5.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2006

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 19,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce che un elenco di paesi terzi, in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni, sia fissato nella parte C dell’allegato II di detto regolamento.

(3)

L’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

(4)

Da informazioni fornite dal Regno Unito sulle Isole Vergini britanniche sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tale paese non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere le Isole Vergini britanniche nell’elenco di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

(5)

A fini di chiarezza è opportuno sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A

IE

Irlanda

MT

Malta

SE

Svezia

UK

Regno Unito

PARTE B

Sezione 1

a)

DK

Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer;

b)

ES

Spagna, comprese le Isole Baleari, le Isole Canarie, Ceuta e Melilla;

c)

FR

Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione;

d)

GI

Gibilterra;

e)

PT

Portogallo, comprese le Isole Azzorre e Madeira;

f)

Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione.

Sezione 2

AD

Andorra

CH

Svizzera

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvegia

SM

San Marino

VA

Città del Vaticano

PARTE C

AC

Isola Ascension

AE

Emirati arabi uniti

AG

Antigua e Barbuda

AN

Antille olandesi

AR

Argentina

AU

Australia

AW

Aruba

BA

Bosnia-Erzegovina

BB

Barbados

BG

Bulgaria

BH

Bahrein

BL

Bielorussia

BM

Bermuda

CA

Canada

CL

Cile

FJ

Figi

FK

Isole Falkland

HK

Hong Kong

HR

Croazia

JM

Giamaica

JP

Giappone

KN

Saint Kitts e Nevis

KY

Isole Cayman

MS

Montserrat

MU

Mauritius

MX

Messico

NC

Nuova Caledonia

NZ

Nuova Zelanda

PF

Polinesia francese

PM

Saint-Pierre e Miquelon

RO

Romania

RU

Federazione russa

SG

Singapore

SH

Sant’Elena

TT

Trinidad e Tobago

TW

Taiwan

US

Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam)

VC

Saint Vincent e Grenadine

VG

Isole Vergini britanniche

VU

Vanuatu

WF

Wallis e Futuna

YT

Mayotte»