31.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162, paragrafo 1, e l'articolo 299, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 160 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e la misura in cui le regioni meno favorite, comprese le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano svantaggi geografici o naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera, sono in ritardo di sviluppo.

(2)

Le disposizioni comuni relative ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione sono contenute nel regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4). Dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche in merito al tipo di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti nel suddetto regolamento.

(3)

L'intervento del FESR dovrebbe essere inquadrato in una strategia globale per la politica di coesione che ne garantisca una maggiore concentrazione sulle priorità comunitarie.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede che le norme in materia di ammissibilità delle spese vengano fissate a livello nazionale, con talune eccezioni per le quali è necessario prevedere disposizioni specifiche. Per le eccezioni relative al FESR occorre pertanto stabilire le disposizioni specifiche.

(5)

Nell'ambito di un'operazione integrata di sviluppo urbano, si considera necessario sostenere azioni limitate per il rinnovo di alloggi in zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente.

(6)

È necessario stabilire che il contributo del FESR alle spese per l'edilizia abitativa dovrebbe riguardare la fornitura di abitazioni di buona qualità per le fasce di popolazione a basso reddito, compreso il patrimonio immobiliare privatizzato di recente, nonché alloggi per i gruppi sociali svantaggiati.

(7)

L'attuazione efficiente ed efficace dell'azione sostenuta dal FESR dipende da una buona governance e dal partenariato tra tutti gli operatori territoriali e socioeconomici interessati, in particolare gli enti regionali e locali, nonché tra tutti gli altri organismi appropriati durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

(8)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che non vi siano discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali durante le varie fasi di attuazione dei programmi operativi cofinanziati dal FESR.

(9)

Partendo dall'esperienza e dagli aspetti positivi dell'iniziativa comunitaria Urban, prevista all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (5), lo sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere rafforzato integrando pienamente le azioni destinate a questo settore nei programmi operativi cofinanziati dal FESR, prestando particolare attenzione alle iniziative locali per l'occupazione e lo sviluppo e al loro potenziale innovativo.

(10)

Un particolare impegno dovrebbe essere volto ad assicurare la complementarità e la coerenza con altre politiche comunitarie, in particolare con il settimo programma quadro sull'attività comunitaria di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma quadro sulla competitività e l'innovazione. Inoltre, vi deve essere sinergia tra il sostegno concesso dal FESR, da una parte, e quello concesso dal Fondo sociale europeo a norma del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo sociale europeo (6), e dal Fondo di coesione a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (7), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (8), e da un Fondo europeo per la pesca (FEP), dall'altra.

(11)

Occorre garantire che le azioni sovvenzionate dal FESR a vantaggio delle piccole e medie imprese tengano conto della Carta europea per le piccole imprese adottata nell'ambito del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 e ne sostengano l'applicazione.

(12)

Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata alle regioni ultraperiferiche, estendendo a titolo eccezionale l'ambito di intervento del FESR al finanziamento di aiuti al funzionamento legati alla compensazione dei costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dalla grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tali misure specifiche richiedono il ricorso all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato quale base giuridica.

(13)

Il FESR dovrebbe trattare i problemi di accessibilità e lontananza dai grandi mercati che caratterizzano zone a densità demografica molto bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia dell'atto di adesione del 1994. Il FESR dovrebbe inoltre occuparsi delle difficoltà specifiche incontrate da talune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate la cui posizione geografica costituisce un ostacolo allo sviluppo, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo sostenibile.

(14)

È necessario stabilire disposizioni specifiche relative alla programmazione, alla gestione, alla sorveglianza e al controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea».

(15)

È necessario sostenere una cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale efficace con i paesi limitrofi della Comunità, nei casi in cui ciò serva a garantire che le regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi possano essere efficacemente assistite nel loro sviluppo. Occorre pertanto autorizzare a titolo eccezionale il finanziamento dell'intervento del FESR per progetti ubicati sul territorio di paesi terzi, qualora tali progetti apportino benefici alle regioni della Comunità.

(16)

Per ragioni di chiarezza il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (9), dovrebbe essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento definisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento con riguardo agli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo.

