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20.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 363/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2006
che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione. |
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(2) |
Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i seguenti regolamenti:
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(4) |
Occorre inoltre modificare di conseguenza le seguenti decisioni:
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I seguenti regolamenti sono modificati conformemente all'allegato:
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in materia di libera circolazione delle merci: regolamenti (CE) n. 2003/2003 e (CE) n. 339/93, |
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in materia di libera circolazione delle persone: regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, |
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in materia di diritto delle società: regolamento (CE) n. 2157/2001, |
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in materia di concorrenza: regolamento (CE) n. 659/1999, |
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in materia di agricoltura (compresa la normativa veterinaria): regolamenti (CEE) n. 79/65, (CEE) n. 1784/77, (CEE) n. 2092/91, (CEE) n. 2137/92, (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1760/2000, (CE) n. 999/2001, (CE) n. 2160/2003, (CE) n. 21/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 510/2006, |
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— |
in materia di politica dei trasporti: regolamenti (CEE) n. 1108/70, (CEE) n. 3821/85, (CEE) n. 881/92, (CEE) n. 684/92,(CEE) n. 1192/69 e (CEE) n. 2408/92, |
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in materia di fiscalità: regolamento (CE) n. 1798/2003, |
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— |
in materia di statistiche: regolamenti (CEE) n. 2782/75, (CEE) n. 357/79, (CEE) n. 837/90, (CEE) n. 959/93, (CE) n. 1172/98, (CE) n. 437/2003 e (CE) n. 1177/2003, |
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in materia di energia: regolamento (CE) n. 1407/2002, |
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in materia di ambiente: regolamenti (CE) n. 761/2001 e (CE) n. 2037/2000, |
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in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni: regolamenti (CE) n. 1346/2000, (CE) n. 44/2001, (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001, |
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— |
in materia di unione doganale: regolamento (CEE) n. 2913/92, |
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in materia di relazioni esterne: regolamenti (CEE) n. 3030/93, (CE) n. 517/94, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 2368/2002 e (CE) n. 1236/2005, |
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in materia di politica estera e di sicurezza comune: regolamenti (CE) n. 2488/2000, (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002, (CE) n. 1210/2003, (CE) n. 131/2004, (CE) n. 234/2004, (CE) n. 314/2004, (CE) n. 872/2004, (CE) n. 1763/2004, (CE) n. 174/2005, (CE) n. 560/2005, (CE) n. 889/2005, (CE) n. 1183/2005, (CE) n. 1184/2005, (CE) n. 1859/2005, (CE) n. 305/2006, (CE) n. 765/2006 e (CE) n. 817/2006, |
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— |
in materia di istituzioni: regolamento (CEE) n. 1/58. |
2. Le seguenti decisioni sono modificate conformemente all'allegato:
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— |
in materia di libera circolazione delle persone: decisioni della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti n. 117 del 7 luglio 1982, n. 136 del 1o luglio 1987, n. 150 del 26 giugno 1992 e n. 192 del 29 ottobre 2003, |
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— |
in materia di agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria): decisioni 79/542/CEE, 82/735/CEE, 90/424/CEE, 2003/17/CE e 2005/834/CE, |
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in materia di politica dei trasporti: decisione n. 1692/96/CE, |
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in materia di energia: decisione 77/270/Euratom e lo Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, |
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in materia di ambiente: decisioni 97/602/CE e 2002/813/CE, |
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in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni: decisione del Comitato esecutivo, del 28 aprile 1999, riguardante la versione definitiva dell'Istruzione consolare comune e decisione del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75, |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006
Per il Consiglio
Il Presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(3) GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1.
(4) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.
(5) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.
(6) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.
(7) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(8) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859.
(9) GU L 200 dell'8.8.1977, pag. 1.
(10) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
(11) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1.
(12) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(13) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.
(14) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(15) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(16) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.
(17) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(18) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(19) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(20) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(21) GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4.
(22) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.
(23) GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1.
(24) GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1.
(25) GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8.
(26) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.
