22.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1125/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 luglio 2006

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2006 (GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 26).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).


ALLEGATO

Designazione della merce

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Orecchie di maiale essiccate, frattaglie commestibili, anche usate come cibo per animali.

0210 99 49

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC, dalla nota 1 a) al capitolo 5, così come dal testo delle voci 0210, 0210 99 e 0210 99 49.

Essendo frattaglie commestibili, le orecchie di maiale essiccate devono essere classificate al capitolo 2 e non al capitolo 5 poichè questo non ricomprende prodotti commestibili. [cfr. nota 1 a) al capitolo 5 SA].

L’essiccazione delle orecchie di maiale non fa cambiare le caratteristiche essenziali della materia di origine così come previsto dalla nota 1 al capitolo 23 della NC.

L’essiccazione delle orecchie di maiale non altera l’idoneità del prodotto al consumo umano (cfr. note esplicative SA relative al capitolo 2, considerazioni generali, terzo paragrafo punto 1, e quarto paragrafo).

2.

Frattaglie essiccate, orecchie di maiale, non utilizzate per il consumo umano.

0511 99 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1 a) al capitolo 2 della NC, così come dal testo delle voce 0511, 0511 99, 0511 99 90 della NC.

Essendo frattaglie non commestibili, le orecchie di maiale essiccate devono essere classificate nel capitolo 5 e non nel capitolo 2 poiché questo non ricomprende prodotti non destinati o inadatti al consumo umano [nota 1 a) al capitolo 2 della NC].

L’essiccazione delle orecchie di maiale non fa cambiare le caratteristiche essenziali della materia di origine così come previsto dalla nota 1 al capitolo 23 della NC.