2.   Il FESR è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Finalità

A norma dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR contribuisce al finanziamento di interventi destinati a rafforzare la coesione economica e sociale eliminando le principali disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, inclusa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo, e sostenendo la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

In tal modo, il FESR dà attuazione alle priorità comunitarie e in particolare all'esigenza di rafforzare la competitività e l'innovazione, creare e mantenere posti di lavoro stabili e assicurare lo sviluppo sostenibile.

Articolo 3

Campo di applicazione dell'intervento

1.   Il FESR concentra il proprio intervento su priorità tematiche. La tipologia e la gamma delle azioni finanziabili nell'ambito di ciascuna priorità rispecchiano la diversa natura degli obiettivi «Convergenza», «Competitività regionale e occupazione» e «Cooperazione territoriale europea» conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

2.   Il FESR contribuisce al finanziamento di:

a)

investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti principalmente nelle piccole e medie imprese (PMI);

b)

investimenti in infrastrutture;

c)

sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo regionale e locale. Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e operatori sociali, economici e ambientali interessati;

d)

assistenza tecnica, secondo quanto disposto agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

La serie di investimenti e di misure elencati alle precedenti lettere da a) a d) serve ad attuare le priorità tematiche conformemente agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Convergenza

Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», il FESR concentra il suo intervento sul sostegno allo sviluppo economico sostenibile e integrato, a livello regionale e locale, e all'occupazione, mobilitando e rafforzando la capacità endogena tramite programmi operativi volti all'ammodernamento e alla diversificazione delle strutture economiche e alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili. Ciò è ottenuto principalmente perseguendo le seguenti priorità, mediante una precisa combinazione di politiche secondo le specificità di ciascuno Stato membro:

1)

ricerca e sviluppo tecnologico (R&ST), innovazione e imprenditorialità, incluso il rafforzamento delle capacità di ricerca e sviluppo tecnologico e la loro integrazione nello Spazio europeo della ricerca, comprese le infrastrutture; aiuto alla R&ST in particolare nelle PMI e al trasferimento di tecnologie; miglioramento dei legami tra le PMI, gli istituti di istruzione terziaria, gli istituti di ricerca e i centri di ricerca e tecnologici; sviluppo di reti di imprese, partenariato pubblico-privato e agglomerati di imprese; sostegno alla fornitura di servizi tecnologici e aziendali ai gruppi di PMI; incentivazione dell'imprenditorialità e finanziamento dell'innovazione per le PMI tramite strumenti di ingegneria finanziaria;

2)

società dell'informazione, incluso lo sviluppo di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, contenuti, servizi e applicazioni locali; miglioramento dell'accesso sicuro ai servizi pubblici on line e sviluppo di tali servizi; aiuti e servizi alle PMI ai fini dell'adozione e di un uso efficace delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ovvero dello sfruttamento di nuove idee;

3)

iniziative locali per lo sviluppo e supporto alle infrastrutture che forniscono servizi zonali per creare nuovi posti di lavoro, laddove tali azioni esulano dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006;

4)

ambiente, inclusi gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle acque e dei rifiuti, al trattamento delle acque reflue e alla qualità dell'aria; prevenzione, controllo e lotta contro la desertificazione; prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento; interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico; recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati e riconversione dei siti industriali in abbandono; promozione della biodiversità e tutela del patrimonio naturale, compresi investimenti in siti Natura 2000; aiuti alle PMI per promuovere modelli sostenibili di produzione tramite l'introduzione di sistemi di gestione ambientale economicamente validi e l'adozione e l'utilizzo di tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento;

5)

prevenzione dei rischi, inclusa l'elaborazione e l'attuazione di piani intesi a prevenire e gestire i rischi naturali e tecnologici;

6)

turismo, inclusa la valorizzazione delle risorse naturali in quanto potenziale di sviluppo per un turismo sostenibile; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico; aiuti per migliorare l'offerta di servizi turistici tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto e per incoraggiare nuove forme più sostenibili di turismo;

7)

investimenti nella cultura, inclusa la protezione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; sviluppo di infrastrutture culturali a sostegno dello sviluppo socioeconomico, del turismo sostenibile e del miglioramento delle attrattive regionali; aiuti per migliorare l'offerta di servizi culturali tramite nuove prestazioni con più alto valore aggiunto;

