autorità spagnole possono garantire che l'aiuto non condurrà a discriminazioni tra i produttori dell'arcipelago?

…………

…………

PARTE III.12.N

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI A TITOLO DI COMPENSO DEI DANNI CAUSATI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA O AI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, contemplati ai punti V.B.2 e V.B.3 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (55).

1.   Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali (punto V.B.2 degli orientamenti)

1.1.

Quale calamità o quale evento eccezionale è all'origine dei danni di cui è previsto l'indennizzo?

…………

1.2.

Qual è la natura dei danni materiali subiti?

…………

1.3.

Qual è il tasso di indennizzo previsto per i danni materiali?

…………

1.4.

È prevista una compensazione delle perdite di reddito subite? In caso affermativo, qual è il tasso di compensazione previsto e quali sono le modalità di calcolo delle perdite di reddito?

…………

1.5.

L'indennizzo è calcolato per singolo beneficiario?

…………

1.6.

I pagamenti percepiti nell'ambito di polizze assicurative saranno dedotti dall'importo dell'aiuto? Spiegare quale sarà il meccanismo di controllo che consentirà di verificare l'esistenza o meno di pagamenti da parte di compagnie assicurative.

…………

2.   Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori (56) delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche (punto V.B.3 degli orientamenti)

2.1.

Qual è l'evento climatico che giustifica la concessione di un aiuto?

…………

2.2.

Dati meteorologici attestanti l'eccezionalità dell'evento.

…………

2.3.

Indicare la data entro la quale possono essere concessi gli aiuti (57).

…………

2.4.

Qual è la soglia di perdita rispetto alla produzione normale della coltura di cui trattasi (58) in un anno normale a partire dalla quale l'agricoltore potrà beneficiare di un aiuto?

…………

NB: La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche soltanto se l'evento causale può essere assimilato a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (59). Un fenomeno meteorologico può essere assimilato a una calamità naturale e dare diritto a indennizzo se provoca la distruzione di oltre il 30 % della produzione normale della coltura di cui trattasi.

2.5

Quantificare la produzione normale di ciascuna delle colture colpite dall'evento climatico di cui trattasi e ammissibili a indennizzo. Descrivere il metodo utilizzato (60).

…………

2.6.

Per i danni arrecati a mezzi di produzione (ad esempio distruzione di alberi), spiegare com'è stata calcolata la soglia di perdita a partire dalla quale scatta il diritto all'aiuto.

…………

2.7.

L'importo è calcolato come segue: (livello medio della produzione durante il periodo normale x prezzo medio nello stesso periodo) — (produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento x prezzo medio di quell'anno)?

…………

2.8.

Il calcolo delle perdite è stato effettuato per ogni singola azienda o per un'intera zona? In quest'ultimo caso, dimostrare che le medie su cui ci si è basati sono rappresentative e non comportano compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per alcuni beneficiari.

…………

2.9.

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi?

…………

2.10.

Nel calcolo dell'aiuto si tiene conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore (ad esempio perché non è stato effettuato il raccolto)?

…………

2.11.

Se le spese ordinarie risultano maggiorate per effetto delle condizioni atmosferiche di cui trattasi, è prevista la concessione di un aiuto supplementare a copertura delle spese aggiuntive? In caso affermativo, che percentuale delle spese aggiuntive coprirebbe l'aiuto suddetto?

…………

2.12.

È stato previsto un aiuto a titolo di indennizzo dei danni che l'evento di cui trattasi ha arrecato ai fabbricati e alle attrezzature? In caso affermativo, che percentuale dei danni copre l'aiuto?

…………

2.13.

Indicare il massimale del finanziamento pubblico rispetto ai danni ammissibili (61):

………… nelle zone svantaggiate (62) (massimo 90 %);

………… nelle altre zone (massimo 80 %).

2.14.

L'aiuto sarà versato direttamente all'agricoltore o, se del caso, all'organizzazione di produttori di appartenenza? In quest'ultimo caso quale meccanismo di controllo permetterà di verificare che l'importo dell'aiuto percepito dall'agricoltore non sia superiore a quello delle perdite subite?

