22.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/82


Rettifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

( Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 406 del 30 dicembre 2006 )

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 va letto come segue:

REGOLAMENTO (CE) N. 1927/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Nonostante gli effetti positivi della globalizzazione sulla crescita, l'occupazione e il benessere, e la necessità di rafforzare ancora la competitività europea attraverso modifiche strutturali, la globalizzazione può anche comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati in determinati settori. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (il FEG), accessibile a tutti gli Stati membri, per mezzo del quale la Comunità possa dimostrare la sua solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.

(2)

È necessario salvaguardare i valori europei e promuovere lo sviluppo di un commercio estero equo. Gli effetti negativi della globalizzazione dovrebbero essere affrontati in primo luogo con una strategia comunitaria sostenibile e a lungo termine in materia di politica commerciale, volta a instaurare elevati standard ecologici e sociali. L'assistenza accordata dal FEG dovrebbe essere dinamica e capace di adattarsi alle situazioni, in costante evoluzione e sovente imprevedibili, che si creano sul mercato.

(3)

Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti, settori, territori o bacini occupazionali che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica. Il FEG dovrebbe promuovere l'imprenditorialità, ad esempio attraverso microcrediti o aiutando a instaurare progetti cooperativi.

(4)

Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data area geografica, affinché il contributo finanziario del FEG sia concentrato sui lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti della Comunità. Una siffatta perturbazione non si concentra necessariamente all'interno di un unico Stato membro. In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri possono quindi presentare congiuntamente una domanda di assistenza del FEG.

(5)

Le attività del FEG dovrebbero essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all'acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda gli interventi dei fondi strutturali, apportando un reale valore aggiunto alle politiche sociali della Comunità.

(6)

Il punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (4) (accordo interistituzionale) fissa il quadro finanziario del FEG.

(7)

Le azioni specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento non dovrebbero beneficiare dell'aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità. È tuttavia necessario un coordinamento con le misure di ammodernamento e ristrutturazione esistenti o previste nel contesto dello sviluppo regionale, fermo restando che si dovrebbero evitare strutture di gestione parallele o addizionali per le azioni finanziate dal FEG.

(8)

Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, le spese dovrebbero essere considerate ammissibili a partire dal giorno in cui uno Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati. Tenendo conto della necessità di una risposta che miri in modo specifico al reinserimento professionale, dovrebbe essere fissata una scadenza per l'utilizzo del contributo finanziario del FEG.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni finanziate dalla Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (in prosieguo «il regolamento finanziario»). Gli Stati membri dovrebbero giustificare l'utilizzo del contributo finanziario ottenuto dal FEG.

(10)

L'Osservatorio europeo del cambiamento può assistere la Commissione e lo Stato membro interessato nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative per aiutare a valutare le domande di fondi al FEG.

(11)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12)

Il periodo di attuazione del FEG è collegato alla durata del quadro finanziario che va dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per cui forme di aiuto dovrebbero essere disponibili per i lavoratori in esubero per motivi legati al commercio a decorrere dal 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Al fine di stimolare la crescita economica e la creazione di più posti di lavoro nell'Unione europea, il presente regolamento istituisce il FEG per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui tali esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale.

Il periodo di applicazione del presente regolamento è legato alla durata del quadro finanziario applicabile dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

2.   Il presente regolamento stabilisce le norme sul funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori in esubero per motivi legati al commercio.

Articolo 2

Criteri di intervento

Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all'origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell'Unione europea, un calo brusco della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:

a)

l'esubero di almeno 1 000 dipendenti di un'impresa nell'arco di quattro mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa; o

b)

l'esubero di almeno 1 000 dipendenti, nell'arco di nove mesi, in particolare in piccole e medie imprese di un settore NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II.

c)

In mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, ove debitamente motivato dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, una richiesta di contributo del FEG potrà essere considerata ammissibile, anche se le condizioni fissate alle lettere a) e b) non sono interamente soddisfatte, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza grave sull'occupazione e sull'economia locale. L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % delle spese del FEG in un anno.

Articolo 3

Azioni ammissibili

Il contributo finanziario del FEG può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero, comprendenti:

a)

l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della certificazione dell'esperienza acquisita, nonché l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome;

b)

misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

c)

misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.

Il FEG non finanzia misure passive di protezione sociale.

Su iniziativa dello Stato membro interessato, il FEG può finanziare le attività di preparazione, di gestione, d'informazione e pubblicità e di controllo per la sua attuazione.

Articolo 4

Forma del contributo finanziario

La Commissione concede il contributo finanziario in forma di versamento unico, eseguito nel quadro della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 53, paragrafi 5 e 6, del regolamento finanziario.

Articolo 5

Domande

1.   Lo Stato membro o gli Stati membri presentano alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di dieci settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all'articolo 2. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati possono successivamente integrare la domanda.