8)

investimenti nei trasporti, incluso il miglioramento delle reti transeuropee e i collegamenti alla rete TEN-T; strategie integrate per un trasporto pulito, che contribuiscano a migliorare l'accesso di passeggeri e merci ai servizi nonché la qualità di questi ultimi, ad ottenere un maggiore equilibrio della ripartizione modale dei trasporti, a potenziare i sistemi intermodali e a ridurre l'impatto ambientale;

9)

investimenti nel settore dell'energia, incluso il miglioramento delle reti transeuropee, che contribuiscano a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'integrazione degli aspetti ambientali, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

10)

investimenti nell'istruzione, compresa la formazione professionale, che contribuiscano ad aumentare le attrattive e la qualità della vita;

11)

investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale e ad aumentare la qualità della vita.

Articolo 5

Competitività regionale e occupazione

Nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», l'intervento del FESR nel quadro delle strategie di sviluppo sostenibile, nel promuovere l'occupazione, si concentra principalmente sulle tre seguenti priorità:

1)

innovazione ed economia della conoscenza, ivi compreso con la creazione e il rafforzamento di efficaci sistemi economici regionali dell'innovazione, di relazioni sistemiche tra i settori pubblico e privato, le università e i centri tecnologici, che tengano conto delle esigenze locali, e in particolare:

a)

rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione direttamente legate agli obiettivi regionali di sviluppo economico tramite il sostegno a centri di competenza industriali od operanti su specifiche tecnologie; tramite la promozione della R&ST nell'industria, delle PMI e del trasferimento di tecnologie; tramite lo sviluppo della previsione tecnologica e della valutazione comparativa internazionale delle politiche volte a promuovere l'innovazione; tramite il sostegno alla collaborazione tra le imprese e alle politiche congiunte in materia di R&ST e innovazione;

b)

stimolo all'innovazione e all'imprenditorialità in tutti i settori dell'economia regionale e locale, tramite il sostegno all'immissione in commercio di prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati da parte delle PMI; tramite il sostegno alle reti e agli agglomerati di imprese; tramite un migliore accesso a finanziamenti da parte delle PMI; tramite la promozione di reti di cooperazione tra le imprese e appropriati istituti di istruzione terziaria e di ricerca; tramite un migliore accesso delle PMI ai servizi di sostegno alle imprese e il sostegno all'integrazione di tecnologie più pulite e innovative nelle PMI;

c)

promozione dell'imprenditorialità, in particolare agevolando lo sfruttamento economico delle nuove idee e favorendo la creazione di nuove imprese da parte di istituti di istruzione terziaria e altri istituti di ricerca interessati e delle imprese esistenti;

d)

creazione di strumenti di ingegneria finanziaria e incubatori che facilitino la capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico delle PMI e promuovano l'imprenditorialità e la creazione di nuove aziende, in particolare di PMI ad alto contenuto di conoscenza;

2)

ambiente e prevenzione dei rischi, in particolare:

a)

stimolo agli investimenti per il recupero dell'ambiente fisico, inclusi i siti e i terreni contaminati, desertificati e la riconversione di siti industriali in abbandono;

b)

promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla biodiversità e di investimenti in siti Natura 2000, ove ciò contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali;

c)

promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energie rinnovabili e dello sviluppo di sistemi efficienti di gestione dell'energia;

d)

promozione di trasporti pubblici puliti e sostenibili, in particolare nelle zone urbane;

e)

sviluppo di piani e misure volti a prevenire e gestire i rischi naturali (ad esempio la desertificazione, la siccità, gli incendi e le alluvioni) e i rischi tecnologici;

f)

tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e promozione dei beni naturali e culturali in quanto potenziale per lo sviluppo del turismo sostenibile;

3)

accesso ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni di interesse economico generale, in particolare:

a)

potenziamento delle reti di trasporto secondarie, mediante il miglioramento dei collegamenti con le reti TEN-T, con gli snodi ferroviari, gli aeroporti e i porti regionali o con le piattaforme multimodali; mediante la creazione di collegamenti radiali con le principali linee ferroviarie; mediante la promozione delle vie navigabili interne regionali e locali e del trasporto marittimo a corto raggio;

b)

promozione dell'accesso alle TIC, della loro adozione e della loro utilizzazione efficace da parte delle PMI, tramite il sostegno all'accesso alle reti, alla creazione di punti di accesso pubblici a Internet, alla dotazione di attrezzature e allo sviluppo di servizi e applicazioni, inclusa in particolare, la creazione di piani d'azione destinati alle imprese molto piccole e alle imprese artigianali.

