30.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2006 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2006
recante misure transitorie per la gestione di un contingente tariffario di burro neozelandese per il periodo ottobre-dicembre 2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2), ha stabilito tra l’altro alcune disposizioni per il burro neozelandese di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del medesimo regolamento. |
(2) |
Per conformarsi al disposto degli articoli 26 e 29 del regolamento (CE) n. 1255/1999, secondo cui la Commissione deve garantire che il titolo di importazione sia rilasciato ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, e che venga evitata qualsiasi discriminazione tra gli importatori, come interpretato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sua sentenza dell’11 luglio 2006 nella causa C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, il regolamento (CE) n. 1118/2006 della Commissione (3) ha previsto a decorrere dal 12 luglio 2006 la sospensione del rilascio di titoli di importazione nell’ambito dell’attuale contingente di burro neozelandese. |
(3) |
L’istituzione degli idonei strumenti per la gestione del contingente tariffario non può essere completata in tempo per consentire le importazioni dei quantitativi restanti del 2006. Occorre pertanto adottare misure transitorie per il rilascio di titoli di importazione per il periodo fino al 31 dicembre 2006, in modo da assicurare la continuità dei flussi commerciali con la Nuova Zelanda fino a quando non saranno state stabilite le modalità definitive per la gestione del contingente tariffario a decorrere dal 1o gennaio 2007, che garantiscano a tutti gli importatori l’accesso al contingente senza discriminazioni, in conformità della sentenza della Corte nella causa C-313/04. |
(4) |
Per garantire l’efficacia delle misure provvisorie e la validità economica dei quantitativi concessi a ciascun operatore, è opportuno, tenuto conto del limitato tempo disponibile per le consegne, esigere che ogni domanda si riferisca ad un determinato quantitativo minimo. Per garantire che le domande di titoli di importazione siano autentiche e per assicurare un’utilizzazione massima del contingente è opportuno prevedere che le domande di titolo di importazione siano accompagnate da un contratto con l’esportatore e che i titoli di importazione non siano trasferibili. |
(5) |
Ai fini di una gestione corretta ed equa del contingente è necessario disporre che se non vi è un dato numero minimo di domande si deve avviare quanto prima possibile un nuovo ciclo di rilascio di titoli e che se alla fine non vi sono almeno sei contratti non viene rilasciato alcun titolo nell’ambito del regime transitorio. |
(6) |
Le importazioni di burro neozelandese devono soddisfare determinati requisiti di qualità stabiliti nel regolamento (CE) n. 2535/2001. Al momento dell’importazione deve essere presentato il certificato IMA 1 per dimostrare il rispetto di detti requisiti e provare l’origine del burro. |
(7) |
Per i quantitativi rimanenti da importare nel 2006 nell’ambito del contingente n. 09.4589 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 è pertanto necessario revocare la sospensione del rilascio di titoli abrogando il regolamento (CE) n. 1118/2006 nonché derogare ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(8) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Importazione di burro neozelandese
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il titolo 2, capo III, del regolamento (CE) n. 2535/2001 si applica all’importazione di un quantitativo di 14 294,6 tonnellate di burro per l’anno 2006 nell’ambito del contingente n. 09.4589 di cui all’allegato III.A del medesimo regolamento (di seguito «burro neozelandese») per il quale era stato sospeso il rilascio di titoli a norma del regolamento (CE) n. 1118/2006.
Articolo 2
Condizioni per le domande di titolo di importazione
1. Le domande di titolo di importazione di burro neozelandese a norma del presente regolamento sono ammissibili solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
gli importatori devono essere riconosciuti a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001 e, in deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del medesimo regolamento, devono presentare la domanda di titolo nello Stato membro in cui è stato loro concesso il riconoscimento; |
b) |
gli importatori devono presentare l’originale o una copia autenticata di un contratto di acquisto con un esportatore neozelandese per l’importazione del burro di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 per un quantitativo almeno pari a quello indicato nella domanda; |
c) |
ogni importatore può presentare solo una domanda e se ne presenta più di una tutte le sue domande sono respinte; |
d) |
le domande devono vertere su un quantitativo di almeno 1 000 tonnellate, ma non superiore al 30 % del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 1. |
2. Le domande di titolo sono presentate nel periodo dal 16 al 18 ottobre 2006.
Articolo 3
Rilascio dei titoli
1. Entro il 20 ottobre 2006 gli Stati membri comunicano alla Commissione via fax o per posta elettronica le domande di titolo presentate a norma del presente regolamento, specificando i nomi dei richiedenti e i quantitativi richiesti da ciascuno di essi.
2. La Commissione decide nei tre giorni lavorativi successivi alla data di cui al paragrafo 1 in che misura è possibile dare seguito alle domande di titolo e informa gli Stati membri della sua decisione. Se sono state presentate in totale meno di sei domande valide non viene dato seguito a nessuna domanda e si applica l’articolo 4.
3. Qualora il quantitativo globale per il quale sono stati richiesti titoli sia superiore al quantitativo di cui all’articolo 1, la Commissione applica ai quantitativi richiesti un coefficiente di assegnazione. In tal caso la parte della cauzione corrispondente ai quantitativi non assegnati è svincolata.
4. I titoli sono rilasciati esclusivamente ai richiedenti le cui domande di titolo sono state comunicate a norma del paragrafo 1. I titoli suddetti sono rilasciati entro il termine massimo di due giorni lavorativi dal ricevimento da parte degli Stati membri della comunicazione della decisione di cui al paragrafo 2.
Articolo 4
Nuovo ciclo di rilascio di titoli
1. Se la Commissione ha deciso, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, di non dare seguito ad alcuna domanda di titolo, è avviato, ai sensi del presente regolamento, un nuovo ciclo di rilascio di titoli, ai fini del quale:
a) |
il periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, va dal 2 al 6 novembre 2006; e |
b) |
la data di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è l’8 novembre 2006. |
2. Se nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera a), sono state presentate meno di sei domande valide, per il contingente di cui all’articolo 1 non viene rilasciato alcun titolo.
Articolo 5
Indicazioni sulle domande e sui titoli
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titolo possono recare nella casella 16 uno o più dei codici NC relativi ai prodotti inclusi nel contingente n. 09.4589 di cui all’allegato III.A del medesimo regolamento. Se nella domanda di titolo è indicato più di un codice NC occorre specificare il quantitativo richiesto per ciascun codice e procedere al rilascio di un titolo per ciascuno di essi.
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2535/2001, la domanda di titolo e il titolo stesso reca nella casella 20 un riferimento al presente regolamento.
Articolo 6
Titoli
1. I titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento sono validi fino al 31 dicembre 2006.
2. In deroga all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4), i titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento non sono trasferibili.
3. L’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001 non si applica.
4. In deroga all’articolo 36, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001, se una partita di burro non è conforme ai requisiti relativi alla composizione stabiliti nell’allegato III.A del medesimo regolamento, le autorità doganali non trasmettono il titolo alle autorità emittenti.
Il quantitativo relativo non è defalcato dal titolo di importazione.
Articolo 7
Certificati IMA 1
1. In deroga all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, l’aliquota di dazio prevista dall’allegato III.A del medesimo regolamento si applica al burro neozelandese importato a norma del presente regolamento solo dietro presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica accompagnata da un certificato IMA 1 che comprovi il possesso dei requisiti di ammissibilità e l’origine del burro oggetto di tale dichiarazione.
2. Il periodo di validità del certificato IMA 1 non può estendersi oltre il 31 dicembre 2006.
3. L’impegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2535/2001, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente non si applica.
Articolo 8
Informazione della Commissione
Fatto salvo l’articolo 39 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 febbraio 2007, il quantitativo di burro neozelandese importato a norma del presente regolamento e immesso in libera pratica per il quale è stata svincolata la cauzione.
Articolo 9
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1118/2006
Il regolamento (CE) n. 1118/2006 è abrogato.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 926/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 8).
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 11.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).