2.   La domanda comprende le seguenti informazioni:

a)

un'analisi motivata del legame tra gli esuberi programmati e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, un'indicazione del numero di esuberi e una spiegazione della natura imprevista di tali licenziamenti;

b)

l'identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali), dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che effettuano i licenziamenti nonché le categorie di lavoratori interessati;

c)

una descrizione del territorio in questione, delle sue autorità, di altri soggetti interessati e dell'impatto previsto degli esuberi sull'occupazione locale, regionale o nazionale;

d)

il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e la stima dettagliata dei suoi costi, ivi compresa la sua complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali nonché le informazioni relative ad azioni obbligatorie in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

e)

la data o le date in cui la prestazione di servizi personalizzati ai lavoratori interessati è iniziata o in cui ne è previsto l'inizio;

f)

le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali;

g)

l'autorità responsabile della gestione e del controllo finanziario, a norma dell'articolo 18.

3.   Tenendo conto delle misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri, dalla regione, dalle parti sociali e dalle imprese interessate in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi e in particolare delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo (il FSE), le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono una descrizione sintetica delle misure adottate o previste dall'autorità nazionale e dalle imprese interessate nonché una stima dei loro costi.

4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, al livello territoriale più appropriato, necessarie per valutare il rispetto dei criteri di intervento.

5.   In base alle informazioni di cui al paragrafo 2 e di qualsiasi ulteriore informazione trasmessa dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione valuta, in consultazione con tale Stato membro o tali Stati membri, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.

Articolo 6

Complementarità, conformità e coordinamento

1.   Il contributo del FEG non sostituisce le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi.

2.   Il contributo del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, comprese le azioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

3.   Il contributo del FEG offre solidarietà e sostegno a singoli lavoratori in esubero a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il FEG non finanzia la ristrutturazione di imprese o settori.

4.   Secondo le rispettive competenze, la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri provvedono al coordinamento degli aiuti dei fondi comunitari.

5.   Lo Stato membro o gli Stati membri si assicurano che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG non ricevano aiuti anche da altri strumenti finanziari comunitari.

Articolo 7

Parità tra uomini e donne e non discriminazione

La Commissione e gli Stati membri assicurano che la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione del FEG. La Commissione e gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al FEG.

Articolo 8

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, revisione contabile, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

2.   Tali compiti sono eseguiti in conformità del regolamento finanziario e alle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio.

Articolo 9

Informazione e pubblicità

1.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati adottano iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L'informazione è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai media e al grande pubblico, mettendo in luce il ruolo della Comunità e assicurando la visibilità dell'intervento del FEG.

2.   La Commissione crea un sito Internet, disponibile in tutte le lingue comunitarie, che offra informazioni sul FEG e una guida sulla presentazione delle domande, nonché informazioni aggiornate sulle domande accettate e quelle respinte, mettendo in luce il ruolo dell'autorità di bilancio.

Articolo 10

Determinazione del contributo finanziario

1.   Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili.

L'importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

2.   Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 12.

3.   Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, concluda che non sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione ne informa al più presto lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

Articolo 11

Ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili per un contributo del FEG a partire dalla data o dalle date in cui lo Stato membro o gli Stati membri interessati iniziano a prestare servizi personalizzati ai lavoratori interessati, secondo il disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera e).

Articolo 12

Procedura di bilancio

1.   Le modalità del FEG sono conformi alle disposizioni di cui al punto 28 dell'accordo interistituzionale.

2.   Gli stanziamenti relativi al FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come accantonamenti nell'ambito della normale procedura di bilancio non appena la Commissione abbia individuato margini sufficienti e/o cancellato impegni.

3.   Se ritiene che debba essere concesso un contributo finanziario del FEG, la Commissione trasmette all'autorità di bilancio una proposta di autorizzazione degli stanziamenti corrispondenti all'importo stabilito conformemente all'articolo 10, nonché una richiesta di storno dell'importo alla linea di bilancio del FEG. Le proposte possono essere raggruppate in lotti.

Gli storni attinenti al FEG sono eseguiti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

4.   La proposta di cui al paragrafo 3 comprende i seguenti elementi:

a)

la valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, insieme ad una sintesi delle informazioni su cui si basa tale valutazione;

b)

le prove che sussistono le condizioni di cui agli articoli 2 e 6;

c)

i motivi che giustificano gli importi proposti.

5.   Contestualmente alla presentazione della sua proposta, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo richiesto.

6.   Il 1o settembre di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano sino alla fine dell'anno.

7.   Non appena l'autorità di bilancio rende disponibili gli stanziamenti, la Commissione adotta la decisione di concessione di un contributo finanziario.