Inoltre, per quanto concerne i programmi operativi finanziati dal FESR nelle regioni ammissibili al finanziamento specifico e transitorio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gli Stati membri e la Commissione possono decidere di estendere il sostegno alle priorità di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 6

Cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», l'intervento del FESR si concentra sulle seguenti priorità:

1)

realizzazione di attività economiche, sociali e ambientali transfrontaliere mediante strategie comuni di sviluppo territoriale sostenibile, in particolare:

a)

promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della cultura e del commercio transfrontaliero;

b)

promozione e miglioramento della protezione e della gestione congiunte delle risorse naturali e culturali nonché della prevenzione dei rischi naturali e tecnologici;

c)

rafforzamento dei collegamenti tra le zone urbane e rurali;

d)

riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione, nonché ai sistemi e agli impianti transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e a quelli di smaltimento dei rifiuti;

e)

sviluppo della collaborazione, della capacità e dell'utilizzo congiunto di infrastrutture, in particolare in settori come la salute, la cultura, il turismo e l'istruzione.

Il FESR può inoltre contribuire a promuovere la cooperazione giuridica e amministrativa, l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, le iniziative locali a favore dell'occupazione, la parità di genere e le pari opportunità, la formazione e l'inclusione sociale, nonché l'uso condiviso di risorse umane e strutture destinate alla R&ST.

Per quanto riguarda il programma Peace tra l'Irlanda del Nord e le regioni frontaliere dell'Irlanda come previsto dalle disposizioni dell'allegato II, punto 22, del regolamento (CE) n. 1083/2006 in aggiunta alle summenzionate azioni il FESR contribuisce a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, segnatamente attraverso azioni volte a promuovere la coesione tra le comunità;

2)

creazione e sviluppo della cooperazione transnazionale, inclusa la cooperazione bilaterale tra regioni marittime non disciplinata dal punto 1), tramite il finanziamento di reti ed azioni che favoriscano uno sviluppo territoriale integrato, concentrate principalmente sulle seguenti priorità:

a)

innovazione: creazione e sviluppo di reti scientifiche e tecnologiche e rafforzamento delle capacità regionali di R&ST e innovazione che contribuiscano direttamente allo sviluppo economico equilibrato delle zone transnazionali. Le azioni possono includere: realizzazione di reti tra istituti di istruzione terziaria e istituti di ricerca interessati e PMI; collegamenti che migliorino l'accesso alle conoscenze scientifiche e ai trasferimenti di tecnologia tra strutture di R&ST e centri internazionali di eccellenza in materia di R&ST; gemellaggio di istituti per il trasferimento della tecnologia; sviluppo di strumenti congiunti di ingegneria finanziaria destinati al sostegno della R&ST nelle PMI;

b)

ambiente: attività di gestione delle risorse idriche, efficienza energetica, prevenzione dei rischi e protezione ambientale che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: protezione e gestione dei bacini idrografici, delle zone costiere, delle risorse marine, dei servizi idrici e delle zone umide; prevenzione degli incendi, della siccità e delle alluvioni; promozione della sicurezza marittima e protezione contro i rischi naturali e tecnologici; protezione e valorizzazione del patrimonio naturale a sostegno dello sviluppo socioeconomico e del turismo sostenibile;

c)

accessibilità: attività intese a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi di trasporto e telecomunicazioni che presentino una chiara dimensione transnazionale. Le azioni possono includere: investimenti relativi ai tratti transfrontalieri delle reti transeuropee; migliore accesso locale e regionale alle reti nazionali e transnazionali; maggiore interoperabilità tra i sistemi nazionali e regionali; promozione di tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione;

d)

sviluppo urbano sostenibile: rafforzamento dello sviluppo policentrico a livello transnazionale, nazionale e regionale che presenti un chiaro impatto transnazionale. Le azioni possono includere: creazione e miglioramento di reti urbane e collegamenti tra zone urbane e rurali; strategie per affrontare questioni comuni alle zone urbane e rurali; conservazione e promozione del patrimonio culturale; integrazione strategica delle zone di sviluppo su base transnazionale.

