26.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1594/2006 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2006
recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare ai titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1285/2006 della Commissione (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006. |
(2) |
Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili per l’anno contingentale 2007. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006. |
(3) |
Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1285/2006 per l’attuazione della procedura relativa alla fissazione di detti coefficienti, il presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'accettazione delle domande di titoli di esportazione presentate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1285/2006 è subordinata all'applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati nel presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.
(3) GU L 235 del 30.8.2006, pag. 8.
ALLEGATO
Identificazione del gruppo secondo le note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli USA |
Identificazione del gruppo e del contingente |
Quantitativo disponibile per il 2007 (t) |
Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1 |
|
Numero della nota |
Gruppo |
|||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
16 |
Not specifically provided for (NSPF) |
16-Tokyo |
908,877 |
0,1553118 |
16-Uruguay |
3 446,000 |
0,0996713 |
||
17 |
Blue Mould |
17-Uruguay |
350,000 |
0,0933333 |
18 |
Cheddar |
18-Uruguay |
1 050,000 |
0,3037799 |
20 |
Edam/Gouda |
20-Uruguay |
1 100,000 |
0,1593279 |
21 |
Italian type |
21-Uruguay |
2 025,000 |
0,0955189 |
22 |
Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation |
22-Tokyo |
393,006 |
0,3459523 |
22-Uruguay |
380,000 |
0,2900763 |
||
25 |
Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation |
25-Tokyo |
4 003,172 |
0,3285379 |
25-Uruguay |
2 420,000 |
0,3634190 |