6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/14


REGOLAMENTO (CE) N. 695/2006 DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito: «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Inchiesta precedente

(1)

Con il regolamento (CE) n. 397/2004 (2) (di seguito «il regolamento definitivo») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 13,1 % sulle importazioni di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria del Pakistan.

(2)

Il dazio è stato istituito sulla base dei dati disponibili, dal momento che è risultato impossibile verificare, nel corso della visita in loco, dati e cifre assai poco plausibili indicati nelle risposte al questionario trasmesse dalle sei società selezionate per il campione. Le circostanze che hanno determinato questa decisione sono le seguenti: nel corso delle verifiche presso la seconda società la Commissione ha ricevuto una lettera con minacce di morte rivolte ai funzionari che stavano eseguendo tali verifiche. Dato il carattere specifico e personale della lettera in questione, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero le condizioni necessarie per effettuare gli accertamenti e che tali circostanze costituissero un serio ostacolo allo svolgimento dell'inchiesta. Di conseguenza, le visite di verifica hanno dovuto essere interrotte.

(3)

Nel periodo successivo all'istituzione delle misure antidumping la Commissione ha ricevuto informazioni sufficienti a dimostrare che le condizioni di sicurezza erano mutate, cioè che erano stati rimossi gli ostacoli allo svolgimento delle visite di verifica. La Commissione ha deciso, pertanto, di avviare un riesame intermedio, limitato all'analisi degli aspetti relativi al dumping, onde riesaminare le risultanze sulla base di dati scrupolosamente verificati e in grado di fornire un quadro più preciso della situazione degli esportatori pakistani.

2.   Apertura

(4)

Il 3 agosto 2004 la Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo (3), annunciava l’apertura d’ufficio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, di un riesame intermedio parziale, limitato al dumping, delle misure antidumping istituite dal regolamento definitivo.

(5)

La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell’inchiesta ai produttori esportatori e agli importatori notoriamente interessati e alle loro associazioni note, nonché alle autorità pakistane e alle associazioni di produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(6)

Un certo numero di produttori esportatori e la Pakistan Bedwear Exporters Association, una delle varie associazioni di produttori di biancheria da letto del Pakistan, come pure l’associazione dei produttori comunitari (Eurocoton), che nell'inchiesta iniziale era il denunciante, hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito dimostrando di avere particolari motivi per presentare tale domanda.

3.   Campionamento

(7)

Considerato il numero assai elevato di produttori esportatori e di importatori interessati dalla presente inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

(8)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, gli importatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a manifestarsi presso la Commissione e a fornire, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre provveduto a consultare in merito alla selezione del campione per gli esportatori le autorità del Pakistan e le associazioni di produttori/esportatori che si sono manifestate.

(9)

Previo esame delle informazioni presentate, si è deciso che il campionamento era necessario soltanto nel caso degli esportatori. In totale, 110 società hanno risposto al questionario per il campionamento entro il termine previsto e hanno fornito le informazioni richieste. Tuttavia, 11 di queste società non hanno prodotto né esportato il prodotto in esame e, pertanto, non hanno potuto essere considerate parti interessate nel quadro dell'inchiesta. Inoltre, una società ha offerto una collaborazione solo parziale, dal momento che non ha fornito i dati relativi ai suoi volumi di produzione. La Commissione ha quindi considerato che, in totale, 98 società abbiano collaborato all’inchiesta.

(10)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione è stato selezionato sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni dal Pakistan nella Comunità che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

(11)

La Commissione ha informato le autorità pakistane e le associazioni di produttori/esportatori che intendeva selezionare un campione composto di otto società, pari al 31 % delle esportazioni dal Pakistan verso la Comunità. Le autorità del Pakistan e un’associazione di esportatori si sono però opposte e hanno chiesto di limitare il campione a sei società, cioè di utilizzare lo stesso campione dell'inchiesta precedente.

(12)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, dopo aver valutato tali osservazioni, la Commissione ha deciso in ultima analisi che, ai fini della massima rappresentatività possibile del campione, era opportuno includervi otto società, dal momento che (i) ciò consentiva di inserire un volume maggiore di esportazioni, ivi comprese quelle realizzate da aziende che avevano registrato anche vendite sul mercato interno; e (ii) era possibile esaminare queste otto società entro il periodo di tempo disponibile.

4.   Esame individuale

(13)

È stata presentata richiesta di determinazione di un margine di dumping individuale da parte di 22 società che non sono state inserite nel campione. Tuttavia, considerato il numero elevato di richieste e il volume dei dati da esaminare (per via, tra l’altro, dell’ampia gamma di tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta), si è ritenuto che l'esame dei singoli casi sarebbe risultato indebitamente gravoso, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, e tale quindi da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Le richieste di determinazione di margini individuali, quindi, non sono state prese in esame.

