19.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 255/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

All’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all’attuazione del regolamento medesimo.

(2)

I Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto, rispettivamente, di aggiungere e di modificare le informazioni relative alle loro autorità competenti. Occorre inoltre modificare l’indirizzo della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2006.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1236/2005 è così modificato:

1)

Il seguente indirizzo è inserito sotto la dicitura «PAESI BASSI»:

«Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Paesi Bassi

Tel. (31-70) 379 64 85, 379 62 50».

2)

L’indirizzo che figura sotto la dicitura «REGNO UNITO» è sostituito dal testo seguente:

«Importazioni di merci di cui all’allegato II:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Regno Unito

Tel. (44-1642) 364 333

Fax (44-1642) 364 269

E-mail: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci di cui all’allegato II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all’allegato II di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Regno Unito

Tel. (44-20) 7215 8070

Fax (44-20) 7215 0531

E-mail: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk».

3)

L’indirizzo di cui al punto «B. Indirizzi per le notifiche alla Commissione» è sostituito dal seguente:

«Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la PESC

Unità A.2. Gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti

CHAR 12/45

B-1049 Bruxelles

Belgio

Tel. (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Fax (32-2) 299 08 73

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu».