1.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/5


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1760/2006 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2006

che istituisce misure particolari e temporanee per l’assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell’adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 283,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

considerando quanto segue:

(1)

In occasione dell’imminente adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea è opportuno adottare misure particolari e temporanee di deroga allo statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito «statuto»).

(2)

Considerate le dimensioni relative degli Stati aderenti ed il numero di persone potenzialmente interessate, è opportuno che tali misure, pur se temporanee, restino in vigore per un congruo periodo. A tal fine appare idonea la scadenza del 31 dicembre 2011.

(3)

Considerata la necessità di procedere alle assunzioni previste il più rapidamente possibile dopo l’adesione, è opportuno adottare il presente regolamento prima della data effettiva di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Fino al 31 dicembre 2011 i posti vacanti possono essere coperti, limitatamente ai posti previsti a tale scopo e tenendo conto delle deliberazioni di bilancio, mediante nomina di cittadini della Bulgaria e della Romania, dopo la data effettiva dell'adesione dei rispettivi paesi, in deroga all’articolo 4, secondo e terzo comma, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 27, secondo comma, e all’articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto.

2.   Le nomine sono decise:

a)

per tutti i gradi, dopo la data effettiva dell'adesione;

b)

escluso il personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o AD 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o AD 14), in esito a concorsi per titoli ed esami organizzati alle condizioni previste nell’allegato III dello statuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  Parere del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere dell'11 luglio 2006.

(3)  Parere del 14 settembre 2006.