16.9.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. (2), attua il sistema di documentazione delle catture adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (in seguito denominato «CCAMLR») nella diciottesima riunione annuale del novembre 1999.

(2)

La CCAMLR ha adottato una serie di modifiche al sistema e a una risoluzione ad esso collegata, al fine di migliorare il controllo degli sbarchi, delle importazioni, delle esportazioni, delle riesportazioni e dei trasbordi di Dissostichus spp. e ad armonizzarne l'attuazione.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1035/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1035/2001 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:

«d)

“importazione”: l'ingresso materiale o l'introduzione di una cattura in una qualsiasi zona del territorio geografico sotto il controllo di uno Stato, eccetto qualora la cattura sia sbarcata o trasbordata ai sensi delle definizioni di “sbarco” o “trasbordo” di cui alle lettere e) e f);

e)

“sbarco”: il trasferimento iniziale della cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave al porto o a un'altra nave in un porto o in una zona franca qualora la cattura sia certificata come sbarcata da un'autorità dello Stato del porto;

f)

“trasbordo”:

il trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave a un'altra nave o mezzo di trasporto e, qualora detto trasferimento abbia luogo nel territorio sotto il controllo di uno Stato del porto, al fine di provvedere alla sua rimozione da detto Stato;

sbarco temporaneo di una cattura a terra o su una struttura artificiale per agevolare tale trasferimento qualora la cattura non sia sbarcata ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera e);

g)

“esportazione”: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato o una zona franca di sbarco o, qualora tale Stato o zona franca formi parte di un'unione doganale, di qualsiasi altro Stato membro di detta unione doganale;

h)

“riesportazione”: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato, di una zona franca o di uno Stato membro di un'unione doganale di importazione, a meno che detto Stato, zona franca o qualsiasi Stato membro di tale unione doganale di importazione siano il primo luogo d'importazione, nel qual caso il trasferimento è un'“esportazione” ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera g);

i)

“Stato del porto”: lo Stato che ha il controllo su un'area portuale o una zona franca particolare ai fini dello sbarco, trasbordo, importazione, esportazione e riesportazione e la cui autorità è responsabile dei certificati di sbarco e di trasbordo;»;

2)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Gli Stati membri richiedono, quale condizione per una licenza o un permesso di pesca per il Dissostichus spp., che la nave sbarchi catture solo negli Stati che sono parti contraenti della CCAMLR o che altrimenti applicano il sistema di documentazione delle catture.

2.   Gli Stati membri allegano alle licenze e ai permessi di pesca per il Dissostichus spp. i nomi di tutte le parti contraenti della CCAMLR e degli Stati che hanno notificato al Segretariato della CCAMLR di applicare il sistema di documentazione delle catture.

3.   Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di Dissostichus spp. abbiano debitamente compilato il documento di cattura.»;

3)

all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e»;

4)

all’articolo 12, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e»;

5)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco riassuntivo dei documenti di cattura rilasciati o ricevuti nel loro territorio relativamente a sbarchi, importazioni, esportazioni, riesportazioni e trasbordi, comprendenti i seguenti dati: numeri di identificazione del documento; data di sbarco, importazione, esportazione, riesportazione o trasbordo; pesi sbarcati, esportati, riesportati o trasbordati; origine e destinazione.»;

6)

gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU C 304 E del 1.12.2005, pag. 18.

(2)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 669/2003 (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

DOCUMENTO DI CATTURA DI DISSOSTICHUS E DOCUMENTO DI RIESPORTAZIONE DI DISSOSTICHUS

Nel documento di cattura e nel documento di riesportazione devono figurare:

1)

Un numero di identificazione specifico, rappresentato da:

i)

un numero di quattro cifre composto dalle due cifre del codice del paese, emesso dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), seguite dalle ultime due cifre dell'anno per il quale è rilasciato il documento;

ii)

un numero di tre cifre sequenziali (iniziando da 001) per indicare l'ordine in cui sono rilasciati i formulari del documento di cattura.

2)

I seguenti dati:

i)

nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax dell’autorità che ha rilasciato il formulario del documento di cattura;

ii)

nome, porto d’immatricolazione, numero interno di registrazione della flotta, indicativo di chiamata della nave, e se del caso, numero di registro IMO/Lloyd's;

iii)

a seconda dei casi, numero della licenza o del permesso rilasciato alla nave;

iv)

peso delle catture di ciascuna specie di Dissostichus, per ciascun tipo di prodotto sbarcato o trasbordato; e

a)

per sottozona o sottodivisione statistica della CCAMLR, se le catture provengono dalla zona della convenzione; e/o

b)

per zona, sottozona o sottodivisione statistica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se le catture non provengono dalla zona della convenzione;

v)

le date del periodo in cui sono state effettuate le catture;

vi)

in caso di sbarco, data e porto di sbarco; oppure, in caso di trasbordo, data, nome della nave di trasbordo, bandiera e numero interno del registro della flotta [per le navi comunitarie, il numero interno dello “schedario della flotta” assegnato alla nave ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca]; e

vii)

nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax della persona o delle persone che hanno ricevuto le catture, nonché quantitativo delle catture di ciascuna specie e tipo di prodotto ricevuto;

viii)

le informazioni riguardanti il trasporto nella sezione relativa all'esportazione del documento di cattura per il Dissostichus e nella sezione relativa alla riesportazione del documento di riesportazione di Dissostichus, a seconda dei casi:

1)

se per via marittima:

numero del/dei container o, nel caso di più container, un elenco dei numeri dei container su un allegato firmato e timbrato per convalida dall'autorità che convalida il documento di cattura per il Dissostichus o il documento di riesportazione di Dissostichus; o

nome del peschereccio; e

numero della polizza di carico, data e luogo di rilascio;

2)

se per via aerea:

numero del volo, numero della lettera di trasporto aereo, data e luogo di rilascio;

3)

se con altri mezzi (trasporto terrestre):

numero di immatricolazione e nazionalità dell'autocarro; o

numero del trasporto per ferrovia; e

data e luogo del rilascio.

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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