20.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1109/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2006

recante deroga, per la campagna 2005/2006, al regolamento (CE) n. 1623/2000 per quanto riguarda le date limite di consegna dei vini alle distillerie e la distillazione dei vini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito della distillazione del vino in alcole per usi commestibili, prevista dall’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e aperta per ciascuna campagna, in conformità del capo II del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), la consegna dei vini alla distilleria da parte dei produttori e la distillazione dei vini devono avvenire entro date precise.

(2)

A causa dell’apertura di più distillazioni di crisi verso la fine della campagna 2004/2005 e degli ingenti volumi che hanno formato oggetto di contratti di distillazione di alcole per usi commestibili, in alcuni Stati membri le capacità delle distillerie non consentono di ricevere i vini e di effettuare le distillazioni entro i termini fissati dal regolamento (CE) n. 1623/2000.

(3)

Per ovviare a tale situazione è quindi opportuno posticipare di due settimane la data limite prevista per la consegna del vino alla distillazione nonché la data limite prevista per la distillazione del vino.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2005/2006 i quantitativi di vini approvati per ogni contratto possono essere consegnati alle distillerie fino al 31 luglio della campagna di cui trattasi.

In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000, per la campagna 2005/2006 il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro il 15 ottobre della campagna successiva.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).