30.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1445/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1200/2005 per quanto concerne l’autorizzazione dell’additivo per mangimi «Bacillus cereus var. toyoi» appartenente al gruppo «microorganismi»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio di dette autorizzazioni.

(2)

L’impiego del preparato Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) appartenente al gruppo «Microorganismi» è stato autorizzato a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) quale additivo nell’alimentazione animale per i polli da ingrasso e i conigli da ingrasso, e ciò in virtù del regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (3). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di modifica dell’autorizzazione di tale preparato in modo da consentirne l’impiego in mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici: diclazuril (Clinacox 0,5 % e Clinacox 0,2 %), narasina-nicarbazina (Maxiban G160) e maduramicina ammonio (Cygro 1 %) nell’alimentazione dei polli da ingrasso. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti previsti dall’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

(4)

Nel parere del 5 novembre 2005 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che era dimostrata la compatibilità tra l’additivo Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) e il diclazuril (Clinacox 0,5 % e Clinacox 0,2 %), la narasina-nicarbazina (Maxiban G160) e la maduramicina ammonio (Cygro 1 %) (4). Il parere dell’Autorità valuta anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione risulta che il preparato soddisfa le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1200/2005.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

(2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)  GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6.

(4)  Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e sui prodotti o sulle sostanze usati nei mangimi in merito alla variazione dei termini dell’autorizzazione del preparato a base di microorganismi di Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (Toyocerin®), autorizzato come additivo per mangimi ai sensi della direttiva 70/524/CEE del Consiglio. Adottato il 30 novembre 2005. The EFSA Journal (2005) 288, pagg. 1-7.


ALLEGATO

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005 la voce E 1701 Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) è sostituita dalla seguente:

N. CE

Additivo

Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di alimento completo

Microorganismi

«E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Preparato di Bacillus cereus var. toyoi contenente almeno: 1 × 1010 CFU/g di additivo

Conigli da ingrasso

0,1 × 109

5 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: robenidina, salinomicina sodica.

A tempo indeterminato

Polli da ingrasso

0,2 × 109

1 × 109

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

Può essere usato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: monensin sodico, lasalocid-sodico, salinomicina sodica, decochinato, robenidina, narasina, alofuginone, diclazuril, narasina-nicarbazina e maduramicina ammonio.

A tempo indeterminato»