20.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 768/2006 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2006
recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2004/36/CE adotta un approccio armonizzato per l’applicazione efficace delle norme internazionali di sicurezza all’interno della Comunità armonizzando le norme e le procedure applicabili alle ispezioni a terra di aeromobili di paesi terzi che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, mediante una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non siano conformi alle norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla raccolta e allo scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate. |
(2) |
Gli obblighi comunitari che incombono agli Stati membri a norma della direttiva 2004/36/CE possono essere assolti in gran parte tramite la loro partecipazione al programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri (Safety Assessment of Foreign Aircraft — SAFA) avviato nel 1996 dalla Conferenza europea dell’aviazione civile (ECAC) e la cui gestione è stata affidata alle autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities — JAA). In particolare, le JAA gestiscono la base di dati del programma SAFA, facilitano la formazione armonizzata degli ispettori e del personale che partecipa al programma e garantiscono l’elaborazione di procedure e di proposte intese a migliorare il programma e i suoi strumenti nonché la comunicazione delle informazioni raccolte. |
(3) |
È necessario migliorare il sistema di raccolta e di scambio delle informazioni previsto dalla direttiva 2004/36/CE designando un unico organismo specializzato incaricato della gestione del sistema SAFA nella Comunità. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea quale unico organismo specializzato incaricato di assistere la Commissione e di prendere le misure necessarie nell’ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento stesso o da altra legislazione comunitaria. |
(5) |
Nel contesto del processo di transizione in corso tra il sistema JAA e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea, è necessario affidare a quest’ultima i compiti relativi al programma SAFA che sono stati finora di competenza delle JAA. Tale trasferimento è inteso a contribuire a rafforzare il programma e a garantirne la continuità. |
(6) |
Al fine di garantire la continuazione del programma SAFA e l’efficacia dello scambio di informazioni relative alla sicurezza degli aeromobili che utilizzano gli aeroporti comunitari, è necessario che il sistema SAFA comunitario sia alimentato dal maggior numero possibile di informazioni, ivi comprese le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita nell’allegato II della direttiva 2004/36/CE. |
(7) |
È necessario che il sistema SAFA comunitario assicuri il mantenimento del valore aggiunto risultante dalla cooperazione operativa e tecnica con organizzazioni internazionali. |
(8) |
Il sistema SAFA comunitario deve anche essere completato da apposite attività volte a stabilire norme comuni per lo svolgimento delle ispezioni a terra, ad esempio il proseguimento della redazione del manuale per le ispezioni a terra e le azioni di formazione elaborate dalle JAA. |
(9) |
È stata riconosciuta la necessità di continuare a favorire il coinvolgimento dei paesi terzi in modo da facilitare il miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile in tutto il territorio europeo. È necessario pertanto incoraggiare e agevolare la partecipazione dei paesi terzi al sistema SAFA comunitario, conformemente agli accordi applicabili, al fine di garantire una transizione senza soluzione di continuità. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3922/1991 (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento, si intende per «sistema SAFA comunitario» il sistema istituito dalla direttiva 2004/36/CE e dal presente regolamento e finalizzato alla raccolta, allo scambio e all’analisi delle informazioni relative alla sicurezza aerea degli aeromobili e degli operatori aerei.
Articolo 2
1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea gestisce e attua gli strumenti e le procedure necessari per la raccolta e lo scambio:
1) |
delle informazioni definite agli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2004/36/CE, |
2) |
delle informazioni fornite dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali con i quali la Comunità ha concluso appositi accordi o da organizzazioni con le quali l’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha concluso appositi accordi a norma dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1592/2002. |
2. La gestione comprende i seguenti compiti:
1) |
raccogliere dagli Stati membri dati relativi ad informazioni in materia di sicurezza sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari; |
2) |
sviluppare, mantenere e aggiornare regolarmente una banca di dati centralizzata contenente:
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3) |
apportare le modifiche e i miglioramenti necessari alla base di dati; |
4) |
analizzare le informazioni contenute nella base di dati centralizzata e le altre informazioni pertinenti relative alla sicurezza degli aeromobili e degli operatori aerei e, su questa base:
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5) |
garantire il collegamento con altre istituzioni e organismi europei, le organizzazioni internazionali e le autorità aeronautiche nazionali per quanto riguarda gli scambi di informazioni; |
6) |
consigliare la Commissione sullo sviluppo e sulla strategia futuri del sistema SAFA comunitario. |
Articolo 3
1. Gli Stati membri introducono immediatamente nella banca di dati centralizzata:
1) |
le relazioni sulle ispezioni a terra di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/36/CE, |
2) |
le relazioni sulle ispezioni a terra non prescritte dalla direttiva 2004/36/CE ma effettuate conformemente alla procedura definita all’allegato II della direttiva 2004/36/CE. |
2. Gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea per la sicurezza aerea ogni informazione utile per l’applicazione della direttiva 2004/36/CE e per l’esecuzione da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea dei compiti assegnatile dal presente regolamento, comprese le informazioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/36/CE.
Articolo 4
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea:
1) |
presenta alla Commissione una proposta di manuale delle procedure di ispezioni a terra, e, se necessario, proposte di approfondimento e aggiornamento del manuale e degli allegati della direttiva 2004/36/CE; |
2) |
elabora programmi di formazione e favorisce l’organizzazione e l’attuazione di corsi di formazione e di seminari per gli ispettori allo scopo di migliorare la comprensione del sistema SAFA comunitario e raggiungere uno standard comune per lo svolgimento delle ispezioni a terra; |
3) |
facilita e coordina un programma di scambio degli ispettori inteso a permettere agli ispettori di acquisire esperienza pratica e contribuire all’armonizzazione delle procedure. |
Articolo 5
1. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea redige annualmente e trasmette alla Commissione:
1) |
una relazione sul sistema SAFA comunitario contenente, almeno, le informazioni seguenti:
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2) |
una proposta di relazione informativa di sintesi accessibile al pubblico contenente un’analisi di tutte le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/36/CE. |
2. La Commissione consulta, a norma della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/36/CE, il comitato della sicurezza aerea con riferimento alla relazione sul sistema SAFA comunitario di cui al paragrafo 1, primo comma.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2006.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76.
(2) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7).
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).