…………

2.15

A partire dal 1o gennaio 2010 l'indennizzo concesso sarà ridotto del 50 % qualora l'agricoltore interessato non abbia assicurato almeno il 50 % della produzione media annua o del suo reddito legato alla produzione e i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata?

no

In caso di risposta negativa, si tenga presente che la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006, come esplicitamente stabilito nello stesso articolo 11. Si dimostri altresì che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente compiuti, al momento in cui si sono verificati i danni non era disponibile alcuna assicurazione finanziariamente abbordabile a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata.

2.16

Per gli aiuti relativi alle perdite subite dopo il 1o gennaio 2011 a causa della siccità, lo Stato membro ha dato piena attuazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (63) nel settore agricolo:

no

e garantisce di avere provveduto al completo recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura (articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. …/2006)?

no

In caso negativo si rammenta che, a norma del punto 126 degli orientamenti agricoli, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni climatiche soltanto se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006] e se le due condizioni suddette sono esplicitamente stabilite dal medesimo articolo 11.

PARTE III.12.O

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E LE FITOPATIE

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuto di Stato volti a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, contemplati al punto V.B.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (64).

1.   Epizoozie e fitopatie

1.

Di quale epizoozia o fitopatia si tratta?

…………

2.

La malattia è compresa nell'elenco delle epizoozie redatto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale?

no

Se l'epizoozia o la fitopatia è insorta a seguito di avverse condizioni atmosferiche

3.

Rispondere alle domande di cui alla scheda di informazioni “Parte III.12.N” fornendo tutte le informazioni atte a stabilire l'esistenza di un nesso causa-effetto tra l'evento atmosferico e l'epizoozia o la fitopatia.

…………

Se l'epizoozia o la fitopatia non è insorta a seguito di avverse condizioni atmosferiche

4.

Sono previsti aiuti per imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli?

no

In caso affermativo si rimanda al punto 131 degli orientamenti.

5.

Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita?

no

6.

Indicare la data entro la quale possono essere concessi gli aiuti (65).

…………

7.

Dimostrare l'esistenza di disposizioni comunitarie o nazionali, stabilite da leggi o da norme regolamentari o amministrative, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, sia attuando interventi di eradicazione, e in special modo misure obbligatorie che danno diritto a indennizzo, sia organizzando un sistema di allarme eventualmente associato a incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (66).

…………

8.

Sbarrare la casella corrispondente all'obiettivo perseguito dalle misure di aiuto:

prevenzione, in quanto prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o opportuno trattamento delle colture, abbattimento preventivo del bestiame o distruzione dei raccolti;

compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti;

combinato, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche.

9.

Dimostrare che gli aiuti finalizzati alla lotta contro l'epizoozia o la fitopatia di cui trattasi sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario.

…………

10.

Descrivere con precisione le misure di lotta previste.

…………

11.

Quali costi o quali perdite compenserà l'aiuto?

costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture;

perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie;

perdite di reddito, tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al reimpianto e della quarantena o di altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture.

12.

Gli aiuti finalizzati a indennizzare gli agricoltori dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, nonché dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture saranno concessi sotto forma di servizi agevolati, senza comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori?

no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

13.

L'importo degli aiuti volti a indennizzare gli agricoltori per le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie è calcolato rispetto:

a.

al valore di mercato degli animali uccisi o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali soppressi o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione

no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

b.

alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto

no

14.

Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

.......……... % dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini, medicine o prodotti fitosanitari, per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture (l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %);

.......……... % delle perdite dovute a epizoozie o fitopatie (l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %).

15.

Se è previsto un aiuto per compensare le perdite di reddito dovute a periodi di quarantena o di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture o alle difficoltà di sostituzione del bestiame o di reimpianto, comunicare tutti gli elementi utili per valutare l'assenza di rischi di sovracompensazione delle perdite di reddito.

…………

16.

È stato approvato un aiuto comunitario ai medesimi fini? In caso affermativo, indicare la data e i riferimenti della pertinente decisione della Commissione.

…………

17.

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi?

no

18.

Nel calcolo dell'aiuto si tiene conto delle spese non sostenute dall'agricoltore a causa della malattia e che altrimenti egli avrebbe sostenuto?

no

2.   Test TSE

1.