5.   Inchiesta

(14)

La Commissione ha inviato i questionari alle società selezionate per il campione e gli otto produttori esportatori inseriti nel campione hanno tutti rispedito il questionario debitamente compilato. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta. Date le particolari difficoltà incontrate in materia di sicurezza, tuttavia, si è deciso di non effettuare le visite di verifica presso le sedi delle società in questione; il controllo sui dati forniti si è invece svolto in un paese terzo — in questo caso gli Emirati arabi uniti («EAU») — mediante l’impiego di sistemi di comunicazione con le sedi centrali delle aziende oggetto dell'inchiesta. Grazie a questi sistemi è stato possibile ricevere tutti i documenti richiesti senza ritardi di trasmissione. Sono stati verificati i dati forniti dalle seguenti società:

 

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi,

 

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi,

 

Yunus Textile Mills, Karachi,

 

Chenab Ltd, Faisalabad,

 

Nishat Mills Ltd, Faisalabad,

 

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi,

 

Lucky Textile Mills, Karachi,

 

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi.

(15)

L'industria comunitaria ha sostenuto che l'inchiesta avrebbe dovuto essere chiusa, dal momento che le condizioni di sicurezza in Pakistan non erano migliorate; secondo l’industria, quindi, i controlli non avrebbero dovuto essere svolti negli EAU. Si deve osservare che le informazioni fornite nel corso di tali verifiche hanno consentito, in ogni caso, di determinare il livello di dumping. Tuttavia, le osservazioni dell’industria comunitaria a questo proposito sono state prese in considerazione nel valutare il carattere duraturo del mutamento di circostanze (cfr. il considerando 64).

(16)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(17)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso di cui all’inchiesta iniziale: biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata, originaria del Pakistan, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302229019), 6302 31 00 (codice TARIC 6302310090) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302329019) (di seguito «il prodotto in esame»). La biancheria da letto comprende le lenzuola (con angoli o piane), i copripiumino e le federe, confezionati per la vendita separatamente o in «set» (cioè in serie o insiemi coordinati).

(18)

I tessuti di fibre di cotone utilizzati per produrre biancheria da letto sono identificati da due coppie di numeri. La prima indica il numero (o il peso) dei filati utilizzati rispettivamente per l'ordito e per la trama. La seconda indica il numero di fili per centimetro o per pollice rispettivamente dell'ordito e della trama.

(19)

I tessuti sono imbianchiti, tinti o stampati e vengono poi tagliati e cuciti per confezionare lenzuola piane, lenzuola con angoli, copripiumini e federe di dimensioni diverse. Il prodotto finale è confezionato per la vendita separatamente o in «set» (cioè in serie o insiemi coordinati).

(20)

Benché i tipi di prodotto possano essere diversi a causa delle differenze, tra l'altro, di tessitura, finitura, presentazione, dimensioni e imballaggio, essi possono essere considerati un prodotto unico ai fini della presente inchiesta di riesame, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e hanno sostanzialmente lo stesso impiego.

(21)

Diversi esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno contestato questa definizione del prodotto, senza tuttavia presentare alcuna prova a sostegno della loro tesi. Le loro obiezioni, pertanto, sono state respinte.

2.   Prodotto simile

(22)

Come era emerso nell’inchiesta iniziale, si è accertato che il prodotto in esame e la biancheria da letto prodotta e venduta sul mercato interno del Pakistan presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Di conseguenza, questi prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(23)

Alcuni esportatori che hanno collaborato all’inchiesta hanno affermato che il prodotto in esame e la biancheria da letto venduta sul mercato interno del Pakistan costituirebbero prodotti diversi tra loro, dal momento che non presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Questa tesi, tuttavia, non è stata corroborata da prove a sostegno e, pertanto, è stata respinta.

C.   DUMPING

1.   Valore normale

(24)

Il valore normale è stato calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento di base. Si è quindi stabilito in primo luogo, per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, se le sue vendite totali del prodotto simile realizzate sul mercato interno fossero rappresentative rispetto alle sue esportazioni totali verso la Comunità del prodotto in esame. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, si è accertato, per quanto riguarda una delle società incluse nel campione, che le sue vendite del prodotto simile sul mercato interno sono rappresentative, in quanto il volume di tali vendite sul mercato interno è superiore al 5 % del volume totale delle sue esportazioni nella Comunità.

(25)

Oltre a questo esportatore che aveva registrato vendite rappresentative sul mercato interno per un volume superiore al 5 % del volume delle sue esportazioni, anche altri tre esportatori inseriti nel campione avevano registrato vendite sul mercato interno del prodotto in esame, il cui volume però equivaleva, rispettivamente, al 2,2 %, allo 0,5 % e allo 0,2 % del volume delle esportazioni di prodotto in esame nella Comunità. Dopo un attento esame delle caratteristiche del mercato interno e dell’organizzazione delle vendite delle tre società in questione, si è giunti alla conclusione che tali vendite erano trascurabili e non potevano essere considerate rappresentative a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.

