13.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 351/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1823/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2006

recante settantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 5 e il 7 dicembre 2006 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2006.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1685/2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 24).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

a)

«Najmuddin Faraj Ahmad [alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Indirizzo: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Norvegia. Data di nascita: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Luogo di nascita: Olaqloo Sharbajer, governatorato di Al-Sulaymaniyah, Iraq. Nazionalità: irachena.»

b)

«Mohamed Moumou [alias (a) Mohamed Mumu, (b) Abu Shrayda, (c) Abu Amina, (d) Abu Abdallah, (e) Abou Abderrahman]. Indirizzo: (a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31 Skogas, Svezia, (b) Jungfruns Gata 413; casella postale 3027, 13603 Haninge, Svezia, (c) Dobelnsgatan 97, 7 TR C/O Lamrabet, 113 52 Stoccolma, Svezia, (d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Svezia. Data di nascita: (a) 30.7.1965, (b) 30.9.1965. Luogo di nascita: Fès, Marocco. Nazionalità: (a) marocchina, (b) svedese. N. passaporto: 9817619 (passaporto svedese, scade il 14.12.2009).»

2)

La voce «Ghuma Abd’rabbah [alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil]. Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 2.9.1957. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: britannica.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita da:

«Ghuma Abd’rabbah [alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil, (e) Ghunia Abdrabba]. Indirizzo: Birmingham, Regno Unito. Data di nascita: 2.9.1957. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: britannica.»