10.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1651/2006 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2006

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio (2) («il regolamento originario»), sulle importazioni di biciclette originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.   INCHIESTA

(2)

Mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3), il 10 gennaio 2006 la Commissione ha avviato di sua iniziativa un’indagine a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'ambito del riesame è limitato agli aspetti di dumping concernenti un unico produttore esportatore, la Giant China Co. Ltd («Giant China» o «l’impresa»).

(3)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione prevalgono per l'impresa condizioni di economia di mercato, come dimostra il fatto che essa soddisfa i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

(4)

Il riesame intermedio parziale è stato avviato per determinare se l’impresa opera in condizioni di economia di mercato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, oppure se essa soddisfa i requisiti per fruire di un dazio individuale stabilito conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e in tale caso determinare il margine individuale di dumping dell’impresa nonché, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuato dell’impresa nella Comunità.

3.   PROCEDIMENTO

(5)

La Commissione ha notificato ufficialmente a Giant China, ai produttori comunitari e alle autorità della RPC dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(6)

Per consentire all’impresa di presentare domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari all’impresa e alle autorità della RPC. In seguito Giant China e le sue società collegate hanno presentato domanda per ottenere il TEM.

(7)

Una visita di verifica è stata effettuata presso la sede di Giant China e Giant Chengdu Co., Ltd, società collegata.

4.   IL PRODOTTO IN ESAME

(8)

I prodotti oggetto del riesame come definito all’articolo 1 del regolamento originario, sono le biciclette e altri velocipedi (compresi furgoncini a triciclo ma esclusi i monocicli o unicicli), senza motore, originari della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 8712 00 10, 8712 00 30 ed ex 8712 00 80.

5.   PERIODO DELL'INCHIESTA

(9)

L'inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005.

6.   ESITO DELL’INCHIESTA

(10)

L’inchiesta ha accertato che la società era collegata ad un altro produttore nella RPC che non ha risposto al formulario per ottenere il TEM entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(11)

Si ricorda che è prassi consolidata della Commissione, nel caso di una serie di società collegate, esaminare se l'intero gruppo soddisfa le condizioni per la concessione del TEM. Ciò è ritenuto necessario per evitare che le vendite di un gruppo di imprese avvenga tramite le imprese collegate del gruppo nel caso in cui vengano adottate misure. Quindi nel caso in cui un’impresa figlia o qualunque altra impresa collegata sia produttrice e/o venditrice del prodotto in questione, tutte le suddette imprese devono rispondere al formulario TEM affinché si possa esaminare se soddisfano i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. In assenza di tali dati non si può accertare se il gruppo in quanto tale soddisfa tutti i criteri del TEM.

(12)

Inoltre non è stato possibile determinare se l’impresa rispondeva a tutti i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento di base in quanto i dati disponibili non hanno reso possibile tale determinazione.

(13)

L’impresa è stata informata dalla Commissione delle misure di cui sopra e ha dichiarato la sua intenzione di non cooperare nel procedimento.

7.   CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(14)

Sulla base di quanto sopra si conclude che il riesame intermedio parziale delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione fabbricato dalla Giant China è chiuso e le misure di cui al considerando 1 confermate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiuso il riesame intermedio parziale in conformità con l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni di biciclette prodotte dalla Giant China Co. Ltd e originarie della Repubblica popolare cinese, oggetto di dumping a norma del regolamento (CE) n. 1524/2000 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

2.   Le misure antidumping concernenti la Giant China Co. Ltd attualmente esistenti sono mantenute.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. HEINÄLUOMA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 175, 14.7.2000, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183, 14.7.2005, pag. 1).

(3)  GU C 5 del 10.1.2006, pag. 2.