12.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2006 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2006

che stabilisce il coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione per prodotti del settore dello zucchero nell’ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

vista la decisione 2005/914/CE del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, in merito ad un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di zucchero e di prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3),

visto il regolamento (CE) n. 2151/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante modalità di applicazione per l’apertura e la gestione del contingente tariffario per prodotti del settore dello zucchero originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come previsto dall’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (4), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nella settimana dal 2 al 6 ottobre 2006 sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006, per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4337.

(2)

La Commissione deve pertanto stabilire un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile e informare eventualmente gli Stati membri che il massimale di cui trattasi è raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 2 al 6 ottobre 2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1.

(3)  GU L 333 del 20.12.2005, pag. 44.

(4)  GU L 342 del 24.12.2005, pag. 26.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

100

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

100

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Raggiunto


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagne 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto

Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2006/2007

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 


Campagna 2006

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2006

Limite

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100