(26)

Nel caso del produttore esportatore che aveva registrato vendite totali sul mercato interno rappresentative, si è poi stabilito se i tipi di biancheria da letto venduti sul mercato interno fossero identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto sul mercato interno a clienti indipendenti durante il periodo dell'inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo identico o direttamente comparabile venduto per l'esportazione nella Comunità.

(27)

Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno della società in questione potessero considerarsi realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali. Per i tipi di prodotto il cui prezzo medio ponderato era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato in base al prezzo medio ponderato effettivamente corrisposto per le vendite totali sul mercato interno di quel determinato tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che tali vendite fossero o no remunerative. Per i tipi di prodotto il cui prezzo medio ponderato era inferiore al costo di produzione, si è ritenuto che il valore normale dovesse essere costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(28)

La società aveva obiettato che le sue vendite non erano state realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali, affermando che gli scampoli venduti sul mercato interno non potevano ritenersi prodotti comparabili ai prodotti venduti per l’esportazione. L’inchiesta ha permesso di accertare che gli scampoli erano quantitativi eccedentari di biancheria da letto fabbricati per l’esportazione e che, di conseguenza, i prodotti venduti sul mercato interno e quelli per l’esportazione sono comparabili. Pertanto, si ritiene che le vendite sul mercato interno della società in questione siano rappresentative e siano state realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali.

(29)

Il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il margine di utile, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(30)

A questo riguardo, la società ha sostenuto che l’importo relativo alle SGAV e al margine di utile dovrebbe essere calcolato sulla base di tutte le transazioni effettuate: considerata la vastissima gamma di prodotti disponibili (l’azienda ha fornito dati relativi a oltre 500 tipi di prodotti diversi), infatti, risulterebbe impossibile determinare con dati attendibili se una determinata transazione è remunerativa o no. È effettivamente vero che nella definizione del prodotto in esame rientra un'ampia gamma di tipi diversi tra loro per dimensioni, design, colori, tessuti ecc. Nel calcolo dei costi di produzione per i vari tipi di prodotto, i metodi generali di ripartizione dei costi utilizzati dall'azienda comportano inesattezze chiaramente non spiegabili con le sole difficoltà che si incontrano di solito nei casi relativi a prodotti complessi. Si è quindi ritenuto che l’importo delle SGAV e del margine di utile usato per costruire il valore normale dovesse essere calcolato sulla base di tutte le transazioni per la totalità delle vendite sul mercato interno del prodotto in esame.

(31)

L’industria comunitaria ha contestato il metodo applicato per la società in questione, sostenendo che per calcolare la percentuale di utile realizzata dall’azienda nell'ambito di normali operazioni commerciali si sarebbero dovute utilizzare unicamente le transazioni remunerative. L’obiezione è stata respinta, poiché, per i motivi illustrati al considerando 30, non è possibile determinare con certezza e in modo attendibile se una determinata transazione è remunerativa o no. Non solo, ma si è accertato che, nel complesso, le transazioni erano state realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali.

(32)

Nel caso dei restanti sette produttori esportatori inclusi nel campione il valore normale ha dovuto essere costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che nessuna di queste aziende aveva registrato vendite sul mercato interno rappresentative. Per tutti e sette questi esportatori, pertanto, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità — apportando se necessario a tali costi una correzione, come viene spiegato al considerando 36 — un congruo importo per le SGAV e il margine di utile. Non è stato possibile calcolare gli importi relativi alle SGAV e all’utile in base alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, in quanto una sola azienda aveva registrato vendite sul mercato interno rappresentative. Non è stato possibile calcolarli neppure a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, dato che gli esportatori in questione non avevano registrato vendite rappresentative, nell'ambito di normali operazioni commerciali, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

(33)

Gli importi delle SGAV e del margine di utile sono stati quindi determinati, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, sulla base della media ponderata delle SGAV sostenute e dell’utile realizzato dall’unica società che aveva registrato vendite sul mercato interno rappresentative e dalle due società che avevano registrato vendite sul mercato interno per un volume pari, rispettivamente, al 2,2 % e allo 0,2 %. Si è infatti ritenuto che le vendite sul mercato interno realizzate da queste due ultime aziende, pur non essendo sufficientemente rappresentative affinché si potesse ricorrere ai prezzi applicati dalle aziende stesse sul mercato interno per calcolare il valore normale delle loro vendite, fornissero però sufficienti garanzie per poter considerare attendibili i relativi importi delle SGAV e del margine di utile ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base. Non sono invece stati presi in considerazione gli importi delle SGAV e del margine di utile della terza società con vendite sul mercato interno risultate non rappresentative (cfr. il considerando 25), dato che per quanto riguardava tali vendite l’azienda aveva dichiarato gravi perdite finanziarie.

