24.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 325/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1730/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2006

concernente l’autorizzazione dell’acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all’allegato. La domanda era accompagnata dalle informazioni dettagliate e dai documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato acido benzoico (VevoVitall) come additivo per mangimi per i suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso nel suo parere del 9 dicembre 2005 che l’acido benzoico (VevoVitall) non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente (2). Essa ha inoltre concluso che l’acido benzoico (VevoVitall) non pone alcun ulteriore rischio che potrebbe escluderne l’autorizzazione, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo tale parere l’utilizzo di questo preparato migliora i parametri di rendimento nei suinetti, come l’incremento di peso o l’efficienza di utilizzo del mangime. Il parere dell’Autorità raccomanda misure appropriate per garantire la sicurezza degli utenti e non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo alla commercializzazione. Il parere verifica anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi in alimenti per animali presentata dal Laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. La valutazione del preparato dimostra che sono rispettate le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza deve essere autorizzato l’utilizzo del preparato, come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sostanze utilizzati nei mangimi in merito alla sicurezza e all’efficacia del prodotto VevoVitall® come additivo per mangimi per i suinetti svezzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, adottato il 30 novembre 2005. The EFSA Journal (2005) 290, pag. 1.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Tenore massimo dell’elemento (Se) in mg/kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Data di scadenza dell'autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di alimento completo

Categoria di additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o efficienza di utilizzo del mangime)

4 d 210

DSM Prodotti speciali

Acido benzoico

(VevoVitall)

 

Composizione dell’additivo:

Acido benzoico (≥ 99,9 %)

 

Caratterizzazione della sostanza attiva:

acido benzencarbossilico, acido fenilcarbossilico, C7H6O2

numero CAS: 65-85-0

Livello massimo in acido ftalico: ≤ 100 mg/kg

difenile: ≤ 100 mg/kg

metalli pesanti: ≤ 10 mg/kg

arsenico: ≤ 2 mg/kg

 

Metodo analitico  (1)

HPLC a fase inversa con rilevazione UV

Suinetti

(svezzati)

5 000

5 000

I mangimi complementari per suinetti non possono contenere più di 10 000 mg/kg di acido benzoico.

Le istruzioni per l’uso devono indicare quanto segue:

 

«Da utilizzare per animali fino a 25 kg»

 

«I mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati a suinetti.»

 

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

 

«Per la sicurezza degli utenti: devono essere adottate misure per minimizzare la produzione di polvere respirabile dell’additivo. Sono disponibili schede di sicurezza dei materiali (MSDS).»

14.12.2016


(1)  Informazioni sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/