Articolo 13

Versamento e utilizzo del contributo finanziario

1.   In seguito all'adozione della decisione secondo l'articolo 12, paragrafo 7, la Commissione versa, di norma entro quindici giorni, il contributo finanziario allo Stato membro o agli Stati membri interessati in un'unica rata.

2.   Lo Stato membro o gli Stati membri utilizzano il contributo finanziario e gli eventuali interessi da esso prodotti entro dodici mesi dalla domanda a norma dell'articolo 5.

Articolo 14

Impiego dell'euro

Nelle domande, nelle decisioni di concessione dei contributi, nelle relazioni di cui al presente regolamento e in ogni altro documento che vi si riferisca tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 15

Relazione finale e chiusura

1.   Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro o gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, contenente informazioni sul tipo di azioni realizzate e sui principali risultati ottenuti, nonché un rendiconto che giustifichi le spese e indichi, se del caso, in che cosa tali azioni sono complementari a quelle finanziate dal FSE.

2.   Entro sei mesi dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario del FEG.

Articolo 16

Relazione annuale

1.   A decorrere dal 2008 ed entro il 1o luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione si concentra principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali, in particolare dal FSE, e la chiusura del contributo finanziario concesso. Essa documenta inoltre le domande respinte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.

2.   La relazione è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 17

Valutazione

1.   La Commissione effettua di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri:

a)

entro il 31 dicembre 2011 una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti; e

b)

entro il 31 dicembre 2014 una valutazione ex post, con l'assistenza di esperti esterni, onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

2.   I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 18

Gestione e controllo finanziario

1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, adottano in particolare le seguenti misure:

a)

verificano la messa in opera e l'applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

b)

verificano la corretta esecuzione delle azioni finanziate;

c)

si assicurano che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;

d)

prevengono, individuano e rettificano le irregolarità così come sono definite all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (6), e recuperano gli importi indebitamente versati applicando interessi di mora a norma dello stesso articolo. Lo Stato membro o gli Stati membri notificano tempestivamente tali eventuali irregolarità alla Commissione e la tengono al corrente dell'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

2.   Lo Stato membro o gli Stati membri apportano le necessarie rettifiche finanziarie qualora si accerti un'irregolarità. Tali rettifiche consistono nell'annullare del tutto o in parte il contributo comunitario. Lo Stato membro o gli Stati membri recuperano ogni somma persa in seguito ad un'irregolarità e la rimborsano alla Commissione; se la somma non è rimborsata nei termini stabiliti dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, è previsto il pagamento di interessi di mora.

3.   Nell'esercizio della sua competenza in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta tutti i provvedimenti necessari per verificare che le azioni finanziate siano svolte nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficiente, conformemente al regolamento finanziario. È di competenza dello Stato membro o degli Stati membri interessati assicurare il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. La Commissione verifica essa stessa l'esistenza di tali sistemi.

A tal fine, senza pregiudizio delle competenze della Corte dei conti né dei controlli effettuati dallo Stato membro o degli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli sul posto, in particolare controlli a campione, sulle azioni finanziate dal FEG con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro interessato per ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.

4.   Lo Stato membro provvede a che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano tenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per un periodo di tre anni dopo la chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

Articolo 19

Rimborso del contributo finanziario

1.   Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato indicato a norma dell'articolo 12, la Commissione chiede allo Stato membro o agli Stati membri di rimborsare l'importo corrispondente del contributo finanziario ricevuto.

2.   Se lo Stato membro o gli Stati membri non rispettano gli obblighi stabiliti nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione può imporre allo Stato membro o agli Stati membri il rimborso completo o parziale del contributo finanziario ricevuto.

3.   Prima di adottare una decisione in applicazione dei paragrafi 1 o 2, la Commissione procede a un adeguato esame del caso e, in particolare, concede allo Stato membro o agli Stati membri un periodo di tempo determinato per formulare le proprie osservazioni.

4.   Qualora, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione concluda che lo Stato membro o gli Stati membri non si conformano agli obblighi che incombono loro in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, decide, se non è stato raggiunto alcun accordo e se lo Stato membro non ha apportato le rettifiche nei termini stabiliti dalla Commissione, e tenuto conto di eventuali osservazioni dello Stato membro, nei tre mesi che seguono la fine del periodo suindicato di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie sopprimendo interamente o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Ogni somma persa a seguito di una irregolarità accertata dà luogo ad un recupero; se la somma non è rimborsata nei termini impartiti dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, è previsto il pagamento di interessi di mora.

Articolo 20

Clausola di revisione

In base alla prima relazione annuale di cui all'articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, possono rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono in ogni caso a una revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU C 318 del 23.12.2006, pag. 38.

(2)  GU C 51 del 6.3.2007, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 432) e decisione del Consiglio del 19 dicembre 2006.

(4)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6).