12.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1514/2006 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2006
relativo al divieto di pesca della mustella nelle zone CIEM V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3) fissa i contingenti per il 2005 e il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 7).
ALLEGATO
N. |
36 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
GFB/567- |
Specie |
Mustella (Phycis blennoides) |
Zona |
V, VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) |
Data |
15 settembre 2006 |