19.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2006 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei contratti e le comunicazioni dei dati nel settore del luppolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio, del 23 novembre 2005, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 (1), in particolare l’articolo 17, quarto e quinto trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1952/2005, è opportuno, a fini di chiarezza e razionalità, abrogare il regolamento (CEE) n. 776/73 della Commissione, del 20 marzo 1973, relativo alla registrazione dei contratti e alle comunicazioni dei dati nel settore del luppolo (2), e sostituirlo con un nuovo testo. |
(2) |
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1952/2005 prevede la registrazione di ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente. Occorre pertanto stabilire le modalità di questa registrazione. |
(3) |
Le consegne effettuate in virtù di contratti stipulati in anticipo, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, possono non corrispondere alle disposizioni convenute, segnatamente per quanto concerne il quantitativo. Per ottenere informazioni esatte sullo smercio del luppolo, è quindi necessario registrare anche tali consegne. |
(4) |
Al fine di facilitare la registrazione dei contratti stipulati in anticipo, è utile prevedere che siano conclusi per iscritto e comunicati all’organismo designato da ogni Stato membro. |
(5) |
In mancanza di altri documenti giustificativi, è opportuno effettuare la registrazione dei contratti diversi da quelli conclusi in anticipo sulla base di duplicati delle fatture quietanzate concernenti le consegne eseguite. |
(6) |
L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1952/2005 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all’applicazione di detto regolamento. Occorre prevedere le modalità relative a queste comunicazioni. |
(7) |
Poiché in Irlanda non esiste più produzione di luppolo, occorre, a fini di chiarezza e di razionalità, abrogare il regolamento (CEE) n. 1375/75 della Commissione, del 29 maggio 1975, relativo alle condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori del luppolo in Irlanda (3). |
(8) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La registrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 riguarda soltanto i contratti relativi al luppolo raccolto sul territorio dello Stato membro interessato.
Articolo 2
L’organismo designato dallo Stato membro conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 procede alla registrazione di tutte le consegne effettuate, distinguendo i contratti stipulati in anticipo, previsti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, dagli altri contratti.
Articolo 3
I contratti stipulati in anticipo sono redatti per iscritto. Un esemplare di ciascun contratto stipulato in anticipo è trasmesso dal produttore o dall’associazione di produttori riconosciuta all’organismo di cui all’articolo 2, entro un mese dalla sua conclusione.
Articolo 4
La registrazione dei contratti diversi da quelli conclusi in anticipo è effettuata sulla base di un duplicato della fattura quietanzata che deve essere trasmessa dal venditore all’organismo di cui all’articolo 2.
Il venditore può trasmettere i duplicati man mano che le consegne sono effettuate o in una sola volta, ma comunque entro il 15 marzo.
Articolo 5
Le informazioni di cui all’allegato sono trasmesse per ogni raccolto dagli Stati membri alla Commissione, per via elettronica, entro e non oltre il 15 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto di cui trattasi.
Articolo 6
I regolamenti (CEE) n. 776/73 e (CEE) n. 1375/75 sono abrogati.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 317 del 3.12.2005, pag. 29.
(2) GU L 74 del 22.3.1973, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1516/77 (GU L 169 del 7.7.1977, pag. 12).
(3) GU L 139 del 30.5.1975, pag. 27.
ALLEGATO
LUPPOLO: contratti stipulati in anticipo e bilancio del raccolto
Informazioni da comunicare alla Commissione entro e non oltre il 15 aprile dell’anno successivo all’anno del raccolto di cui trattasi
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Raccolto: |
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Stato membro dichiarante: |
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Luppolo amaro |
Luppolo aromatico |
Totale |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
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2. CONSEGNE DI LUPPOLO |
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2.1. Nell’ambito di contratti stipulati in anticipo |
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2.2. Nell’ambito di altri contratti |
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4. ACIDO ALFA: |
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5. SUPERFICIE COLTIVATA A LUPPOLO (in ha): |
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(1) Prezzo al produttore.
(2) Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1o gennaio dell’anno successivo al raccolto.