24.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2006 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2006

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 1464/95, (CE) n. 174/1999, (CE) n. 800/1999, (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 633/2004, (CE) n. 1138/2005, (CE) n. 951/2006 e (CE) n. 958/2006 per quanto riguarda i prodotti agricoli esportati in Libano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 12, e l’articolo 15, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (2), e il regolamento (CE) n. 1291/2000, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), hanno fissato norme comuni sull’esportazione dei prodotti agricoli.

(2)

Le circostanze eccezionali verificatesi in Libano hanno gravemente danneggiato gli interessi economici degli esportatori e la situazione così creatasi ha avuto ripercussioni negative sulle possibilità di esportazione alle condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.

(3)

Occorre pertanto limitare tali effetti negativi adottando misure speciali che consentano di regolarizzare le operazioni di esportazione che non sono state portate a termine a causa delle circostanze suindicate. In particolare devono essere adottate deroghe ad alcune disposizioni applicabili alle procedure di esportazione, quali quelle relative ai termini, contenute nei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000, nel regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), nel regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), e nel regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (6).

(4)

Per i prodotti del settore dello zucchero devono essere previste deroghe al regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore dello zucchero (7), per i titoli di esportazione richiesti anteriormente al 1o luglio 2006, al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (8), al regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (9) per i titoli di esportazione richiesti a partire dal 1o luglio 2006, e al regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (10).

(5)

Dovranno essere ammessi a beneficiare di tali deroghe solo gli operatori in grado di dimostrare, sulla base dei documenti di esportazione o dei documenti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (11), che i prodotti erano destinati all’esportazione in Libano.

(6)

Per porre rimedio alle ripercussioni negative che possono avere avuto sugli operatori le circostanze eccezionali verificatesi in Libano, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o luglio 2006.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1464/95, all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1342/2003, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 633/2004, all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1138/2005, all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 951/2006 e all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 958/2006, i termini di validità dei titoli di esportazione rilasciati a norma dei suddetti regolamenti e richiesti entro il 20 luglio 2006 sono prorogati, su domanda del richiedente, di:

a)

tre mesi per i titoli il cui termine di validità scade nel mese di luglio;

b)

due mesi per i titoli il cui termine di validità scade nel mese di agosto;

c)

un mese per i titoli il cui termine di validità scade nel mese di settembre.

2.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, e all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, a richiesta dell’esportatore e per i prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono state espletate entro il 20 luglio 2006 o che sono stati sottoposti entro il 20 luglio 2006 ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (12), il termine di 60 giorni è prorogato a 150 giorni.

3.   Gli aumenti del 10 % e del 15 %, di cui rispettivamente all’articolo 25, paragrafo 1, e all’articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 800/1999, nonché la riduzione del 20 % di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento non si applicano alle esportazioni effettuate nell’ambito dei titoli richiesti entro il 20 luglio 2006.

In caso di perdita del diritto alla restituzione a causa delle circostanze eccezionali verificatesi in Libano, la sanzione di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applica.

Articolo 2

L’articolo 1 si applica ai prodotti elencati nell’allegato I, sezioni 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (13) purché gli esportatori interessati possano dimostrare in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti che i prodotti erano destinati al Libano.

La valutazione delle autorità competenti si basa sul titolo di esportazione, sulla dichiarazione di esportazione o sui documenti commerciali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Articolo 3

Entro il 31 gennaio 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotto interessati da ciascuna delle misure di cui all’articolo 1, specificando il numero e la data di rilascio del titolo, il quantitativo dei prodotti riferito al rispettivo codice della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione, il termine di validità iniziale e il termine di validità prorogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(4)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 508/2006 (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 10).

(5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 988/2006 (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 98).

(6)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2004 (GU L 275 del 25.5.2004, pag. 8).

(7)  GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

(8)  GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.

(9)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(10)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.

(11)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

(12)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(13)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.