Indicare l'intensità massima dell'aiuto relativo ai test TSE, espressa in percentuale dei costi ammissibili. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli aiuti possono coprire fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti. Si tenga presente che devono essere inclusi eventuali contributi comunitari per i test TSE.

…………… %

2.

La misura riguarda i test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano?

no

Si tenga presente che l'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria.

3.

In caso affermativo, l'intervento totale, diretto e indiretto (compresi i contributi comunitari) supera i 40 EUR per test?

no

4.

In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

5.

L'aiuto sarà versato direttamente ai produttori?

no

In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

3.   Capi morti e rifiuti dei macelli

1.

La misura rientra in un programma coerente di sorveglianza e di smaltimento in condizioni di sicurezza di tutti i capi morti?

no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

2.

Gli aiuti per i capi morti saranno concessi agli operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione?

no

In caso di risposta affermativa si rimanda al punto 137, punto i), degli orientamenti.

3.

Gli aiuti saranno destinati a coprire i costi di smaltimento di rifiuti dei macelli prodotti dopo l'entrata in vigore dei presenti orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa si rimanda al punto 137, punto ii), degli orientamenti.

4.

L'aiuto è concesso direttamente agli agricoltori?

no

In caso di risposta affermativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

5.

In caso di risposta negativa, l'aiuto sarà versato ai soggetti economici operanti a valle della produzione, che forniscono servizi connessi alla rimozione e/o alla distruzione dei capi morti?

no

In caso di risposta negativa si rimanda all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

6.

Indicare l'intensità massima dell'aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

a.

.......……... % dei costi di rimozione (massimo 10 %);

b.

.......……... % dei costi di distruzione (massimo 75 %).

7.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, in alternativa, possono essere concessi aiuti fino a importi equivalenti a copertura dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti. La misura notificata prevede pagamenti di questo tipo?

no

8.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, purché tali prelievi e contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso. La misura notificata prevede pagamenti di questo tipo?

no

9.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato fino al 100 % a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi. Esiste tale obbligo?

no

PARTE III.12.P

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di regimi di aiuti di Stato destinati alla parziale copertura dei premi assicurativi versati dai produttori agricoli primari conformemente al punto V.B.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (67).

1.

La misura di aiuto prevede il pagamento dei premi assicurativi a favore di grandi imprese e/o di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, ai sensi del punto 142 degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare tale tipo di aiuto.

2.

Specificare le perdite coperte dall'assicurazione il cui premio sarà in parte finanziato nell'ambito della misura di aiuto notificata.

Unicamente le perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche assimilabili a calamità naturali, quali definite all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (68).

Le perdite di cui sopra e altre perdite causate da avverse condizioni atmosferiche.

Le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie (combinate o meno con altre perdite menzionate al presente punto).

3.

Qual è il livello dell'aiuto proposto?

…………

Si ricorda che l'intensità massima dell'aiuto applicabile è dell'80 % nel caso contemplato alla prima casella, del 50 % in tutti gli altri casi (ossia se sono state contrassegnate le caselle 2 e/o 3).

4.

L'aiuto riguarda un regime di riassicurazione?

no

In caso affermativo, comunicare tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa verificare tutti i possibili elementi di aiuto ai vari livelli interessati (per esempio al livello dell'assicuratore e/o del riassicuratore) nonché la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Si comunichino, in particolare, informazioni atte a consentire alla Commissione di accertare che, in ultima istanza, sia effettivamente l'agricoltore a beneficiare dell'aiuto.

5.

La possibilità di copertura del rischio è limitata ad un'unica impresa o ad un gruppo di imprese di assicurazione?

no

6.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla condizione che il contratto di assicurazione sia stipulato con un'impresa di assicurazioni stabilita nello Stato membro in questione?

no

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006, la Commissione non autorizza la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi che costituiscono una barriera al funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione.

PARTE III.12.Q

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA CHIUSURA DELLA CAPACITÀ DI PRODUZIONE, DI TRASFORMAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuto di Stato intesi a ridurre la capacità di produzione contemplati al punto V.C degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (69).

1.   Requisiti

1.1.

