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27.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 267/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1411/2006 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 817/2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (2), consentiva agli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi di accreditare sui conti congelati delle persone o entità che figurano nell’elenco, purché fossero congelati anche gli importi accreditati. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 817/2006 ha sostituito il regolamento (CE) n. 798/2004 ma, a causa di un errore, è stata omessa tale disposizione. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 817/2006 per includervi tale disposizione. |
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(3) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data in cui il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio è entrato in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 817/2006, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli istituti finanziari o creditizi nella Comunità che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sui conti congelati delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco, purché siano congelati tutti gli importi aggiunti accreditati su tali conti. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le competenti autorità riguardo a tali transazioni.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.
(2) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1).