16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1370/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2006
di deroga ai regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1043/2005 per quanto riguarda i prodotti esportati in Libano sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma e l'articolo 20,
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 13 e l’articolo 15, nonché gli articoli corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme sul regime delle restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato sono stabilite nel regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3) e dal regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (4). |
(2) |
Le circostanze eccezionali in cui si trova il Libano hanno danneggiato gravemente gli interessi economici di determinati esportatori e questa situazione ha avuto effetti negativi sulle possibilità di esportazione alle condizioni stabilite nei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1043/2005. |
(3) |
Pertanto è necessario limitare tali effetti negativi con l’adozione di misure speciali e con l’estensione di una serie di limiti di tempo stabiliti nei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1043/2005 relativi a procedure di esportazione che non hanno potuto essere completate a causa delle circostanze sopramenzionate. In particolare, deve essere esteso il limite di tempo previsto dal regolamento (CE) n. 800/1999 per lasciare il territorio doganale della Comunità, allo scopo di permettere agli operatori che hanno già completato le formalità doganali di esportazione pertinenti o che hanno posto le merci in questione sotto il controllo doganale di beneficiare di disposizioni più flessibili. Analogamente, in particolari circostanze occorre estendere il limite di validità dei titoli di restituzione stabilito dal regolamento (CE) n. 1043/2005. |
(4) |
Potranno beneficiare di tali deroghe unicamente gli operatori che possono dimostrare, in particolare in base ai documenti di esportazione o ai documenti indicati nell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (5), senza pregiudizio dell’applicazione delle altre disposizioni di tale regolamento, di non aver potuto effettuare operazioni di esportazione nel periodo specificato a causa delle circostanze sopramenzionate. |
(5) |
Al fine di rimediare agli effetti negativi subiti da tutti gli operatori che possono essere stati colpiti dalle circostanze eccezionali del Libano, il presente regolamento deve essere applicato a partire dal 1o luglio 2006. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 39, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1043/2005, la validità dei titoli di restituzione rilasciati a norma di detto regolamento, che scadono il 31 luglio 2006 o il 31 agosto 2006, deve essere estesa, su richiesta del titolare, fino al 30 settembre 2006 per l’importo delle esportazioni non effettuate.
In caso d'applicazione del sistema di fissazione anticipata, alle merci esportate durante il periodo di validità del titolo di restituzione si applica il tasso di restituzione in vigore il giorno della presentazione della domanda di fissazione anticipata.
2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 il limite di 60 giorni per lasciare il territorio doganale della Comunità è esteso, su richiesta dell’esportatore, a 150 giorni per le merci per le quali le formalità doganali di esportazione sono state completate entro il 20 luglio 2006.
3. Gli aumenti del 10 % e 15 % menzionati rispettivamente nell'articolo 25, paragrafo 1 e nell'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 800/1999 non sono applicati alle esportazioni effettuate entro il 20 luglio 2006, in base alla deroga prevista dall’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1043/2005, o alle esportazioni accompagnate da un titolo richiesto entro il 20 luglio 2006.
Se si perde il diritto alla restituzione a causa delle circostanze eccezionali in cui si trova il Libano, non si applica la sanzione di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 800/1999.
Articolo 2
L’articolo 1 si applica ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato indicati nell’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1043/2005, se l’esportatore interessato presenta alle autorità competenti prove adeguate che le merci erano destinate al Libano.
Nell'effettuare la loro valutazione, le competenti autorità devono basarsi in particolare sulla dichiarazione d’esportazione o sui documenti commerciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.
Articolo 3
Entro il 31 gennaio 2007 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli importi per i quali i titoli di restituzione, la cui validità scade il 31 luglio 2006 e il 31 agosto 2006, sono stati estesi, come previsto nell’articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).
(4) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 544/2006 (GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 24).
(5) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).