L'assistenza alla cooperazione bilaterale tra regioni marittime può essere estesa alle priorità di cui al punto 1);

3)

rafforzamento dell'efficacia della politica regionale grazie alla promozione:

a)

della cooperazione interregionale su innovazione ed economia della conoscenza e su ambiente e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 5, punti 1) e 2);

b)

di scambi di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori prassi, compreso lo sviluppo urbano sostenibile di cui all'articolo 8; e

c)

di azioni che richiedano studi, raccolta di dati, nonché l'osservazione e l'analisi delle tendenze di sviluppo nella Comunità.

Articolo 7

Ammissibilità delle spese

1.   Le spese seguenti non sono ammissibili a un contributo del FESR:

a)

gli interessi passivi;

b)

l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente;

c)

la disattivazione di centrali nucleari;

d)

l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

2.   Le spese per l'edilizia abitativa sono ammissibili unicamente per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o successivamente e nelle seguenti circostanze:

a)

le spese sono programmate nell'ambito di un'operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall'esclusione sociale;

b)

l'allocazione per l'edilizia abitativa ammonta a un massimo del 3 % della dotazione del FESR destinata ai programmi operativi interessati ovvero al 2 % della dotazione totale del FESR;

c)

le spese sono limitate a:

l'edilizia plurifamiliare, o

gli edifici di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari.

La Commissione adotta l'elenco dei criteri necessari per determinare le zone di cui alla lettera a) nonché l'elenco degli interventi ammissibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.   Le norme di ammissibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1081/2006 si applicano alle azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 3 di tale regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI

Articolo 8

Sviluppo urbano sostenibile

Oltre alle attività elencate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, nel caso di azioni che comportino lo sviluppo urbano sostenibile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1083/2006, il FESR può, se del caso, sostenere lo sviluppo di strategie partecipative, integrate e sostenibili per far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali che colpiscono le aree urbane.

Tali strategie promuovono lo sviluppo urbano sostenibile mediante attività quali il rafforzamento della crescita economica, il recupero dell'ambiente fisico, la riconversione dei siti industriali in abbandono, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, la promozione dell'imprenditorialità, l'occupazione e lo sviluppo delle comunità locali, nonché la prestazione di servizi alla popolazione, tenendo conto dei cambiamenti nelle strutture demografiche.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 e qualora tali attività siano attuate mediante un programma operativo specifico o un asse prioritario nell'ambito di un programma operativo, il finanziamento da parte del FESR di misure nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo può essere portato al 15 % del programma o dell'asse prioritario interessato.

Articolo 9

Coordinamento con il FEASR ed il FEP

Allorché un programma operativo sostenuto dal FESR riguarda operazioni ammissibili anche nell'ambito di un altro strumento di sostegno della Comunità, incluso l'asse 3 del FEASR e lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere nell'ambito del FEP, gli Stati membri stabiliscono per ciascun programma operativo i criteri di demarcazione per le operazioni sostenute dal FESR e per quelle sostenute da altri strumenti di sostegno della Comunità.

Articolo 10

Zone che presentano svantaggi geografici e naturali

I programmi regionali cofinanziati dal FESR che includono zone caratterizzate da svantaggi geografici e naturali ai sensi dell'articolo 52, lettera f), del regolamento (CE) n. 1083/2006, prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche di queste zone.

Fatti salvi gli articoli 4 e 5, il FESR può in particolare contribuire al finanziamento di investimenti volti a migliorare l'accessibilità, a promuovere e sviluppare le attività economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile.