Il regime in oggetto prevede che

debba trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione,

il beneficiario debba fornire una contropartita,

debba essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione e che,

non debba verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto V.C. degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti se non sono soddisfatte tali condizioni.

“Deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore in questione”

1.2.

Quali sono i settori contemplati dal regime?

…………

…………

1.3.

Sono settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione?

no

In caso di risposta affermativa descrivere le misure previste:

…………

…………

1.4.

Questi settori possono essere considerati eccedentari a livello regionale o nazionale?

no

1.4.1.

In caso di risposta affermativa:

1.4.1.1.

il regime di aiuto previsto è coerente con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione?

no

Descrivere i provvedimenti di cui trattasi e le misure adottate per garantire la coerenza con gli stessi.

…………

1.4.1.2.

il regime di aiuto previsto fa parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato gli obiettivi e un calendario specifico?

no

In caso di risposta affermativa, descrivere il programma in questione:

…………

1.4.1.3.

qual è la durata del regime di aiuto previsto? …………

Si ricorda che, ai sensi del punto 147.b) degli orientamenti della Commissione, questo tipo di aiuto può essere autorizzato solo se di durata limitata. La durata dei regimi di aiuti destinati a ridurre una sovracapacità dovrebbe limitarsi di norma ad un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e di altri dodici mesi per la chiusura effettiva.

1.4.2.

In caso di risposta negativa, si procede alla chiusura della capacità per motivi sanitari o ambientali?

no

In caso di risposta affermativa, indicare i motivi di cui trattasi:

…………

1.5.

È sicuro che non potranno essere corrisposti aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati (OCM)?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.e) degli orientamenti, non possono essere autorizzati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle pertinenti organizzazioni comuni dei mercati.

1.6.

Il regime è accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore interessato e viene utilizzato un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.k) degli orientamenti, il regime di aiuto non può essere autorizzato se non garantisce il rispetto di tale condizione.

1.7.

Sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende che rispettano norme minime obbligatorie?

no

Si ricorda che sono escluse le aziende che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione.

1.8.

Nel caso dei terreni agricoli o dei frutteti: quali misure sono state adottate per evitare l'erosione o altri effetti negativi sull'ambiente?

…………

…………

1.9.

Nel caso degli impianti di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio (70): quali misure sono state adottate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente?

…………

…………

“Il beneficiario deve fornire una contropartita”

1.10.

Qual è la natura della contropartita richiesta al beneficiario dal regime previsto? …………

1.11.

Consiste nella decisione definitiva e irrevocabile di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi?

no

1.11.1.

In caso di risposta affermativa:

si può dimostrare che questi impegni sono giuridicamente vincolanti per il beneficiario?

Giustificare:

……………

si può garantire che tali impegni saranno vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi?

no

Giustificare:

…………

1.11.2.

In caso di risposta negativa, indicare la natura della contropartita fornita dal beneficiario:

…………

Si ricorda che, ai sensi del punto 147.g) degli orientamenti, qualora sia già stata posta definitivamente fine alla capacità di produzione, o qualora la chiusura risulti inevitabile, non vi è contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato.

“Deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione”

1.12.

Il regime di cui trattasi prevede che, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, l'aiuto sarà valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (71)?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.j) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare aiuti per la riduzione della capacità di un'impresa in difficoltà e che l'aiuto deve essere valutato alla luce delle disposizioni previste in materia di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

“Non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale e del reddito futuro”

1.13.

Indicare l'importo massimo dell'eventuale aiuto da concedere per beneficiario.

…………

…………

1.14.

L'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della perdita di valore degli attivi più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi ed eventualmente tenendo conto degli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che ai sensi del punto 147.l) degli orientamenti l'importo di aiuto deve essere tassativamente limitato al compenso di tali elementi.

1.15.

Il regime di aiuto di cui trattasi prevede che, nei casi in cui la chiusura avvenga per motivi diversi da quelli sanitari o ambientali, almeno il 50 % dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuto dal settore, attraverso contributi volontari o prelievi obbligatori?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, ai sensi del punto 147.m) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare l'aiuto.

1.16.