(34)

Una società ha affermato che nel calcolare l'importo delle sue SGAV la Commissione dovrebbe applicare le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base: secondo l’azienda, nel calcolo si dovrebbero utilizzare le SGAV relative a tutte le sue vendite di prodotti sul mercato interno, dal momento che si tratta di prodotti simili al prodotto in esame in quanto appartenenti alla stessa categoria generale. La richiesta è stata respinta poiché si è accertato che le vendite di prodotti che, secondo l’azienda, apparterrebbero alla stessa categoria generale in cui rientra la biancheria da letto erano in realtà costituite, per la maggior parte, da panno grezzo, cioè da un prodotto intermedio venduto a utilizzatori industriali e non da un prodotto di consumo quale è la biancheria da letto.

(35)

La società ha sostenuto inoltre che, qualora venisse comunque applicato l’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, si dovrebbero perlomeno utilizzare nel calcolo gli importi delle SGAV e dell’utile registrati dall’azienda stessa. Ha sottolineato infatti che per costruire il valore normale sono stati utilizzati, in larga misura, le SGAV e il margine di utile di una società con una struttura diversa, paragonabile secondo l’azienda in questione a un grande magazzino. Si deve osservare, tuttavia, che le vendite della società che ha presentato tale richiesta sono costituite da prodotti che non appartengono affatto alla stessa categoria generale del prodotto in esame e che, per di più, ammontano a quantitativi molto modesti: non è opportuno, pertanto, utilizzare per il calcolo importi relativi a SGAV e margine di utile determinati sulla base di dati così poco significativi.

(36)

Alcune società incluse nel campione avevano inserito nelle SGAV diverse voci di spesa che avrebbero invece dovuto indicare tra i costi di produzione: le voci in questione sono state quindi riattribuite ai costi di produzione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Sono presi inoltre in considerazione gli elementi di prova comunicati sulla corretta ripartizione dei costi, a condizione che sia dimostrato che tali metodi sono tradizionalmente utilizzati. Nel caso di cinque società incluse nel campione la ripartizione dei costi indicata nelle risposte al questionario era stata fatta ad hoc, cioè ai fini dell'inchiesta: tale metodo di ripartizione non ha potuto essere considerato adeguato poiché non era coerente con i conti sottoposti a revisione contabile delle società in questione. Sono pertanto stati applicati degli adeguamenti affinché l’importo dei costi di produzione risultasse più coerente con i conti sottoposti a revisione contabile delle aziende.

(37)

Si sono individuate le diverse voci di costo comprese nei costi di produzione di queste cinque aziende e si è quindi calcolata la percentuale rappresentata dal prodotto in esame sul fatturato totale di ciascuna delle società. A seconda dei dati verificabili di cui era possibile disporre, per calcolare i costi di produzione relativi al prodotto in esame tale percentuale è stata applicata al valore di ciascuna delle voci di costo oppure al valore dei costi totali indicati nei conti sottoposti a revisione contabile delle società.

(38)

Nel caso di una società l’adeguamento descritto al considerando 37 è stato applicato in modo da tener conto della notevolissima differenza tra la struttura dei costi relativa al prodotto «biancheria da letto» e quella riguardante l'altro prodotto (filati) che rappresenta una quota importante delle vendite della società in questione. Il fatto che nella risposta al questionario l’azienda avesse indicato una serie di dati — in modo tale che potessero essere verificati — che consentivano una più esatta ripartizione dei costi tra queste due categorie di prodotti ha reso possibile una più accurata ripartizione sulla base del fatturato, la quale a sua volta ha permesso di attribuire più adeguatamente i costi di produzione.

(39)

L’industria comunitaria ha contestato il metodo applicato per l’azienda in questione, sostenendo che all’interno di quest’ultima non esisteva un sistema di ripartizione dei costi tradizionalmente utilizzato. L’obiezione è stata però respinta, dal momento che la ripartizione dei costi illustrata al considerando 38 non si è basata sulla ripartizione fornita dall'azienda, bensì su dati contabili periodicamente elaborati dalla società e sottoposti a verifica.

(40)

Nel caso di un’altra società è stato poi applicato un ulteriore adeguamento. Poiché gli impianti di produzione dell’azienda sono ubicati in due siti distinti, in uno solo dei quali viene prodotta la biancheria da letto, la Commissione ha ritenuto che il metodo più adeguato consistesse nell’utilizzare unicamente i dati relativi al sito in cui tale prodotto è fabbricato.

