5.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/84


Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006 ; rettifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 136 del 29 maggio 2007 )

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 136 del 29 maggio 2007, modificata dal regolamento (CE) n. 1354/2007 (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1) e rettificata nel maggio 2008 tramite la rettifica dell'articolo 3, punto 20, lettera c) (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 22).

La presente rettifica sopprime e sostituisce la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 141 du 31 maggio 2008, come segue:

Pagina 21, articolo 3, punto 20, lettera c):

anziché:

«c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, dal fabbricante o dall'importatore in qualsiasi momento tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso e, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;»,

leggi:

«c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, dal fabbricante o dall'importatore prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che il fabbricante o l'importatore disponga di una prova documentale di ciò, compresa una prova attestante che la sostanza è stata immessa sul mercato da qualsiasi fabbricante o importatore tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso;».