Il regime di cui trattasi prevede la presentazione di una relazione annuale sull'attuazione del regime?

no

Parte III.12.R

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Si ricorda che azioni promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni o la partecipazione a tali manifestazioni o ad analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione o ricerche di mercato, non sono considerate pubblicità. Gli aiuti di Stato per attività promozionali in senso lato sono disciplinati dai punti IV.j e IV.k degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (72).

1.   Campagne pubblicitarie nella Comunità

1.1.

Dove verrà attuata la misura?

sul mercato di un altro Stato membro

sul mercato interno

Chi realizzerà la campagna pubblicitaria?

gruppi di produttori o altre organizzazioni, di qualunque dimensione

altri (specificare):

…………

1.2.

Le autorità nazionali possono presentare alla Commissione campioni o bozzetti del materiale pubblicitario?

no

In caso negativo, indicare i motivi.

…………

1.3.

Fornire un elenco completo delle spese ammissibili.

…………

1.4.

Chi sono i beneficiari dell'aiuto?

agricoltori;

gruppi di produttori e/o organizzazioni di produttori;

imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

altri (specificare):

…………

1.5.

Le autorità nazionali possono assicurare che tutti i produttori dei prodotti di cui trattasi sono in grado di beneficiare dell'aiuto nella stessa misura?

no

1.6

La campagna pubblicitaria sarà dedicata ai prodotti di qualità, intesi come prodotti rispondenti ai criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (73)?

no

1.7.

La campagna pubblicitaria sarà dedicata alle denominazioni riconosciute a livello UE con riferimento all'origine dei prodotti?

no

1.8.

In caso affermativo, detto riferimento corrisponderà esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità?

no

1.9.

La campagna pubblicitaria sarà dedicata a prodotti che recano un marchio di qualità nazionale o regionale?

no

1.10.

Il marchio fa riferimento all'origine nazionale dei prodotti in questione?

no

1.11.

In caso affermativo, dimostrare che il riferimento all'origine dei prodotti sarà secondario nel messaggio pubblicitario.

1.12.

La campagna pubblicitaria è generica e nell'interesse di tutti i produttori del tipo di prodotto considerato?

no

1.13.

In caso affermativo, la campagna si svolgerà senza alcun riferimento all'origine dei prodotti?

no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.14.

La campagna pubblicitaria sarà dedicata esplicitamente ai prodotti di determinate ditte?

no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.15.

La campagna pubblicitaria ottempera al disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (74), e, se del caso, alle norme specifiche di etichettatura stabilite per determinati prodotti (prodotti vitivinicoli, prodotti lattiero-caseari, uova e pollame)?

no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

1.16.

Il tasso di aiuto sarà:

fino ad un massimo del 50 % (indicare il tasso esatto: ... %) e il resto della campagna sarà finanziato dal settore

fino ad un massimo del 100 % (indicare il tasso esatto: ... %) e il resto della campagna sarà finanziato dal settore mediante tributi parafiscali o contributi obbligatori.

2.   Campagne pubblicitarie nei paesi terzi

2.1

La campagna pubblicitaria è conforme ai principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio (75)?

no

In caso negativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

In caso affermativo, specificare gli elementi che dimostrano la conformità con i principi del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio.

2.2.

La campagna pubblicitaria è a favore di particolari imprese?

no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

2.3.

La campagna pubblicitaria rischia di pregiudicare le vendite o denigrare i prodotti di altri Stati membri?

no

In caso affermativo, si tenga presente che il punto VI.D degli orientamenti non autorizza la concessione di aiuti per tali campagne.

PARTE III.12.S

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI CONNESSI ALLE ESENZIONI FISCALI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/96/CE

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato connessi alle esenzioni fiscali ai sensi della direttiva 2003/96/CE (76).

1.

Quale misura è prevista?

uno sgravio fiscale per i combustibili utilizzati nella produzione agricola primaria

uno sgravio fiscale per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati nella produzione agricola primaria

2.

Quale è il livello dello sgravio previsto?

…………

3.

Secondo quale articolo della direttiva 2003/96/CE del Consiglio si intende applicare l'esenzione?

…………

4.

Il livello dell'esenzione sarà differenziato all'interno del settore interessato?

no

5.