(27) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.
(28) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100.
(29) GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.
(30) GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.
(31) GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1.
(32) GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1.
(33) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.
(34) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.
(35) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.
(36) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
(37) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.
(38) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
(39) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(40) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.
(41) GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.
(42) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(43) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
(44) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.
(45) GU L 25 del 29.1.2002, pag. 1.
(46) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
(47) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
(48) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.
(49) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(50) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(51) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 1.
(52) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1.
(53) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.
(54) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(55) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.
(56) GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14.
(57) GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5.
(58) GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.
(59) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1.
(60) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(61) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9.
(62) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 23.
(63) GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1.
(64) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(65) GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1.
(66) GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.
(67) GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3.
(68) GU C 64 del 9.3.1988, pag. 7.
(69) GU C 229 del 25.8.1993, pag. 5.
(70) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 114.
(71) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.
(72) GU L 311 dell'8.11.1982, pag. 16.
(73) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
(74) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.
(75) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51.
(76) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.
(77) GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9.
(78) GU 27 del 6.12.1958, pag. 534.
(79) GU L 242 del 4.9.1997, pag. 64.
(80) GU L 280 del 18.10.2002, pag. 62.
ALLEGATO
INDICE
|
1. |
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI |
|
A. |
CONCIMI |
|
B. |
MISURE ORIZZONTALI E PROCEDURALI |
|
2. |
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE |
SICUREZZA SOCIALE
|
3. |
DIRITTO DELLE SOCIETÀ |
|
4. |
POLITICA DELLA CONCORRENZA |
|
5. |
AGRICOLTURA |
|
A. |
NORMATIVA AGRICOLA |
|
B. |
NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA |
|
I. |
NORMATIVA VETERINARIA |
|
II. |
NORMATIVA FITOSANITARIA |
|
6. |
POLITICA DEI TRASPORTI |
|
A. |
TRASPORTI INTERNI |
|
B. |
TRASPORTI SU STRADA |
|
C. |
TRASPORTI PER FERROVIA |
|
D. |
RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI |
|
E. |
TRASPORTI AEREI |
|
7. |
FISCALITÀ |
|
8. |
STATISTICHE |
|
9. |
ENERGIA |
|
10. |
AMBIENTE |
|
A. |
PROTEZIONE DELLA NATURA |
|
B. |
CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEI RISCHI |
|
C. |
PRODOTTI CHIMICI |
|
11. |
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI |
|
A. |
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE |
|
B. |
POLITICA DEI VISTI |
|
C. |
VARIE |
|
12. |
UNIONE DOGANALE |
ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE
|
13. |
RELAZIONI ESTERNE |
|
14. |
POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE |
|
15. |
ISTITUZIONI |
1. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
A. CONCIMI
32003 R 2003: Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1), modificato da:
|
— |
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1), |
|
— |
32004 R 2076: Regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione del 3.12.2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25). |
|
a) |
Nell'allegato I, sezione A.2, N. 1, colonna 6, primo comma, al testo tra parentesi si aggiunge dopo «Slovacchia»: «Bulgaria, Romania»; |
|
b) |
nell'allegato I, sezioni B.1, B.2 e B.4, colonna 5, punto 3, secondo comma, primo trattino, al testo tra parentesi si aggiunge dopo «Slovacchia»: «Bulgaria, Romania»; |
B. MISURE ORIZZONTALI E PROCEDURALI
31993 R 0339: Regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza (GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1), modificato da:
|
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21); |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
|
— |
32003 R 0806: Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14.4.2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). |
|
a) |
All'articolo 6, paragrafo 1, si aggiunge:
|
|
b) |
All'articolo 6, paragrafo 2, si aggiunge:
|
2. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
SICUREZZA SOCIALE
|
1. |
31971 R 1408: Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2), modificato e aggiornato da ultimo da:
e abrogato con effetto dalla data dell'entrata in vigore del regolamento di applicazione da:
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2. |
31972 R 0574: Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1), modificato e aggiornato da ultimo da:
e successivamente modificato da:
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3. |
31983 Y 0117: Decisione n. 117 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 7 luglio 1982, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU C 238 del 7.9.1983, pag. 3), modificata da:
Il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «Per “organismo designato”, agli effetti della presente decisione, si intende:
|
|
4. |
31988 Y 1112(02): Decisione n. 136 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 1o luglio 1987, relativa all'interpretazione dell'articolo 45, paragrafi da 1 a 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, concernente la presa in considerazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni (GU C 64 del 9.3.1988, pag. 7), modificata da:
L'allegato è modificato come segue:
|
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5. |
31993 Y 0825(02): Decisione n. 150 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 26 giugno 1992, riguardante l'applicazione degli articoli 77, 78 e 79, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU C 229 del 25.8.1993, pag. 5), modificata da:
L'allegato è modificato come segue:
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6. |
32003 D 0192(01): Decisione 2004/324/CE n. 192 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 29 ottobre 2003, relativa alle condizioni di applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 114).