(41)

Qualche altra società ha chiesto l'applicazione di ulteriori adeguamenti al calcolo di ripartizione dei costi effettuato dalle istituzioni comunitarie; tuttavia, il metodo di ripartizione dei costi sulla base del fatturato non consente di applicare un metodo diverso e specifico limitatamente a poche voci di costo isolate, a meno che non sia possibile dimostrare che un simile metodo può essere applicato esclusivamente alle voci in questione. Visto che in questo caso non era possibile dimostrarlo e che, come ricordato al considerando 32, i dati e gli elementi di prova forniti da queste aziende in merito ai rispettivi costi di produzione non sono stati ritenuti attendibili, le suddette richieste di ulteriori adeguamenti sono state respinte.

(42)

Nel caso di un'altra società i costi di produzione sono stati calcolati detraendo dal fatturato gli importi dell’utile e delle SGAV che erano stati accertati nel corso della visita di verifica.

(43)

Per le altre due società si è accertato che i costi di produzione erano, in generale, attendibili, benché si siano dovute apportare alcune correzioni sulla base delle informazioni raccolte nel corso della visita di verifica.

(44)

Taluni produttori esportatori inclusi nel campione hanno affermato che il costo della materia prima (principalmente panno grezzo) da essi indicato tra i costi di produzione comprendeva già determinate SGAV. Dato che non si trattava di società pienamente integrate, visto che alcune delle fasi di trasformazione erano esternalizzate, i produttori esportatori hanno dichiarato che queste SGAV dovevano essere detratte dai costi di produzione per evitare una doppia contabilizzazione. Tuttavia, va osservato che i valori normali hanno dovuto essere costruiti ricorrendo agli importi delle SGAV e del margine di utile dell’unica società che aveva registrato vendite sul mercato interno rappresentative e delle due aziende che avevano registrato vendite sul mercato interno per un volume pari, rispettivamente, al 2,2 % e allo 0,2 %, e che questi tre esportatori acquistavano essi stessi la quasi totalità del panno grezzo. Occorre poi sottolineare che se per ogni acquisto di materia prima il prezzo corrisposto comprende effettivamente talune spese SGAV, si tratta però di costi del fornitore e non di SGAV sostenute dall’esportatore in questione. L’affermazione di cui sopra è stata quindi respinta.

2.   Prezzo all'esportazione

(45)

Sette dei produttori esportatori inclusi nel campione hanno effettuato la totalità delle loro vendite per l'esportazione nella Comunità direttamente a clienti indipendenti. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, i loro prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da questi clienti indipendenti della Comunità.

(46)

L’ottavo e ultimo produttore esportatore incluso nel campione aveva un importatore collegato nella Comunità. I prezzi delle sue esportazioni sono stati costruiti in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta a un acquirente indipendente, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(47)

Tuttavia, come richiesto da un certo numero di società, le vendite all'esportazione di scorte declassate e le vendite consegnate mediante trasporto aereo delle merci (su base CIF o C&F) sono state escluse dai calcoli relativi al dumping, in quanto si tratta di vendite non realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Esse rappresentavano una quota trascurabile (meno del 2 %) del totale delle vendite all'esportazione comunicate.

(48)

L’industria comunitaria ha contestato l’esclusione dal calcolo del dumping delle esportazioni di scorte declassate e delle vendite consegnate mediante trasporto aereo, asserendo che il mezzo di trasporto delle merci utilizzato non costituiva un criterio per stabilire se una vendita era stata effettuata nell’ambito di normali operazioni commerciali; sosteneva pertanto che occorreva tener conto delle esportazioni in questione se vendite di questo tipo erano un fenomeno relativamente comune nel settore interessato. L’obiezione è stata respinta: infatti, sebbene la maggior parte delle aziende abbiano registrato vendite di scorte declassate e vendite consegnate mediante trasporto aereo, non si può affermare che vendite simili siano relativamente comuni nel settore interessato se si considerano i volumi estremamente modesti di merci vendute mediante trasporto aereo e di vendite di scorte declassate menzionati al considerando 47.

3.   Confronto

(49)

Ai fini di un equo confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati concessi opportuni adeguamenti per gli oneri all'importazione e le imposte indirette, gli sconti e le riduzioni, il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, il credito, le commissioni, i tassi di interesse e le conversioni valutarie, a condizione che fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova verificati. Si è inoltre applicato un adeguamento relativo allo stadio commerciale per tener conto del fatto che le vendite sul mercato interno sono state effettuate direttamente ai clienti finali, mentre le esportazioni sono state effettuate a operatori commerciali, dettaglianti e distributori.

