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3.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1461/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. |
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(2) |
La Repubblica ceca, l’Estonia e la Grecia hanno chiesto che siano modificate le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l’indirizzo della Commissione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1957/2005 della Commissione (GU L 314 del 30.11.2005, pag. 16).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:
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(1) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Repubblica ceca» è sostituito dal testo seguente:
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(2) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Estonia» è sostituito dal testo seguente:
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(3) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Grecia» è sostituito dal testo seguente:
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(4) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Comunità europea» è sostituito dal testo seguente:
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