Il punto 2.4 è sostituito dal seguente: «Per “organismo designato”, agli effetti della presente decisione, si intende:
|
3. DIRITTO DELLE SOCIETÀ
32001 R 2157: Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1), modificato da:
|
— |
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 1).
|
4. POLITICA DELLA CONCORRENZA
31999 R 0659: Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), modificato da:
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
All'articolo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
|
«i) |
fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, l'allegato IV, punto 3, e l'appendice di detto allegato, dell'atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, e l'allegato V, punto 2 e punto 3, lettera b), e l'appendice di detto allegato, dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;». |
5. AGRICOLTURA
A. NORMATIVA AGRICOLA
|
1. |
31965 R 0079: Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea (GU L 109 del 23.6.1965, pag. 1859), modificato da:
|
|
2. |
31977 R 1784: Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo (GU L 200 dell'8.8.1977, pag. 1), modificato da:
All'articolo 9 si aggiunge: «La Bulgaria e la Romania comunicano tali informazioni entro quattro mesi dalla data di adesione.». |
|
3. |
31991 R 2092: Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da:
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4. |
31992 R 2137: Regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1), modificato da:
All'articolo 3, paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma: «Se la Bulgaria o la Romania intendono avvalersi di tale facoltà, essi ne informano la Commissione e gli Stati membri entro un anno dopo la data di adesione». |
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5. |
31999 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da:
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6. |
32006 R 0510: Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).
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B. NORMATIVA VETERINARIA E FITOSANITARIA
I. NORMATIVA VETERINARIA
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1. |
31979 D 0542: Decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15), modificata da:
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2. |
31982 D 0735: Decisione 82/735/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunità (GU L 311 dell'8.11.1982, pag. 16).
La decisione 82/735/CEE è abrogata. |
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3. |
31990 D 0424: Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19), modificata da:
All'articolo 24 è aggiunto il seguente paragrafo: «13. Le date del 1o giugno, di cui al paragrafo 3, del 15 luglio e del 1o settembre, di cui al paragrafo 4, e del 15 ottobre, di cui al paragrafo 5, non sono applicabili ai programmi che la Bulgaria e la Romania realizzeranno nel corso del 2007.» |
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4. |
32000 R 1760: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1), modificato da:
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5. |
32001 R 0999: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da:
Nell'allegato X, capitolo A, punto 3 si inseriscono nell'elenco: «Bulgaria
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6. |
32003 R 2160: Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1), modificato da:
All'articolo 5, paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente: «Per la Bulgaria e la Romania, qualora la data di presentazione dei programmi di controllo nazionali degli altri Stati membri sia già trascorsa, la data di presentazione è la data dell'adesione.». |
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7. |
32004 R 0021: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
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8. |
32004 R 0853: Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55), modificato da:
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9. |
32004 R 0854: Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206), modificato da:
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10. |
32004 R 0882: Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da:
L'allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 15) 1. Il territorio del Regno del Belgio. 2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria. 3. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeröer e della Groenlandia, 4. Il territorio della Repubblica federale di Germania. 5. Il territorio della Repubblica ellenica. 6. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla. 7. Il territorio della Repubblica francese. 8. Il territorio dell'Irlanda. 9. Il territorio della Repubblica italiana. 10. Il territorio del Granducato di Lussemburgo. 11. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa. 12. Il territorio della Repubblica d'Austria. 13. Il territorio della Repubblica portoghese. 14. Il territorio della Romania. 15. Il territorio della Repubblica di Finlandia. 16. Il territorio del Regno di Svezia. 17. La Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è pubblicata nelle lingue ufficiali.». |
II. NORMATIVA FITOSANITARIA
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1. |
32003 D 0017: Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10), modificata da:
Nell'allegato I sono soppresse le voci per i seguenti paesi: Bulgaria, Romania. |
