10.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1489/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2006

che fissa, per l'esercizio contabile 2007 del FEAGA, il tasso d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (3), la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti è determinata secondo le modalità definite nell'allegato IV del medesimo regolamento sulla base di un tasso d'interesse uniforme per la Comunità.

(3)

Il tasso d'interesse uniforme per la Comunità corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui all'allegato IV, punto I.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, cui si applica rispettivamente una ponderazione di un terzo e di due terzi. Tale tasso deve essere fissato all'inizio di ogni esercizio contabile del FEAGA.

(4)

Tuttavia, qualora il tasso d'interesse comunicato da uno Stato membro sia inferiore al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, a norma dell'allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006 a tale Stato membro si applica un tasso d'interesse specifico. Peraltro, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro del tasso medio delle spese di interesse entro la fine dell'esercizio, la Commissione fissa il tasso d'interesse per tale Stato membro al livello del tasso uniforme fissato per la Comunità.

(5)

In base alle comunicazioni inviate dagli Stati membri alla Commissione è opportuno fissare i tassi d'interesse applicabili per l'esercizio contabile 2007 del FEAGA tenendo conto dei fattori sopra richiamati.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri in occasione della mobilitazione delle risorse destinate all'acquisto dei prodotti d'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2007 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi d'interesse di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono così stabiliti:

a)

2,1 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Svezia;

b)

2,3 % per il tasso d'interesse specifico applicabile nella Repubblica ceca;

c)

2,7 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Irlanda;

d)

2,8 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Austria, in Finlandia e in Portogallo;

e)

2,9 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Grecia e in Italia;

f)

3,0 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Lituania;

g)

3,2 %, per il tasso d'interesse uniforme per la Comunità applicabile agli Stati membri per i quali non è stato fissato un tasso d'interesse specifico.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).

(2)  GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.