30.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/4


REGOLAMENTO (CE) N. 796/2006 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2006

recante sospensione degli acquisti di burro al 90 % del prezzo d’intervento ed apertura degli acquisti mediante gara per il periodo che scade al 31 agosto 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 343/2006 della Commissione (2) ha aperto in alcuni Stati membri gli acquisti di burro al 90 % del prezzo d’intervento per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che la Commissione possa sospendere gli acquisti di burro al 90 % del prezzo d’intervento se i quantitativi offerti all’intervento nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2006 superano le 50 000 tonnellate.

(3)

Poiché la soglia delle 50 000 tonnellate è stata raggiunta, occorre sospendere gli acquisti di burro a prezzo fisso. È necessario quindi abrogare il regolamento (CE) n. 343/2006.

(4)

Per poter continuare a sostenere il mercato del burro, occorre autorizzare gli acquisti di burro mediante gara permanente, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, negli Stati membri in cui il prezzo di mercato del burro si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo d’intervento.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure d’intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), definisce le procedure da seguire quando la Commissione decide che gli acquisti di burro debbono essere effettuati mediante gara permanente.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi nella Comunità gli acquisti di burro al 90 % del prezzo d’intervento aperti dal regolamento (CE) n. 343/2006.

Il regolamento (CE) n. 343/2006 è abrogato.

Articolo 2

1.   Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono aperti dal 30 maggio al 31 agosto 2006, negli Stati membri di seguito elencati e secondo le modalità definite nella sezione 3 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999:

Belgio

Repubblica ceca

Germania

Estonia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Lettonia

Lussemburgo

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Finlandia

Svezia

Regno Unito.

2.   La Commissione può modificare l’elenco riportato al paragrafo 1 sulla base dei prezzi di mercato constatati per due settimane consecutive ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 55 del 25.2.2006, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 697/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 29).

(3)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).