Qualora la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati in agricoltura sia abrogata dal Consiglio, l'esenzione prevista ottempera a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva, senza aliquote differenziate all'interno del settore interessato?

no

Indicare quale(i) articolo(i) della direttiva sarà (saranno) applicato(i).

PARTE III.12.T

SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di aiuti di Stato a sostegno della silvicoltura di cui al capitolo VII degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (77).

1.   Obiettivo della misura

1.1.

La misura contribuisce a mantenere, ripristinare o migliorare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale oppure riguarda i costi ammissibili di cui ai punti [da 175 a 181] del capitolo VII degli orientamenti?

no

In caso negativo, si ricorda che solo le misure che riguardano almeno uno degli obiettivi o dei costi ammissibili di cui sopra possono essere approvate nell'ambito del presente capitolo.

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.

La misura esclude gli aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell'estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica?

no

In caso negativo, si ricorda che gli aiuti destinati agli scopi sopra elencati sono esclusi dal campo di applicazione del presente capitolo. Per tali aiuti si rimanda ad altre norme relative agli aiuti di Stato.

3.   Tipo di aiuto

3.1.

La misura include aiuti destinati all'impianto, alla potatura, allo sfoltimento e all'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione (punto VII.C.a)?

no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

l'impianto, l'abbattimento e la potatura in generale;

la rimozione di alberi caduti;

le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati da inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili.

Se le spese ammissibili riguardano uno degli ambiti sopra indicati, descrivere le misure e confermare che il loro obiettivo principale è di mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale e che sono esclusi dal beneficio dell'aiuto l'abbattimento destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il ripopolamento, quando gli alberi abbattuti sono sostituiti da alberi equivalenti:

…………

…………

…………

imboschimenti destinati ad accrescere la superficie forestale

Indicare le ragioni ambientali che giustificano gli imboschimenti destinati ad accrescere la superficie forestale e confermare che non verranno concessi aiuti agli imboschimenti con specie coltivate a breve durata:

…………

…………

…………

imboschimenti destinati a promuovere la biodiversità

Descrivere la misura e indicare le zone interessate:

…………

…………

…………

imboschimenti destinati alla creazione di aree boschive per fini ricreativi

L'accesso del pubblico per fini ricreativi alle aree boschive di cui sopra è gratuito? In caso negativo, l'accesso è limitato ai fini della protezione di zone sensibili?

…………

…………

…………

imboschimenti destinati alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o a promuovere un'analoga funzione protettiva delle foreste

Descrivere le misure specificando le zone interessate, la funzione protettiva prevista, le specie arboree da impiantare e le eventuali misure di accompagnamento e di manutenzione da adottare:

…………

…………

…………

…………

…………

altro (specificare)

…………

…………

3.2.

La misura include un aiuto per il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e/o per garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi (punto VII.C.b)?

no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

la concimazione

altri trattamenti del suolo

Specificare il tipo di concimazione e/o altro trattamento del suolo

…………

…………

la riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione

interventi atti a garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio

Confermare che le misure sopra elencate non ridurranno la biodiversità, non provocheranno la lisciviazione dei nutrienti né avranno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti e indicare come ciò sarà verificato nella pratica:

…………

…………

…………

…………

3.3.

La misura include un aiuto per la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni da attacchi parassitari e delle malattie delle specie arboree, ovvero misure di prevenzione e trattamento dei danni causati dagli animali o misure mirate per la prevenzione degli incendi forestali (punto VII.C.c)?

no

In caso affermativo, indicare se le spese ammissibili riguardano:

la prevenzione e il trattamento delle fitopatie e delle malattie delle specie arboree e dei danni da attacchi parassitari o la prevenzione e il trattamento dei danni causati dagli animali

Indicare i parassiti e le malattie o gli animali in questione:

…………

…………

…………

…………

Descrivere i metodi di prevenzione e di trattamento e indicare i prodotti, gli strumenti e i materiali necessari. Ai fini della concessione dell'aiuto viene data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento? In caso negativo, dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la malattia o i parassiti in questione:

…………

…………

…………

…………

misure mirate per la prevenzione degli incendi forestali

Descrivere le misure:

…………

…………

…………

…………

L'aiuto è destinato a compensare il valore degli alberi distrutti dagli animali o per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o i parassiti in questione?

no

Descrivere in che modo verrà calcolato il valore degli alberi e confermare che la compensazione sarà limitata al valore così determinato.