(50)

Un esportatore ha contestato l’adeguamento applicato per le commissioni, affermando che l’operatore commerciale collegato che, in base agli accertamenti della Commissione, svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente remunerato con commissioni, in realtà era semplicemente un’estensione del reparto esportazioni dell’azienda e non un operatore che svolgeva attività commerciali in proprio. L’obiezione è stata respinta e l'adeguamento applicato è stato confermato; si è infatti appurato che l'operatore commerciale collegato in questione non solo svolgeva effettivamente attività di vendita in proprio (ad esempio l’acquisizione e la gestione di una parte del regime dei contingenti) che l’esportatore non era in grado di svolgere ma che, per farlo, sosteneva costi piuttosto elevati. Inoltre, per le sue attività relative alle vendite del prodotto in esame nella Comunità l’operatore otteneva un significativo ricarico di prezzo, il che sostanzialmente non è diverso da una commissione.

(51)

Diversi esportatori hanno chiesto l’applicazione di ulteriori adeguamenti per le spese bancarie e il costo del credito, affermando che di solito per il pagamento gli utilizzatori finali sul mercato interno ricorrevano alle carte di credito. La richiesta è stata però respinta, dal momento che dall’inchiesta è emerso che, per le aziende che ne avevano registrate, le vendite sul mercato interno agli utilizzatori finali erano avvenute dietro pagamento in contanti.

(52)

Una società ha chiesto un adeguamento per un aumento dei prezzi del cotone registrato durante il PI. L’aumento, tuttavia, era dovuto a un rialzo dei prezzi sul mercato mondiale e, pertanto, non era un fenomeno limitato al solo Pakistan. Per di più, l’aumento dei prezzi del cotone ha riguardato, al massimo, un trimestre del periodo dell’inchiesta, mentre le vendite del prodotto in esame si sono verificate durante l'intero PI. Inoltre l’aumento dei prezzi era soltanto temporaneo nel senso che i prezzi sul mercato mondiale sono fluttuanti, un fenomeno normale per questo tipo di materia prima: tali fluttuazioni dei prezzi delle materie prime devono essere considerati come un fattore normale delle operazioni commerciali. Infine, dai dati forniti dalla società sui prezzi degli acquisti di cotone per il periodo 1997-2005 (in rupie pakistane) emerge un andamento al ribasso, con i prezzi più elevati registrati nel 1997. Se si verificano fluttuazioni sostanziali di un determinato fattore produttivo, il problema può normalmente essere risolto effettuando un confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione su base mensile o trimestrale. La società, tuttavia, non ha presentato una richiesta in tal senso e, pertanto, la sua domanda di adeguamento per l’aumento dei prezzi del cotone è stata respinta.

(53)

Tutte le società hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Le richieste di adeguamenti di questo tipo erano state accolte nel quadro dell’inchiesta iniziale nella misura in cui gli oneri erano stati effettivamente sostenuti per il prodotto simile e per i materiali in esso fisicamente incorporati, se destinati al consumo nel paese esportatore, e rimborsati per quanto riguarda il prodotto esportato nella Comunità. Nel corso della presente inchiesta è emerso che gli importi rimborsati dal governo pakistano erano di gran lunga superiori agli oneri all'importazione e alle imposte indirette effettivamente pagati dalle società sui materiali incorporati nel prodotto in esame.

(54)

Gli esportatori inclusi nel campione hanno dichiarato che il governo pakistano aveva introdotto un nuovo sistema per il calcolo del rimborso dei dazi all’importazione corrisposti dai produttori esportatori e che, nel quadro di questo nuovo sistema, vengono applicati determinati criteri per calcolare l’importo rimborsabile.

(55)

Si è esaminato il nuovo sistema per chiarire se si potesse stabilire una relazione diretta tra il dazio pagato dai produttori esportatori e i materiali fisicamente incorporati nel prodotto simile destinato al consumo nel paese esportatore. Nei casi in cui gli esportatori inclusi nel campione sono stati in grado di dimostrare che i dazi all'importazione erano stati effettivamente rimborsati, le istituzioni comunitarie hanno accolto, se del caso, la richiesta di adeguamento per il valore normale nella misura in cui gli oneri erano stati effettivamente sostenuti per il prodotto simile e per i materiali in esso fisicamente incorporati, se destinati al consumo nel paese esportatore, e rimborsati per quanto riguarda il prodotto esportato nella Comunità.

4.   Margini di dumping

(56)

Nel caso dei produttori esportatori inclusi nel campione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i margini di dumping individuali sono stati determinati in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.

(57)

I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Yunus Textile Mills, Karachi

8,5 %

Lucky Textile Mills, Karachi

7,2 %

Nishat Mills Ltd, Faisalabad

6,1 %

Chenab Ltd, Faisalabad

5,7 %

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

5,6 %

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

3,9 %

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

3,5 %

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

1,3 %

(58)

In conformità dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione conclude che il margine di dumping della Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd è irrilevante, essendo inferiore al 2 %.

(59)

Nel caso delle società che hanno collaborato all’inchiesta e che non sono state inserite nel campione, il margine di dumping è stato determinato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, in base al margine di dumping medio ponderato calcolato per le società incluse nel campione. Tale margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 5,8 %.

