16.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/3


REGOLAMENTO (CE) N. 871/2006 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2006

recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, della produzione effettiva di cotone non sgranato e della conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone (1),

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (3), dispone che la produzione effettiva per la campagna di commercializzazione in corso è determinata anteriormente al 15 giugno di detta campagna.

(2)

L'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 precisa le condizioni da rispettare affinché il quantitativo prodotto di cotone non sgranato sia contabilizzato come produzione effettiva.

(3)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità greche hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 1 122 445 tonnellate di cotone non sgranato.

(4)

Un quantitativo di 2 844 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2006, non è stato riconosciuto ammissibile all’aiuto dalle autorità greche comporta, secondo le informazioni trasmesse dalle suddette autorità, 603 tonnellate ottenute da superfici dichiarate in modo erroneo nel SIGC ed identificate dai controlli in loco ed incrociati, 41 tonnellate aventi un'umidità eccessiva e che non risultano quindi di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e 2 200 tonnellate che sono state distrutte da incendi.

(5)

L'esclusione dalla produzione effettiva delle 2 200 tonnellate di cotone non sgranato che sono state distrutte da incendi non è giustificata. Inoltre tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere aggiunto al quantitativo di 1 122 445 tonnellate.

(6)

Ne consegue che, in considerazione del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, un quantitativo di 1 124 714 tonnellate deve essere considerato come produzione effettiva greca di cotone non sgranato per la campagna 2005/2006.

(7)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità spagnole hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 355 348 tonnellate di cotone non sgranato.

(8)

Un quantitativo di 1 708 tonnellate di cotone non sgranato che, al 15 maggio 2006, non è stato riconosciuto ammissibile all'aiuto dalle autorità spagnole comporta, secondo le informazioni trasmesse da dette autorità, 1 482 tonnellate per le quali non sono state rispettate le disposizioni nazionali di riduzione delle superfici adottate a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001, 21 tonnellate che non risultano di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento, 75 tonnellate che non sono state dichiarate in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1591/2001 e 120 tonnellate per le quali non sono state rispettate le norme concernenti il contratto di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1051/2001.

(9)

L'esclusione dalla produzione effettiva delle 10 tonnellate di cotone non sgranato per inosservanza delle norme sui contratti così come l’esclusione delle 120 tonnellate che sono state distrutte da incendi non sono giustificate. Inoltre tali quantitativi sono conformi ai criteri previsti dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e devono pertanto essere aggiunti al quantitativo di 355 348 tonnellate.

(10)

Ne consegue che, in considerazione del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, per la campagna 2005/2006 deve essere considerato come produzione effettiva spagnola di cotone non sgranato un quantitativo di 355 482 tonnellate.

(11)

Tenuto conto del criterio di qualità costituito dalla resa in fibre, le autorità portoghesi hanno riconosciuto ammissibili all'aiuto 440 tonnellate di cotone non sgranato ottenute da superfici seminate in Portogallo. Tale quantitativo è conforme ai criteri previsti dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1591/2001 e deve pertanto essere considerato come produzione effettiva portoghese di cotone non sgranato per la campagna 2005/2006.

(12)

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia superi 1 031 000 tonnellate, il prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento venga ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il quantitativo nazionale garantito.

(13)

Inoltre, qualora la somma delle produzioni effettive della Spagna e della Grecia diminuita di 1 031 000 tonnellate sia superiore a 469 000 tonnellate, la riduzione del prezzo di obiettivo del 50 % è aumentata gradualmente secondo le regole previste dall'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001.

(14)

Per la campagna 2005/2006, il superamento del quantitativo nazionale garantito si verifica in Spagna e in Grecia. Per la campagna 2005/2006, la produzione effettiva spagnola si situa al di sotto del quantitativo nazionale garantito aumentato di 113 000 tonnellate. Di conseguenza, la riduzione del prezzo d'obiettivo in Spagna è pari al 50 % della percentuale di superamento. La produzione effettiva greca si colloca al di sotto del quantitativo nazionale garantito aumentato di 356 000 tonnellate. Di conseguenza, la riduzione del prezzo d'obiettivo in Grecia è pari al 50 % della percentuale di superamento.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a:

1 124 714 tonnellate per la Grecia,

355 482 tonnellate per la Spagna,

440 tonnellate per il Portogallo.

2.   L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna 2005/2006 è fissato a:

23,280 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Grecia,

22,748 EUR/100 kg di cotone non sgranato per la Spagna,

0 EUR/100 kg di cotone non sgranato per il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

(2)  GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

(3)  GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).