…………

…………

…………

…………

3.4.

La misura include aiuti per il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio, nonché degli habitat naturali per gli animali (punto VI.C.d)?

no

In caso affermativo descrivere le misure:

…………

…………

…………

…………

…………

3.5.

La misura include aiuti destinati alla costruzione, al miglioramento e alla manutenzione di strade forestali e/o di infrastrutture per i visitatori (punto VII.C.e)?

no

In caso affermativo descrivere le misure:

…………

…………

…………

…………

L'accesso del pubblico per fini ricreativi alle foreste e alle infrastrutture è gratuito?

no

In caso negativo, l'accesso è limitato ai fini della protezione di zone sensibili o per garantire un uso adeguato e sicuro delle infrastrutture? Descrivere le limitazioni dell'accesso e le ragioni:

…………

…………

…………

3.6.

La misura include aiuti destinati a coprire il costo di materiali e attività di informazione (punto VII.C.f)?

no

In caso affermativo, descrivere le misure e confermare che le azioni e i materiali sovvenzionati presentano informazioni generali sulle foreste e non contengono riferimenti a determinati prodotti o produttori né promuovono prodotti nazionali:

…………

…………

…………

…………

…………

3.7.

La misura include aiuti destinati a coprire i costi per l'acquisto di superfici forestali a fini di protezione della natura (punto VII.C.g)?

no

In caso affermativo, descrivere in dettaglio la destinazione a fini di protezione della natura della superficie forestale in questione e confermare che tale superficie è interamente e permanentemente destinata alla protezione della natura in virtù di un obbligo statutario o contrattuale:

…………

…………

…………

…………

…………

3.8.

La misura include aiuti per le spese di imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, le indennità Natura 2000, le indennità per interventi silvoambientali, la ricostituzione del potenziale forestale e gli interventi preventivi nonché gli investimenti non produttivi in conformità degli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che li sostituisca (78)?

no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o da ogni altra disposizione che li sostituisca:

…………

…………

…………

…………

…………

3.9.

La misura include aiuti per i costi aggiuntivi e il mancato reddito dovuti all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente?

no

In caso affermativo, descrivere in dettaglio la tecnologia utilizzata e confermare che essa va oltre i requisiti obbligatori pertinenti:

…………

…………

…………

…………

…………

L'indennizzo è versato sulla base di un impegno volontario assunto dal proprietario forestale e che soddisfa le condizioni dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che lo sostituisca?

no

In caso negativo si ricorda che l'aiuto non può essere autorizzato nell'ambito del capitolo VII degli orientamenti. In caso affermativo descrivere gli impegni:

…………

…………

…………

…………

…………

3.10.

La misura include aiuti destinati a coprire i costi per l'acquisto di superfici forestali (diverse dalle superfici forestali destinate a fini di protezione della natura di cui al punto 3.7?

no

In caso affermativo descrivere la misura e indicare l'intensità dell'aiuto:

…………

…………

…………

…………

…………

3.11.

La misura include un aiuto per le spese relative alla formazione, ai servizi di consulenza quali elaborazione di piani aziendali o di gestione forestale, agli studi di fattibilità nonché alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere?

no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di esenzione:

…………

…………

…………

…………

…………

3.12.

La misura comprende un aiuto a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori?

no

In caso affermativo dimostrare che la misura soddisfa le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento di esenzione:

…………

…………

…………

…………

…………

3.13.

La misura include un aiuto a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi?

no

In caso affermativo descrivere le misure e dimostrare che esse soddisfano le condizioni di cui al punto 107 degli orientamenti:

…………

…………

…………

…………

…………

4.   Importo dell'aiuto

4.1.

L'aiuto per le misure di cui ai punti da 3.1 a 3.7 è limitato al 100 % delle spese ammissibili ed esclude la sovracompensazione?

no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

…………

…………

…………

4.2.

