16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1368/2006 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. (2), attua il sistema di documentazione delle catture adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico (in seguito denominato «CCAMLR») nella diciottesima riunione annuale del novembre 1999. |
(2) |
La CCAMLR ha adottato una serie di modifiche al sistema e a una risoluzione ad esso collegata, al fine di migliorare il controllo degli sbarchi, delle importazioni, delle esportazioni, delle riesportazioni e dei trasbordi di Dissostichus spp. e ad armonizzarne l'attuazione. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1035/2001, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1035/2001 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 3 sono aggiunte le seguenti lettere:
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2) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Gli Stati membri richiedono, quale condizione per una licenza o un permesso di pesca per il Dissostichus spp., che la nave sbarchi catture solo negli Stati che sono parti contraenti della CCAMLR o che altrimenti applicano il sistema di documentazione delle catture. 2. Gli Stati membri allegano alle licenze e ai permessi di pesca per il Dissostichus spp. i nomi di tutte le parti contraenti della CCAMLR e degli Stati che hanno notificato al Segretariato della CCAMLR di applicare il sistema di documentazione delle catture. 3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di Dissostichus spp. abbiano debitamente compilato il documento di cattura.»; |
3) |
all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), il primo trattino è sostituito dal seguente:
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4) |
all’articolo 12, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:
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5) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco riassuntivo dei documenti di cattura rilasciati o ricevuti nel loro territorio relativamente a sbarchi, importazioni, esportazioni, riesportazioni e trasbordi, comprendenti i seguenti dati: numeri di identificazione del documento; data di sbarco, importazione, esportazione, riesportazione o trasbordo; pesi sbarcati, esportati, riesportati o trasbordati; origine e destinazione.»; |
6) |
gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU C 304 E del 1.12.2005, pag. 18.
(2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 669/2003 (GU L 97 del 15.4.2003, pag. 1).
ALLEGATO
ALLEGATO I
DOCUMENTO DI CATTURA DI DISSOSTICHUS E DOCUMENTO DI RIESPORTAZIONE DI DISSOSTICHUS
Nel documento di cattura e nel documento di riesportazione devono figurare:
1) |
Un numero di identificazione specifico, rappresentato da:
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2) |
I seguenti dati:
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ALLEGATO II
ALLEGATO III