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1.   La dotazione supplementare specifica di cui all'allegato II, punto 20, del regolamento (CE) n. 1083/2006 è utilizzata per compensare i costi aggiuntivi connessi con le condizioni di svantaggio di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche:

a)

per le priorità di cui agli articoli 4 e/o 5, a seconda dei casi;

b)

per gli aiuti ai servizi di trasporto merci e aiuti all'avviamento per servizi di trasporto;

c)

per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, al sovradimensionamento e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato del lavoro locale.

2.   Entro il campo d'applicazione dell'articolo 3 la dotazione specifica può finanziare costi di investimento. Inoltre la dotazione supplementare specifica è utilizzata in misura non inferiore al 50 % per contribuire a finanziare aiuti al funzionamento e spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.   L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario, unicamente nel caso degli aiuti al funzionamento e delle spese riguardanti obblighi e contratti di servizio pubblico, e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.

4.   Il finanziamento ai sensi del presente articolo non può essere utilizzato per sostenere:

a)

operazioni che coinvolgono prodotti di cui all'allegato I del trattato;

b)

aiuti ai trasporti di persone autorizzati a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato;

c)

esenzioni fiscali ed esenzioni dagli oneri sociali.

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'OBIETTIVO «COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA»

SEZIONE 1

Programmi operativi

Articolo 12

Contenuto

I programmi operativi elaborati nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» contengono le seguenti informazioni:

1)

un'analisi della situazione della zona di cooperazione in termini di punti di forza e di debolezza e la strategia prescelta di conseguenza;

2)

un elenco di zone ammissibili all'interno della zona interessata dal programma, comprese, per quanto riguarda i programmi di cooperazione transfrontaliera, le zone di flessibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 1;

3)

una giustificazione delle priorità adottate alla luce degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione, del quadro strategico di riferimento nazionale in cui lo Stato membro ha scelto di includere azioni finanziate nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» nonché i risultati della valutazione ex ante di cui all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

4)

informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Tali obiettivi sono quantificati con l'aiuto di un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi rispetto alla situazione di partenza e il raggiungimento degli obiettivi per l'attuazione delle priorità;

5)

a fini meramente informativi, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso programmato del contributo del FESR al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

6)

un piano di finanziamento unico, non ripartito per Stato membro, comprendente due tabelle:

a)

una tabella che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento (CE) n. 1083/2006, l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il contributo del FESR. Il contributo totale del FESR previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile;

b)

una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali, nonché il tasso di partecipazione del FESR. Qualora, in conformità dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1083/2006, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche e private, la tabella fornisce la ripartizione indicativa tra il pubblico e il privato. Qualora, in conformità di tale articolo, la controparte nazionale sia costituita dalle spese pubbliche, la tabella indica l'importo del contributo pubblico nazionale;

7)

le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno;

8)

le modalità di esecuzione del programma operativo, comprendenti:

a)

la designazione, da parte degli Stati membri, di tutte le autorità di cui all'articolo 14;

b)

una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione;

c)

le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari;

d)

una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza;

e)

gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006;

f)

una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e gli Stati membri per lo scambio di dati informatizzati che consentano di soddisfare i requisiti in materia di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal regolamento (CE) n. 1083/2006;

9)

un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1083/2006 di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione ai fini dell'approvazione della Commissione.

SEZIONE 2

Ammissibilità

Articolo 13

Norme in materia di ammissibilità delle spese

Per determinare l'ammissibilità delle spese, si applicano le pertinenti norme nazionali approvate dagli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», eccetto quando sono stabilite norme comunitarie.

La Commissione stabilisce, ai sensi dell' articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, e fatto salvo l'articolo 7 del presente regolamento, norme comuni in materia di ammissibilità delle spese secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Qualora l'articolo 7 preveda diverse norme in materia di ammissibilità delle spese in diversi Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», le norme più ampie di ammissibilità si applicano a tutta la zona interessata dal programma.

SEZIONE 3

Gestione, sorveglianza e controllo

Articolo 14

Designazione delle autorità

1.   Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo designano un'autorità di gestione unica, un'autorità di certificazione unica e un'autorità di audit unica, quest'ultima situata nello Stato membro dell'autorità di gestione. L'autorità di certificazione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e, come regola generale, effettua i pagamenti al beneficiario principale.