L'aiuto per le misure di cui al punto 3.8 si limita all'intensità massima o all'importo previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 o da ogni altra disposizione che lo sostituisca?

no

Le misure di cui al punto 3.8 sono cofinanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 o di ogni altra disposizione che lo sostituisca o comunque prevedono la possibilità di un tale cofinanziamento?

no

In caso affermativo, descrivere in che modo verrà esclusa l'eventualità di un doppio finanziamento che provochi una sovracompensazione:

…………

…………

…………

4.3.

La compensazione per le misure di cui al punto 3.9 può superare l'intensità massima dell'aiuto ai sensi dell'articolo 47, fissata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, senza peraltro superare in alcun caso i costi aggiuntivi e il mancato reddito comprovati?

no

In entrambi i casi, indicare l'importo dell'aiuto e descrivere il metodo di calcolo. In caso affermativo, descrivere le circostanze particolari e gli effetti della misura sull'ambiente e fornire i calcoli atti a dimostrare che la maggiorazione dell'aiuto è limitata ai costi aggiuntivi e/o al mancato reddito comprovati:

…………

…………

…………

4.4.

L'aiuto per le misure di cui al punto 3.10 si limita all'intensità massima fissata all'articolo 4 del regolamento di esenzione per l'acquisto di superfici agricole?

no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

…………

…………

…………

4.5.

L'aiuto per le misure di cui ai punti da 3.11 a 3.13 rispetta il massimale previsto dalle norme applicabili del regolamento di esenzione o degli orientamenti?

no

Descrivere le misure di controllo intese a garantire che sia esclusa la sovracompensazione:

…………

…………

………… »


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(2)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).

(3)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(4)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(5)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(6)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(7)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(9)  Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

(10)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(11)  “Trasformazione di prodotti agricoli”: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

(12)  “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

(13)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(14)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

(15)  GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

(16)  GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

(17)  Regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(18)  GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 10.

(19)  Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(21)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(22)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(23)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(25)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

(26)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(27)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(28)  Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

(29)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(30)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(32)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(33)  Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(34)  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(35)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(36)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(37)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(38)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(39)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(40)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(41)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(42)  Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(43)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(44)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(45)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(46)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(47)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

(48)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(49)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

(50)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(51)  Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(52)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(53)  La descrizione deve indicare in quale maniera le autorità intendono garantire che l'aiuto riguardi esclusivamente i sovraccosti di trasporto di merci all'interno delle frontiere nazionali, che sia calcolato sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione e gli sbocchi commerciali e che non possa essere concesso per il trasporto di prodotti di imprese che non dispongono di ubicazioni alternative.

(54)  Previsto all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 247/2006 (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

(55)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(56)  Ovvero gli imprenditori agricoli, escluse le imprese di trasformazione e di commercializzazione.

(57)  A norma dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di esenzione, gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

(58)  Il riferimento alle colture non esclude la possibilità di beneficiare dell'aiuto anche per il bestiame. I principi enunciati al punto V.B.3 degli orientamenti saranno applicati mutatis mutandis agli aiuti destinati a compensare le perdite di bestiame dovute a condizioni climatiche avverse.

(59)  Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. In virtù del punto 126 degli orientamenti, la Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti concessi per le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche se sussistono tutte le condizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

(60)  La produzione lorda di un anno normale dovrebbe essere ricavata prendendo come riferimento la produzione media di un agricoltore nelle tre campagne precedenti o la sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa. Potranno essere tuttavia accettati metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché siano rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate.

(61)  Questo tasso si applica all'importo dell'aiuto calcolato con il metodo indicato al punto 2.6 o 2.8, dal quale sono dedotte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi nonché le spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore e al quale sono sommate le spese aggiuntive sostenute dall'agricoltore a causa dell'evento eccezionale.

(62)  Questo tasso si applica alle zone svantaggiate e alle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(63)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(64)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(65)  A norma dell'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, i regimi di aiuto devono essere varati entro tre anni e gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.

(66)  Le epizoozie, le fitopatie e le infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma, che deve contenere una descrizione delle misure previste.

(67)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(68)  Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e che modifica il regolamento (CE) n. 70/2001.

(69)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(70)  Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).

(71)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

(72)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(73)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(74)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(75)  Regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7).

(76)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(77)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(78)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).