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2. |
32005 D 0834: Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51).
|
6. POLITICA DEI TRASPORTI
A. TRASPORTI INTERNI
31970 R 1108: Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4), modificato da:
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— |
11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14), |
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— |
11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17), |
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— |
11979 R 1384: Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio, del 25.6.1979 (GU L 167 del 5.7.1979, pag. 1), |
|
— |
31981 R 3021: Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio, del 19.10.1981 (GU L 302 del 23.10.1981, pag. 8), |
|
— |
11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
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— |
31990 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 12), |
|
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
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— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
|
— |
32004 R 0013: Regolamento (CE) n. 13/2004 della Commissione dell'8.12.2003 (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 3). |
L'allegato II è modificato come segue:
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a) |
alla rubrica «A.1. FERROVIA — Reti principali» si inserisce: «Repubblica di Bulgaria
«Romania
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b) |
alla rubrica «A.2. FERROVIA –- Reti aperte alla circolazione e collegate alla rete principale (escluse le reti urbane)» si inserisce: «Romania
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c) |
alla rubrica «B. STRADA» si inserisce: «Repubblica di Bulgaria
«Romania
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B. TRASPORTI SU STRADA
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1. |
31985 R 3821: Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da:
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|
2. |
31992 R 0881: Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1), modificato da:
All'allegato I, prima pagina dell'autorizzazione, nota in calce (1), e all'allegato III, prima pagina dell'attestazione, nota in calce (1), si inserisce: «(BG) Bulgaria», «(RO) Romania». |
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3. |
31992 R 0684: Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 74 del 20.3.1992, pag. 1), modificato da:
All'allegato, nota in calce (1), si inserisce: «(BG) Bulgaria», «(RO) Romania». |
C. TRASPORTI PER FERROVIA
31969 R 1192: Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (GU L 156 del 28.6.1969, pag. 8), modificato da:
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— |
11972 B: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati (GU L 73 del 27.3.1972, pag. 14), |
|
— |
11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17), |
|
— |
11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23), |
|
— |
31990 R 3572: Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, del 4.12.1990 (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 12), |
|
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
Nell'articolo 3, paragrafo 1, si inserisce:
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«— |
Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НК “ЖИ”),
Български държавни железници ЕАД (БДЖ ЕАД)»; |
|
«— |
Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” — S.A. (CFR),
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” — S.A. (CFR Marfa), Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” — S.A. (CFR Călători), Societatea de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” — S.A. (SAAF).». |
D. RETE TRANSEUROPEA DEI TRASPORTI
31996 D 1692: Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1), modificata da:
|
— |
32001 D 1346: Decisione n. 1346/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.5.2001 (GU L 185 del 6.7.2001, pag. 1), |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
|
— |
32004 D 0884: Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004 (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1). |
L'allegato I è modificato come segue:
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i) |
Nella sezione 2 si aggiunge: Rete stradale: «Bulgaria Romania»; |
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ii) |
Nella sezione 3 si aggiunge: Rete ferroviaria: «Bulgaria Romania»; |
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iii) |
