26.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1594/2006 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2006

recante fissazione del coefficiente di assegnazione da applicare ai titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1285/2006 della Commissione (3) avvia la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2007 nell’ambito dei contingenti GATT di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(2)

Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti le domande di titoli vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili per l’anno contingentale 2007. Occorre pertanto fissare i coefficienti di assegnazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2006.

(3)

Tenuto conto dei tempi previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1285/2006 per l’attuazione della procedura relativa alla fissazione di detti coefficienti, il presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione delle domande di titoli di esportazione presentate in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1285/2006 è subordinata all'applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati nel presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.

(3)  GU L 235 del 30.8.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli USA

Identificazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2007

(t)

Coefficiente di assegnazione di cui all'articolo 1

Numero della nota

Gruppo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908,877

0,1553118

16-Uruguay

3 446,000

0,0996713

17

Blue Mould

17-Uruguay

350,000

0,0933333

18

Cheddar

18-Uruguay

1 050,000

0,3037799

20

Edam/Gouda

20-Uruguay

1 100,000

0,1593279

21

Italian type

21-Uruguay

2 025,000

0,0955189

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393,006

0,3459523

22-Uruguay

380,000

0,2900763

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003,172

0,3285379

25-Uruguay

2 420,000

0,3634190