21.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1116/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2006

che vieta la pesca dell’acciuga nella sottozona CIEM VIII

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Lo sforzo di pesca della Comunità per le navi dedite alla pesca dell’acciuga nel golfo di Guascogna, sottozona CIEM VIII (golfo di Guascogna), è fissato in via provvisoria nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 51/2006.

(2)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento, la Commissione dispone l’immediata cessazione delle attività di pesca dell’acciuga nella sottozona VIII se, secondo il parere del CSTEP, la biomassa dei riproduttori al momento della riproduzione nel 2006 è inferiore a 28 000 tonnellate.

(3)

Il CSTEP ha stimato la biomassa dei riproduttori al momento della riproduzione nel 2006 a 18 640 tonnellate.

(4)

Poiché la biomassa dei riproduttori di acciuga al momento della riproduzione nel 2006 risulta inferiore alla soglia di 28 000 tonnellate, la pesca di questa specie deve essere vietata per il resto del 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La pesca dell’acciuga nella sottozona CIEM VIII è vietata a partire dalla data di entrata in vigore di cui all’articolo 2 e fino al 31 dicembre 2006. Nella sottozona CIEM VIII è inoltre vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare acciughe catturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 941/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 1).