Nella sezione 4 si aggiunge: Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna: «Bulgaria Romania»; |
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iv) |
Nella sezione 5 si aggiunge: Porti marittimi — Categoria A: «Bulgaria/Romania»; |
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v) |
Nella sezione 6 si aggiunge: Aeroporti: «Bulgaria Romania»; |
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vi) |
per quanto riguarda le carte:
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E. TRASPORTI AEREI
31992 R 2408: Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8), modificato da:
|
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
|
— |
32003 R 1882: Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.9.2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). |
|
a) |
All'allegato I si aggiunge: «BULGARIA:Aeroporto di Sofia», «ROMANIA:Sistema aeroportuale di Bucarest». |
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b) |
All'allegato II si aggiunge: «ROMANIA:Sistema aeroportuale di Bucarest: Aeroporto internazionale di Bucarest Henri Coandã/Aeroporto internazionale di Bucarest Bãneasa — Aurel Vlaicu». |
7. FISCALITÁ
32003 R 1798: Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1), modificato da:
|
— |
32004 R 0885: Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1). |
All'articolo 2, paragrafo 1, si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
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«— |
in Bulgaria
Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите,» |
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
|
«— |
in Romania
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,». |
8. STATISTICHE
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1. |
31975 R 2782: Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100), modificato da:
|
|
2. |
31979 R 0357: Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124), modificato da:
|
|
3. |
31990 R 0837: Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1), modificato da:
Nella tabella dell'allegato III si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
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4. |
31993 R 0959: Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU L 98 del 24.4.1993, pag. 1), modificato da:
|
|
5. |
31998 R 1172: Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1), modificato da:
|
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6. |
32003 R 0437: Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1), modificato da:
Nell'allegato I, sezione «CODICI», «1. Paese dichiarante», si aggiunge:
|
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7. |
32003 R 1177: Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da:
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9. ENERGIA
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1. |
31958 Q 1101: Consiglio CEEA: Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU 27 del 6.12.1958, pag. 534), modificato da:
|
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2. |
31977 D 0270: Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88, del 6.4.1977, pag. 9), modificata da:
Nell'allegato sono cancellati i seguenti termini:
|
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3. |
32002 R 1407: Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1), modificato da:
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10. AMBIENTE
A. PROTEZIONE DELLA NATURA
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1. |
31997 D 0602: Decisione 97/602/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3254/91 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 35/97 della Commissione (GU L 242 del 4.9.1997, pag. 64), modificata da:
Le voci relative ai seguenti paesi con le relative specie sono soppresse dall'allegato: Bulgaria, Romania. |
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2. |
32002 D 0813: Decisione 2002/813/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per scopi diversi dall'immissione in commercio (GU L 280 del 18.10.2002, pag. 62), modificata da:
Nell'allegato, Parte 1, sezione B, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Distribuzione geografica dell'organismo |
B. CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO INDUSTRIALE E GESTIONE DEL RISCHIO
32001 R 0761: Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1), modificato da:
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
|
— |
32006 R 0196: Regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione del 3.2.2006 (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 4) |
|
a) |