(60)

Parecchi esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e che non sono stati inseriti nel campione hanno dichiarato di ritenere discriminatorio che non venisse attribuito loro il dazio più basso ma, invece, il dazio medio ponderato delle società incluse nel campione. Va ricordato che, nel quadro della presente inchiesta, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, otto esportatori sono stati selezionati per far parte del campione. Le conclusioni elaborate sulla base dei dati forniti da questi esportatori sono considerate rappresentative per l'intera industria pakistana della biancheria da letto. Per quanto riguarda il dazio da applicare agli esportatori non inclusi nel campione, l’applicazione del dazio più basso calcolato per una delle società che fanno parte del campione invece del dazio medio ponderato sarebbe contraria all'obiettivo del metodo del campionamento, dato che il dazio medio ponderato è con tutta evidenza un valore più rappresentativo dell’intera industria. In ogni caso, a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, il dazio antidumping applicabile alle importazioni realizzate dagli esportatori che si sono manifestati presso la Commissione ma che non sono stati inseriti nel campione non dev’essere superiore alla media ponderata del margine di dumping stabilita per le parti incluse nel campione, ed è pertanto prassi consolidata delle istituzioni comunitarie applicare il margine medio ponderato. Alla luce di queste considerazioni, l’obiezione è stata respinta.

(61)

Per calcolare il margine di dumping residuo, è stato prima determinato il livello di collaborazione. Dal confronto tra i dati statistici di Eurostat relativi alle importazioni originarie del Pakistan e le risposte al questionario per il campionamento è emerso un livello elevato di collaborazione (superiore all’80 %). Pertanto, e dato che non vi erano indicazioni che le altre società avessero praticato il dumping a un livello inferiore, si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per le altre società, che non avevano collaborato all'inchiesta, al livello del margine di dumping più elevato accertato per le società incluse nel campione. Tale metodo è conforme alla prassi usuale delle istituzioni comunitarie e, inoltre, la sua applicazione è stata ritenuta necessaria per non incoraggiare i produttori esportatori a non collaborare. L’aliquota del margine di dumping residuo così calcolata è pari all’8,5 %.

(62)

Alcune società che si è ritenuto non avessero collaborato all'inchiesta hanno dichiarato di aver compilato e debitamente rispedito il questionario per il campionamento entro il termine previsto, direttamente alla Commissione o attraverso le loro rispettive associazioni. È stato perciò chiesto a queste aziende di fornire la prova dell'avvenuto invio del formulario per il campionamento, direttamente o indirettamente, entro le scadenze fissate dalla Commissione, ma poiché nessuna di esse è stata in grado di presentare prove sufficienti al riguardo, le loro contestazioni sono state respinte.

5.   Carattere duraturo del mutamento di circostanze

(63)

Scopo del riesame svolto nel quadro della presente inchiesta era basare le conclusioni sui risultati scaturiti dalla verifica dei dati, verifica resa possibile, in linea di principio, in seguito al mutamento di circostanze per quanto riguardava le condizioni di sicurezza. Non vi sono indicazioni che le nuove conclusioni risultanti da tale verifica non siano di carattere duraturo.

(64)

Va ricordato, tuttavia, che dato che permanevano alcune difficoltà in materia di sicurezza, i controlli sono stati effettuati negli Emirati arabi uniti. Malgrado i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta si siano adoperati per il buon esito dei controlli, una verifica svolta in un paese terzo non è conforme alla prassi usuale, poiché i funzionari della Commissione incaricati dell’inchiesta non hanno avuto un accesso diretto e incondizionato ai documenti contabili e ai sistemi di contabilità degli esportatori. Di conseguenza, sebbene i risultati di tale verifica siano sufficientemente attendibili per giustificare la modifica del livello dei dazi antidumping, le istituzioni comunitarie potranno, di loro iniziativa o dietro richiesta delle parti interessate, riesaminare i dazi antidumping modificati qualora fonti di informazione a loro disposizione mettano in luce una qualche modifica, discrepanza o inesattezza delle risultanze verificate nel paese terzo.

6.   Conclusioni

(65)

Sulla scorta di quanto precede, è opportuno modificare le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie del Pakistan onde tener conto dei nuovi margini di dumping accertati.

(66)

In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, l'importo dei dazi non deve superare il margine di dumping accertato, ma deve essere inferiore a tale margine qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria. Dal momento che il presente riesame intermedio è limitato all'analisi degli aspetti relativi al dumping, il livello dei dazi imposti non deve essere superiore al livello di pregiudizio accertato nel corso dell'inchiesta iniziale.