Previa consultazione con gli Stati membri rappresentati nella zona interessata dal programma, l'autorità di gestione istituisce un segretariato tecnico congiunto. Quest'ultimo assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza e, se del caso, l'autorità di audit nell'esecuzione dei loro compiti rispettivi.

2.   L'autorità di audit del programma operativo è assistita da un gruppo di controllori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro che partecipa al programma operativo e che svolge le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Il suddetto gruppo è istituito al massimo entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma operativo. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma operativo.

Gli Stati membri partecipanti possono decidere all'unanimità di autorizzare l'autorità di audit a svolgere direttamente le funzioni previste nell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1083/2006 sull'intero territorio coperto dal programma senza che occorra istituire un gruppo di controllori ai sensi del primo comma.

I controllori sono indipendenti dal sistema di controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

3.   Ciascuno degli Stati membri che partecipano al programma operativo nomina i propri rappresentanti nel comitato di sorveglianza di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Articolo 15

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione svolge le funzioni previste nell'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione di quelle riguardanti la regolarità delle operazioni e delle spese rispetto alle norme nazionali e comunitarie, quali definite nella lettera b) del medesimo articolo. A tale riguardo si assicura che le spese di ciascun beneficiario che partecipa ad un'operazione siano state convalidate dal controllore di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   L'autorità di gestione stabilisce le modalità di esecuzione di ciascuna operazione, se del caso d'intesa con il beneficiario principale.

Articolo 16

Sistema di controllo

1.   Al fine di convalidare le spese, ciascuno Stato membro predispone un sistema di controllo che consenta di verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e delle relative operazioni, o parti di operazioni, con le norme comunitarie e le sue norme nazionali.

A tale scopo ciascuno Stato membro designa i controllori responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione. Gli Stati membri possono decidere di designare un unico controllore per l'intera zona interessata dal programma.

Qualora la verifica sulla fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati possa essere effettuata unicamente sull'insieme dell'operazione, tale verifica viene eseguita dal controllore dello Stato membro in cui è situato il beneficiario principale o dall'autorità di gestione.

2.   Ciascuno Stato membro provvede affinché la convalida delle spese da parte dei controllori possa essere effettuata entro un termine di tre mesi.

Articolo 17

Gestione finanziaria

1.   Il contributo del FESR viene versato su un conto unico senza conti secondari nazionali.

2.   Fatta salva la responsabilità degli Stati membri con riguardo all'individuazione e alla rettifica delle irregolarità nonché al recupero degli importi indebitamente versati, l'autorità di certificazione assicura che siano recuperati presso il beneficiario principale tutti gli importi versati in conseguenza di un'irregolarità. I beneficiari rimborsano al beneficiario principale gli importi indebitamente versati, conformemente all'accordo sottoscritto al riguardo.

3.   Qualora il beneficiario principale non riesca ad ottenere il rimborso da un altro beneficiario, lo Stato membro sul cui territorio è situato il beneficiario in questione rimborsa all'autorità di certificazione l'importo indebitamente versato a tale beneficiario.

Articolo 18

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano ad un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» possono ricorrere ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'5 luglio 2006, relativo ad un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (10), per affidargli la gestione del programma operativo conferendogli le competenze dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico congiunto. In questo contesto, ciascuno Stato membro continua ad assumersi la responsabilità finanziaria.

SEZIONE 4

Operazioni

Articolo 19

Selezione delle operazioni

1.   Le operazioni selezionate per i programmi operativi destinati alla realizzazione di attività transfrontaliere secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 1), nonché per quelli destinati alla creazione e allo sviluppo della cooperazione transnazionale secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 2), includono beneficiari di almeno due paesi, di cui almeno uno Stato membro, che cooperino per ciascuna operazione secondo almeno due delle modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

Le operazioni selezionate che soddisfano le condizioni succitate possono essere realizzate in un unico paese, a condizione di essere state proposte da organismi appartenenti ad almeno due paesi.

Le condizioni summenzionate non si applicano alle azioni realizzate ai sensi del programma PEACE di cui all'articolo 6, punto 1), terzo comma.

