8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/64


REGOLAMENTO (CE) N. 1804/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che fissa le misure transitorie da adottare nell’ambito dell’adesione della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda la riserva di cui all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1043/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (1), prevede che, eccetto talune esenzioni, l’assegnazione delle restituzioni all’esportazione sulle merci sia subordinata alla produzione di un titolo di restituzione.

(2)

I titoli di restituzione sono distribuiti agli operatori in sei lotti durante il periodo di bilancio; per ogni lotto va rispettata una specifica scadenza delle domande. Se l’importo delle domande del titolo di restituzione per un singolo lotto è inferiore all’importo disponibile per tale lotto, gli operatori possono chiedere settimanalmente titoli di restituzione per eventuali importi ancora disponibili per il lotto per il quale non siano state ancora presentate domande di titoli di restituzione. I titoli di restituzione possono essere rilasciati solo a richiedenti con sede nella Comunità.

(3)

In occasione della prossima adesione della Bulgaria e della Romania, gli operatori in questi Stati, poiché si sono sovrapposti un periodo di vacanze e la moratoria sulla presentazione delle domande settimanali per i titoli di restituzione nel periodo dal 7 al 21 gennaio (al più tardi), avranno poche possibilità di chiedere titoli di restituzione utilizzabili nell’intervallo tra l’adesione e l’inizio di febbraio 2007.

(4)

È perciò opportuno adottare una misura temporanea speciale che esenti tali operatori dall’obbligo di presentare titoli di restituzione nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 28 febbraio 2007.

(5)

È pertanto necessario derogare dall’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 per consentire agli operatori in Bulgaria e in Romania di beneficiare, nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 28 febbraio 2007, dell’esenzione prevista dall’articolo 46 di tale regolamento e purché il 1o gennaio 2007 entri in vigore l’atto di adesione.

(6)

Per ragioni amministrative, le misure speciali adottate ai sensi del presente regolamento vanno applicate solo alle domande presentate durante l’esercizio di bilancio che termina il 15 ottobre 2007.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1043/2005, per l’esercizio di bilancio che termina il 15 ottobre 2007, il limite di 75 000 EUR indicato al paragrafo 2, primo comma, non si applica alle domande di operatori con sede in Bulgaria o in Romania relative a esportazioni effettuate nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 28 febbraio 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Esso scade il 16 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/2006 (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 8).