All'allegato I, nella rubrica «Elenco degli enti nazionali di normalizzazione», si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: «BG: BDS (Български институт по стандартизация)», e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia: «RO: ASRO (Asociaţia de Standardizare din România)». |
|
b) |
Nell'allegato IV, il testo riportato sotto i logo è sostituito dal seguente: «Il logo può essere utilizzato da un'organizzazione registrata EMAS in una delle 22 lingue a condizione che sia usata la formulazione seguente:
Entrambe le versioni del logo debbono sempre contenere il numero di registrazione dell'organizzazione. Il logo è
|
C. PRODOTTI CHIMICI
32000 R 2037: Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1), modificato da:
|
— |
32000 R 2038: Regolamento (CE) n. 2038/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28.9.2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 25), |
|
— |
32000 R 2039: Regolamento (CE) n. 2039/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28.9.2000 (GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26), |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
|
— |
32003 D 0160: Decisione 2003/160/CE della Commissione, del 7.3.2003, (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 29), |
|
— |
32003 R 1804: Regolamento (CE) n. 1804/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22.9.2003 (GU L 265 del 16.10.2003, pag. 1), |
|
— |
32004 D 0232: Decisione 2004/232/CE della Commissione, del 3.3.2004 (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 28). |
|
— |
32004 R 2077: Regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione, del 3.12.2004 (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28), |
|
— |
32006 R 0029: Regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione del 10.1.2006 (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27). |
La tabella dell'allegato III è sostituita dalla seguente:
«ALLEGATO III
Restrizioni quantitative complessive per i produttori e gli importatori relativamente all'immissione sul mercato e all'uso per proprio conto di sostanze controllate nella Comunità
(1999-2003 — UE-15; 2004-2006 — UE-25; 2007-2015 — UE-27)
|
(livelli calcolati espressi in tonnellate di ODP) |
|||||||||
|
Sostanza Per periodi di 12 mesi dal 1o gennaio al 31 dicembre |
Gruppo I |
Gruppo II |
Gruppo III |
Gruppo IV |
Gruppo V |
Gruppo VI (*1) Per usi diversi da quarantena e trattamento anteriore al trasporto |
Gruppo VI (*1) Per quarantena e trattamento anteriore al trasporto |
Gruppo VII |
Gruppo VIII |
|
1999 (EU-15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 665 |
|
0 |
8 079 |
|
2000 (EU-15) |
|
|
|
|
|
8 665 |
|
|
8 079 |
|
2001 (EU-15) |
|
|
|
|
|
4 621 |
607 |
|
6 678 |
|
2002 (EU-15) |
|
|
|
|
|
4 621 |
607 |
|
5 676 |
|
2003 (EU15) |
|
|
|
|
|
2 888 |
607 |
|
3 005 |
|
2004 (EU-25) |
|
|
|
|
|
2 945 |
607 |
|
2 209 |
|
2005 (EU-25) |
|
|
|
|
|
0 |
607 |
|
2 209 |
|
2006 (EU-25) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
2 209 |
|
2007 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
2 250 |
|
2008 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
1 874 |
|
2009 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
1 874 |
|
2010 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
0 |
|
2011 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
0 |
|
2012 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
0 |
|
2013 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
0 |
|
2014 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
0 |
|
2015 (EU-27) |
|
|
|
|
|
|
607 |
|
0 |
[11]. COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI INTERNI
A. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
|
1. |
32000 R 1346: Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1), modificato da:
|
|
2. |
32001 R 0044: Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1), modificato da:
|
B. POLITICA DEI VISTI
|
1. |
31995 R 1683: Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1), modificato da:
Il punto 3 dell'allegato è sostituito dal seguente:
|
|
2. |
41999 D 0013: la versione definitiva dell'Istruzione consolare comune (SCH/Com-ex (99)) 13 (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317), adottata con decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999, è stata da allora modificata dagli atti elencati in appresso. La versione aggiornata dell'Istruzione consolare comune contenente tali modifiche nonché altre modifiche effettuate secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001 (GU L 116, del 26.4.2001, pag. 2) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 326, del 22.12.2005, pag. 1.