2.   Le operazioni selezionate per i programmi operativi che comportano la cooperazione interregionale, secondo quanto indicato all'articolo 6, punto 3), lettera a), includono beneficiari, a livello regionale o locale, di almeno

a)

tre Stati membri; o

b)

tre paesi, di cui almeno due devono essere Stati membri, nel caso in cui partecipi un beneficiario di un paese terzo.

Le operazioni selezionate per i programmi operativi di cui all'articolo 6, punto 3), lettera b), applicano, ove possibile a seconda del tipo di operazione, le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

Tali beneficiari cooperano, per ciascuna operazione, secondo le modalità seguenti: elaborazione congiunta, attuazione congiunta, personale condiviso e finanziamento congiunto.

3.   In aggiunta alle funzioni di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1083/2006, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo da esso dipendente è responsabile della selezione delle operazioni.

Articolo 20

Responsabilità del beneficiario principale e degli altri beneficiari

1.   Per ciascuna operazione i beneficiari designano nel loro ambito un beneficiario principale che si assume le seguenti responsabilità:

a)

definisce le modalità delle proprie relazioni con i beneficiari partecipanti all'operazione tramite un accordo comprendente, fra l'altro, disposizioni che garantiscano la buona gestione finanziaria dei fondi attribuiti all'operazione, incluso il meccanismo per il recupero degli importi indebitamente versati;

b)

è incaricato di assicurare l'esecuzione dell'intera operazione;

c)

garantisce che le spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione sono state sostenute al fine di eseguire l'operazione e corrispondono alle attività concordate tra i beneficiari medesimi;

d)

verifica la convalida, da parte dei controllori, delle spese dichiarate dai beneficiari che partecipano all'operazione;

e)

si incarica di trasferire il contributo del FESR ai beneficiari che partecipano all'operazione.

2.   Ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione:

a)

si assume la responsabilità in caso di eventuali irregolarità riscontrate nelle spese da esso dichiarate;

b)

informa lo Stato membro in cui è situato della sua partecipazione ad un'operazione nel caso in cui lo Stato membro in quanto tale non stia partecipando al programma operativo in questione.

Articolo 21

Condizioni particolari relative alla localizzazione delle operazioni

1.   Nel quadro della cooperazione transfrontaliera e in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni, entro un limite del 20 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, in zone di livello NUTS 3 adiacenti alle zone ammissibili al programma in questione definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 o circondate da tali zone adiacenti. In casi eccezionali, convenuti tra la Commissione e gli Stati membri, tale flessibilità può estendersi alle zone di livello NUTS 2 in cui sono situate le zone definite all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

A livello di progetto, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona interessata dal programma, quale definita nel primo comma, possono essere ammesse qualora gli obiettivi del progetto risultino difficilmente conseguibili senza la partecipazione di tali partner.

2.   Nel quadro della cooperazione transnazionale, in casi debitamente giustificati, il FESR può finanziare, entro un limite del 20 % dell'importo del suo contributo al programma operativo, le spese sostenute dai partner situati esternamente alla zona che partecipa alle operazioni, qualora tali spese apportino benefici alle regioni situate nella zona dell'obiettivo «Cooperazione».

3.   Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, il FESR può finanziare le spese sostenute per l'esecuzione di operazioni o parti di operazioni sul territorio di paesi non appartenenti alla Comunità europea entro un limite del 10 % dell'importo del proprio contributo al programma operativo, qualora esse apportino benefici alle regioni della Comunità.

4.   Gli Stati membri garantiscono la legittimità e la regolarità delle spese di cui sopra. L'autorità di gestione conferma la selezione delle operazioni esterne alle zone ammissibili, secondo quanto disposto ai paragrafi 1, 2 e 3.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dell'intervento approvato dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1783/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2.   Le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 1783/1999 restano valide.

Articolo 23

Abrogazione

1.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1783/1999 è abrogato dal 1o gennaio 2007.

2.   I riferimenti al regolamento (CE) n. 1783/1999 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 24

Clausola di riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

Articolo 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


(1)  GU C 255 del 14.10.2005, pag. 91.

(2)  GU C 231 del 20.9.2005, pag. 19.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 6 luglio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 12 giugno 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).

(6)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  Cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(9)  GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

(10)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.