24.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 940/2006 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2006 per quanto riguarda l’elenco degli Stati membri nei quali sono aperti gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),
visto il regolamento (CE) n. 796/2006 della Commissione, del 29 maggio 2006, recante sospensione degli acquisti di burro al 90 % del prezzo di intervento e apertura degli acquisti mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006 (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 796/2006 ha aperto gli acquisti di burro mediante gara per il periodo che scade il 31 agosto 2006, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(2) |
Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Lettonia, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro hanno raggiunto un livello pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che nel suddetto Stato membro siano aperti acquisti all’intervento mediante gara e che il medesimo Stato membro sia aggiunto all’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 796/2006. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 796/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono aperti dal 24 giugno al 31 agosto 2006 negli Stati membri di seguito elencati e secondo le modalità definite nella sezione 3 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999: Belgio, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Finlandia, Svezia, e Regno Unito.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 142 del 30.5.2006, pag. 4.