5.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 337/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio in relazione ai contingenti tessili istituiti per il 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (1) in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) 517/94 fissa i limiti quantitativi annui per taluni prodotti tessili originari del Montenegro, del Kosovo (2) e della Corea del Nord.

(2)

A partire dal 1o gennaio 2007, l'Unione europea comprenderà due nuovi Stati membri, Romania e Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione prevede che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento siano adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi devono pertanto essere adeguate per includere anche le importazioni nei due nuovi Stati membri. Ciò richiede la modifica di alcuni allegati del regolamento (CE) n. 517/94.

(3)

Onde evitare che l’allargamento produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nell'adeguare i nuovi contingenti è opportuno utilizzare un metodo di adattamento dei quantitativi che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. Dal momento che il Montenegro ha acquistato l’indipendenza il 3 giugno 2006, la Commissione non dispone di cifre separate per il flusso commerciale tra Montenegro e Kosovo, da un lato, e i nuovi Stati membri, dall’altro. Si sono fissate le nuove aliquote di contingente applicando a tal fine il criterio più appropriato, ossia gli indici di popolazione dei due nuovi Stati membri. In entrambi i casi si è tenuto conto anche di un tasso di crescita.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 al fine di indicare i livelli dei contingenti applicabili nel 2007. Le norme dettagliate che disciplinano l'assegnazione dei contingenti nel 2007 sono quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1785/2006 della Commissione (3) relativo alla gestione dei contingenti tessili istituiti per il 2007 ai sensi del regolamento (CE) n. 517/94.

(5)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/94 si applicano in toto alle importazioni nei nuovi Stati membri. Il regolamento (CE) n. 517/94 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione (GU L 162 del 23.6.2005, pag. 37).

(2)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(3)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono modificati come segue.

1.

L'allegato III B è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III B

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino

Repubblica di Montenegro, Kosovo (1)

Categoria

Unità

Quantità

1

in tonnellate

631

2

in tonnellate

765

2a

in tonnellate

173

3

in tonnellate

84

5

1 000 pezzi

356

6

1 000 pezzi

191

7

1 000 pezzi

104

8

1 000 pezzi

297

9

in tonnellate

78

15

1 000 pezzi

148

16

1 000 pezzi

75

67

in tonnellate

65

2.

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 3, paragrafo 1

Corea del Nord

Categoria

Unità

Quantità

1

in tonnellate

128

2

in tonnellate

153

3

in tonnellate

117

4

1 000 pezzi

289

5

1 000 pezzi

189

6

1 000 pezzi

218

7

1 000 pezzi

101

8

1 000 pezzi

302

9

in tonnellate

71

12

1 000 paia

1 308

13

1 000 pezzi

1 509

14

1 000 pezzi

154

15

1 000 pezzi

175

16

1 000 pezzi

88

17

1 000 pezzi

61

18

in tonnellate

61

19

1 000 pezzi

411

20

in tonnellate

142

21

1 000 pezzi

3 416

24

1 000 pezzi

263

26

1 000 pezzi

176

27

1 000 pezzi

289

28

1 000 pezzi

286

29

1 000 pezzi

120

31

1 000 pezzi

293

36

in tonnellate

96

37

in tonnellate

394

39

in tonnellate

51

59

in tonnellate

466

61

in tonnellate

40

68

in tonnellate

120

69

1 000 pezzi

184

70

1 000 pezzi

270

73

1 000 pezzi

149

74

1 000 pezzi

133

75

1 000 pezzi

39

76

in tonnellate

120

77

in tonnellate

14

78

in tonnellate

184

83

in tonnellate

54

87

in tonnellate

8

109

in tonnellate

11

117

in tonnellate

52

118

in tonnellate

23

142

in tonnellate

10

151A

in tonnellate

10

151B

in tonnellate

10

161

in tonnellate

152»

3.

L'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO VI

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti quantitativi annui comunitari di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Repubblica di Montenegro, Kosovo (2)

Categoria

Unità

Quantità

5

1 000 pezzi

403

6

1 000 pezzi

1 196

7

1 000 pezzi

588

8

1 000 pezzi

1 325

15

1 000 pezzi

691

16

1 000 pezzi

369


(1)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

(2)  Come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»