All'Istruzione consolare comune sono apportati i seguenti adattamenti:
|
|
3. |
32001 R 0539: Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1), modificato da:
All'allegato 1, parte II, sono soppressi i seguenti termini: «Bulgaria», «Romania». |
C. VARIE
41994 D 0028: Decisione del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75 (SCH/Com-ex (94) 28 riv.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 463), modificato da:
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33). |
Nell'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:
«BULGARIA:
|
Ministero della Sanità |
|
5, Sveta Nedelia Square |
|
Sofia 1000 |
|
Tel: + 359 2 930 11 52 |
|
Fax: + 359 2 981 18 33» |
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:
«ROMANIA
|
Direzione generale farmaceutica |
|
Ministero della Sanità |
|
Strada Cristian Popisteanu nr. 1-3 |
|
Bucharest Sector 3 |
|
Tel: +40 21 307 25 49 |
|
Fax: +40 21 307 25 48». |
12. UNIONE DOGANALE
ADATTAMENTI TECNICI AL CODICE DOGANALE
31992 R 2913: Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da:
|
— |
11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), |
|
— |
31997 R 0082: Regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.12.1996 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1), |
|
— |
31999 R 0955: Regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.4.1999 (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1), |
|
— |
32000 R 2700: Regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.11.2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17), |
|
— |
12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), |
|
— |
32004 R 0060: Regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14.1.2004 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8), |
|
— |
32005 R 0648: Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.4.2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13). |
All'articolo 3, paragrafo 1, si aggiunge:
|
«— |
il territorio della Repubblica di Bulgaria, |
|
— |
il territorio della Romania». |
13. RELAZIONI ESTERNE
|
1. |
31993 R 3030: Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1), modificato da:
|
|
2. |
31994 R 0517: Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1), modificato da:
|
|
3. |
32002 R 0152: Regolamento (CE) n. 152/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti siderurgici CECA e CE dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nella Comunità europea (sistema di duplice controllo) e che abroga il regolamento (CE) n. 190/98 (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 1), modificato da:
|
|
4. |
32002 R 2368: Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28), modificato da:
|
|
5. |
32005 R 1236: Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, p. 1).
Nell'allegato I si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: «БЪЛГАРИЯ BULGARIA
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia: «ROMANIA
|
14. POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
|
1. |
32000 R 2488: Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000, nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 (GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19), modificato da:
All'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: «BULGARIA
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia: «ROMANIA
|
|
2. |
32001 R 2580: Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70), modificato da:
Nell'allegato si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: «BULGARIA
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia: «ROMANIA
|
|
3. |
32002 R 0881: Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9), modificato da:
All'allegato II si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca: «BULGARIA Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia: «ROMANIA
|
|
4. |
32003 R 1210: Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6), modificato da:
All'allegato V si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
5. |
32004 R 0131: Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 1), modificato da:
All'allegato si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
6. |
32004 R 0234: Regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1), modificato da:
All'allegato I si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
7. |
32004 R 0314: Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1), modificato da:
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
8. |
32004 R 0872: Regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32), modificato da:
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
9. |
32004 R 1763: Regolamento (CE) n. 1763/2004 del Consiglio, dell'11 ottobre 2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) (GU L 315 del 14.10.2004, pag. 14), modificato da:
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
10. |
32005 R 0174: Regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5), modificato da:
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
11. |
32005 R 0560: Regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1), modificato da:
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
12. |
32005 R 0889: Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1).
All'allegato si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
13. |
32005 R 1183: Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1), modificato da:
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
14. |
32005 R 1184: Regolamento (CE) n. 1184/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione sudanese del Darfur (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 9), modificato da:
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
15. |
32005 R 1859: Regolamento (CE) n. 1859/2005 del Consiglio, del 14 novembre 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti dell'Uzbekistan (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 23).
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
16. |
32006 R 0305: Regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1).
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
17. |
32006 R 0765: Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
|
18. |
32006 R 0817: Regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio, del 29 maggio 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004 (GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1).
All'allegato II si inserisce, dopo la voce relativa al Belgio: «BULGARIA Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:
Per quanto riguarda l'assistenza tecnica e le restrizioni alle importazioni e alle esportazioni:
e, dopo la voce relativa al Portogallo: «ROMANIA
|
15. ISTITUZIONI
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1. |
31958 R 0001: Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385), modificato da:
|
|
2. |
31958 R 0001: Regolamento del Consiglio n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (GU B 17 del 6.10.1958, pag. 401), modificato da:
|
(*1) Calcolata sulla base dell'ODP = 0,6»
(*2) I titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio che sono membri accreditati del personale diplomatico o consolare nel territorio della Bulgaria sono soggetti all'obbligo del visto per il primo ingresso, ma ne sono esenti per la restante durata del loro incarico.
(*3) I titolari di passaporto diplomatico e/o di servizio che non sono membri accreditati del personale diplomatico o consolare nel territorio della Bulgaria sono esenti dall'obbligo del visto per un periodo massimo di trenta (30) giorni.»