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23.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 923/2006 DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2006
che modifica i regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005 relativi all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
I regolamenti (CE) n. 1164/2005 (2), (CE) n. 1165/2005 (3), (CE) n. 1168/2005 (4), (CE) n. 1700/2005 (5) e (CE) n. 1845/2005 (6) della Commissione hanno aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco. Tali gare scadono il 28 giugno 2006. |
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(2) |
Per garantire agli allevatori e all’industria dei mangimi un approvvigionamento a prezzi competitivi per l’inizio della campagna 2006/2007, è opportuno continuare a rendere disponibili sul mercato dei cereali le scorte di granturco detenute dagli organismi d’intervento polacco, ungherese, austriaco, slovacco e ceco. |
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(3) |
Nell’ambito di tale proroga non sono state tuttavia precisate le settimane a decorrere dal 28 giugno 2006 nel corso delle quali non saranno effettuate gare. Gli operatori potrebbero quindi in perfetta buona fede presentare offerte nelle settimane suddette, nel corso delle quali non sono previste riunioni del comitato di gestione. |
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(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso i regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. All’articolo 4, paragrafo 1, dei regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 agosto 2006, il 16 agosto 2006 e il 23 agosto 2006, settimane nel corso delle quali non sono effettuate gare.»
2. All’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, dei regolamenti (CE) n. 1164/2005, (CE) n. 1165/2005, (CE) n. 1168/2005, (CE) n. 1700/2005 e (CE) n. 1845/2005, la data «28 giugno 2006» è sostituita dalla data «13 settembre 2006».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 714/2006 (GU L 124 dell’11.5.2006, pag. 11).
(3) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1990/2005 (GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 23).
(4) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 7).
(5) GU L 273 del 19.10.2005, pag. 3.
(6) GU L 296 del 12.11.2005, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 703/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 7).