9.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/3


REGOLAMENTO (CE) N. 701/2006 DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2006

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1), in particolare l’articolo 4, terzo comma e l’articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere della Banca centrale europea (2), richiesto a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA») sono dati armonizzati sull’inflazione necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per svolgere le loro funzioni in conformità dell’articolo 121 del trattato. Gli IPCA sono intesi ad agevolare i raffronti internazionali dell’inflazione dei prezzi al consumo e costituiscono indicatori importanti per la gestione della politica monetaria.

(2)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95 ciascuno Stato membro, nel contesto dell’attuazione di tale regolamento, è tenuto a produrre un IPCA a decorrere dall’indice del gennaio 1997.

(3)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 dispone che l'IPCA si basi sui prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (3) definisce la copertura degli IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa monetaria per i consumi finali delle famiglie sostenuta nel territorio economico dello Stato membro in uno dei periodi di tempo confrontati o in entrambi.

(5)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1749/96 prevede che gli IPCA siano elaborati sulla base di campioni mirati che comportano prezzi sufficienti all'interno di ogni aggregato elementare per tener conto della variazione di prezzo nella popolazione.

(6)

Le differenze tra i periodi di rilevazione dei prezzi possono comportare significative differenze nella stima della variazione dei prezzi relativa ai periodi di tempo raffrontati.

(7)

Occorre pertanto un’impostazione armonizzata per la copertura temporale degli IPCA, in modo che gli IPCA così ottenuti rispettino le prescrizioni in tema di comparabilità, affidabilità e pertinenza di cui all’articolo 4, terzo comma e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

(8)

Per l'elaborazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM) e dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) è necessaria una concezione armonizzata della copertura temporale degli IPCA. Questo non dovrebbe tuttavia impedire la diffusione di IPCA provvisori o di stime rapide dell’IPCA sulla variazione media dei prezzi basate su parte delle informazioni sui prezzi registrate nel mese cui si riferisce l’indice considerato.

(9)

A norma del regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (4) le modifiche del sistema di norme armonizzate non dovrebbero richiedere revisioni, tuttavia, se necessario, vanno effettuate stime dell’impatto sui tassi di variazione annui dell'IPCA.

(10)

Il Comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Scopo del presente regolamento è definire norme minime relative ai periodi di rilevazione dei prezzi, al fine di migliorare le comparabilità, l’affidabilità e la pertinenza dell'IPCA.

Articolo 2

Rappresentazione

L’IPCA è una statistica basata su un campione che rappresenta la variazione media dei prezzi tra il mese civile dell’indice considerato e il periodo al quale è raffrontato.

Articolo 3

Norme minime per la rilevazione dei prezzi

1.   I prezzi sono rilevati durante un periodo minimo di una settimana lavorativa alla o verso la metà del mese civile cui si riferisce l’indice.

2.   Nel caso di prodotti caratterizzati da variazioni dei prezzi drastiche e irregolari la rilevazione dei prezzi va inoltre estesa a più di una settimana lavorativa.

Questa norma si applica in particolare ai seguenti prodotti:

a)

prodotti energetici; e

b)

prodotti freschi, quali frutta e verdura.

Articolo 4

Modalità di attuazione

Le disposizioni del presente regolamento sono attuate entro il dicembre 2007 e prendono effetto con l’indice del gennaio 2008.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)  GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  Parere del 27 febbraio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1708/2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

(4)  GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49.

(5)  GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.