|
21.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2006
che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. |
|
(2) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. |
|
(3) |
Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3). Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi. |
|
(4) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì delle spese de commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. |
|
(6) |
La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. |
|
(7) |
I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. |
|
(8) |
Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi. |
|
(9) |
Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi quattro mesi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).
ALLEGATO
ATTRIBUZIONE DI TITOLI DI ESPORTAZIONE DEL SISTEMA A3 NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI (POMODORI, ARANCE, LIMONI, UVE DA TAVOLA E MELE)
|
Periodo di presentazione delle offerte: dal 2 au 3 novembre 2006 |
|||
|
Codice del prodotto1 (1) |
Destinazione (2) |
Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto) |
Quantitativi previsti (in t) |
|
0702 00 00 9100 |
F08 |
30 |
12 000 |
|
0805 10 20 9100 |
F08 |
39 |
113 333 |
|
0805 50 10 9100 |
F08 |
60 |
30 000 |
|
0806 10 10 9100 |
F08 |
23 |
5 333 |
|
0808 10 80 9100 |
F04 , F09 |
33 |
83 333 |
(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).
(2) I codici delle destinazioni serie « A » sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
F04 |
: |
Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica. |
|
F08 |
: |
Tutte le destinazioni, tranne la Bulgaria e la Romania. |
|
F09 |
: |
Le seguenti destinazioni: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Færøer, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia; paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica; destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11). |