27.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 267/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1411/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 817/2006 che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 798/2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/318/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006, che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (2), consentiva agli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi di accreditare sui conti congelati delle persone o entità che figurano nell’elenco, purché fossero congelati anche gli importi accreditati.

(2)

Il regolamento (CE) n. 817/2006 ha sostituito il regolamento (CE) n. 798/2004 ma, a causa di un errore, è stata omessa tale disposizione. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 817/2006 per includervi tale disposizione.

(3)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data in cui il regolamento (CE) n. 817/2006 del Consiglio è entrato in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 817/2006, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli istituti finanziari o creditizi nella Comunità che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sui conti congelati delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco, purché siano congelati tutti gli importi aggiunti accreditati su tali conti. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le competenti autorità riguardo a tali transazioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 giugno 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

M. PEKKARINEN


(1)   GU L 116 del 29.4.2006, pag. 77.

(2)   GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 817/2006 (GU L 148 del 2.6.2006, pag. 1).