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13.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 351/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1819/2006 DEL CONSIGLIO
dell’11 dicembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
viste la posizione comune 2006/31/PESC, del 23 gennaio 2006, che proroga le misure restrittive nei confronti della Liberia (1) e la posizione comune 2006/518/PESC, del 24 luglio 2006, che modifica e proroga alcune misure restrittive nei confronti della Liberia (2),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di attuare le misure nei confronti della Liberia imposte dalla risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la posizione comune 2004/137/PESC, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (3) prevedeva l’attuazione delle misure definite nella suddetta risoluzione 1521(2003) nei confronti della Liberia e il divieto di prestare alla Liberia assistenza finanziaria connessa ad attività militari. In linea con le risoluzioni 1647(2005), 1683(2006) e 1689(2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, le posizioni comuni 2006/31/PESC e 2006/518/PESC hanno confermato l’ulteriore proroga delle misure restrittive della posizione comune 2004/137/PESC e apportato determinate modifiche. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio (4) vieta la prestazione alla Liberia di assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari, l’importazione di diamanti grezzi dalla Liberia, nonché l’importazione di legname rotondo e di prodotti del legno originari di tale paese. |
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(3) |
Il 20 giugno 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1689(2006). Esso ha deciso, tra l’altro, di non rinnovare il divieto riguardante le importazioni di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, imposto dal paragrafo 10 della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e scaduto, dopo diverse proroghe, il 20 giugno 2006. Il Consiglio di sicurezza ha espresso la propria determinazione a ripristinare tale divieto se la Liberia non avesse adottato, entro novanta giorni, la legislazione forestale proposta dalla commissione di controllo della riforma forestale creata dal governo liberiano. |
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(4) |
Il Consiglio di sicurezza ha esaminato la questione il 20 ottobre 2006 e ha concluso che la Liberia aveva adottato la legislazione forestale necessaria. Ha pertanto deciso di non ripristinare il divieto. |
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(5) |
Occorre quindi abrogare retroattivamente, con effetto dal 19 settembre 2006, l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 234/2004, che vieta le importazioni di legname rotondo e di prodotti del legno dalla Liberia e che era stato sospeso dal 23 giugno 2006 al 18 settembre 2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 234/2004 è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 19 settembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU L 19 del 24.1.2006, pag. 38.
(2) GU L 201 del 25.7.2006, pag. 36.
(3) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2006/518/PESC.
(4) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/2006.