7.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1799/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 15, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (2), fissa, tra l'altro, le date del censimento della flotta, la codificazione degli attrezzi da pesca e la codificazione degli aiuti pubblici. |
(2) |
È necessario fissare le date del censimento per i nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea, affinché i medesimi possano conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 26/2004. |
(3) |
Al fine di agevolare l'identificazione delle imbarcazioni che esercitano attività di pesca artigianale o di piccola pesca, è necessario introdurre una distinzione più precisa tra gli attrezzi da pesca. |
(4) |
Al fine di controllare l'applicazione dell'articolo 25, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (3), è necessario introdurre nuovi codici per comunicare le sostituzioni di motore effettuate grazie agli aiuti pubblici. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 26/2004. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.
(3) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 è modificato come segue:
1) |
la tabella 2 è sostituita dalla seguente: «Tabella 2 Data del censimento per ogni paese
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2) |
la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Codificazione degli attrezzi da pesca
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3) |
la tabella 7 è sostituita dalla seguente: «Tabella 7 Codificazione degli aiuti pubblici
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(1) Non valido per le navi presenti nella flotta o dichiarate a partire dal 1o gennaio 2003.
(2) Valido unicamente per l'attrezzo da pesca secondario.»