(67)

Come spiegato al considerando 134 del regolamento definitivo, il margine di dumping stabilito nell’inchiesta iniziale era inferiore al livello necessario per eliminare il pregiudizio calcolato in via definitiva, e, pertanto, il dazio antidumping definitivo era stato basato su tale margine di dumping risultato inferiore, pari al 13,1 %. Dal momento che i margini di dumping accertati nell’ambito del presente riesame intermedio risultano pur sempre inferiori al margine di pregiudizio, i dazi antidumping modificati devono basarsi anch’essi su tali margini di dumping risultati inferiori.

(68)

Il livello dei dazi deve pertanto essere fissato al livello dei margini di dumping accertati, tranne nel caso di una società il cui margine di dumping è risultato irrilevante (come viene spiegato al considerando 58):

a)   

Per gli esportatori inclusi nel campione

Yunus Textile Mills, Karachi

8,5 %

Lucky Textile Mills, Karachi

7,2 %

Nishat Mills Ltd, Faisalabad

6,1 %

Chenab Ltd, Faisalabad

5,7 %

Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi

5,6 %

Al-Abid Silk Mills Ltd, Karachi

3,9 %

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd, Karachi

3,5 %

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd, Karachi

0 %

b)

Per gli esportatori che hanno collaborato all’inchiesta non inclusi nel campione

5,8 %

c)

Per tutte le altre società

8,5 %

(69)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica delle misure in vigore ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni pervenute sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti. Inoltre, dopo la divulgazione delle informazioni, a tutte le parti interessate è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni.

(70)

Per garantire parità di trattamento tra eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato all’inchiesta ma che non sono state inserite nel campione (elencate nell'allegato del presente regolamento), si ritiene opportuno prevedere che il dazio medio ponderato imposto nei confronti di dette società venga applicato anche ai nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(71)

Un produttore esportatore ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi. Tuttavia, la biancheria da letto è un prodotto che si presenta in centinaia di tipi diversi e con determinate caratteristiche non facilmente distinguibili all'atto dell'importazione: è quindi praticamente impossibile fissare un prezzo minimo all'importazione adeguato per ciascun tipo di prodotto, in modo tale che la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri riescano a monitorare correttamente il rispetto di tali prezzi minimi. Si è ritenuto che, a tali condizioni, l’applicazione di un impegno sui prezzi fosse impraticabile e, pertanto, l’offerta del produttore esportatore pakistano non ha potuto essere accettata.

D.   DURATA DELLE MISURE

(72)

Il riesame effettuato non ha ripercussioni sulla data di fine validità del regolamento definitivo, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 397/2004 è così modificato:

1)

l'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Produttore

Aliquota del dazio

%

Codice addizionale TARIC

Yunus Textile Mills

H-23/1, Landhi Industrial Area,

Karachi

8,5

A698

Lucky Textile Mills

L-8, Block 21, F. B Area,

Karachi

7,2

A699

Nishat Mills Ltd

Nishatabad,

Faisalabad

6,1

A700

Chenab Ltd

Nishatabad,

Faisalabad

5,7

A701

Gul Ahmed Textile Mills Ltd

Plot No. HT/3A, Landhi Industrial Area,

Landhi,

Karachi

5,6

A702

Al-Abid Silk Mills Ltd

A-39, S.I.T.E., Manghopir Road,

Karachi

3,9

A704

Mohammad Farooq Textile Mills Ltd

1st floor, Finlay House, I.I Chundrigar Road,

Karachi

3,5

A703

Fairdeal Textiles (Pvt) Ltd

A/15-D, Binoria Chowk, S.I.T.E.,

Karachi

0

A705

Produttori elencati nell’allegato

5,8

A706

Tutte le altre società

8,5

A999»

2)

Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento diventa allegato del regolamento (CE) n. 397/2004;

3)

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Se un nuovo produttore esportatore fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti nel paragrafo 1,

non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e

ha effettivamente esportato i prodotti in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore all’elenco delle società soggette al dazio medio ponderato del 5,8 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1.

(3)  GU C 196 del 3.8.2004, pag. 2.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all'articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A706):

Ragione sociale

Indirizzo

A.B. Exports (PVT) Ltd

Off. No 6, Ground Floor,

Business Center, New Civil Lines,

Faisalabad

A.S.T. (PVT) Ltd

Saba Square 2-C, Saba Commercial Street No 3,

Phase V Extension, D.H. Authority,

Karachi

Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd

P-214 Muslim Town #1,

Sarghoda Road,

Faisalabad

Adil Waheed Garments

66-Zubair Colony, Jaranwala Road,

Faisalabad

Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd

LA 7/1-7, Block 22 F.B. Area,

Karachi

Al Musawar Textile (PVT) Ltd

Atlas Street, Maqbool Road,

Faisalabad

Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd

3rd floor, K.D.L.B. Building,

58-West Wharf Road,

Karachi

Al-Latif

W,S, 24, Block-2, Azizabad, F.B. Area,

Karachi-75950

Al-Noor Processing & Textile Mills

Sargodha Road,

Near Bava Chak,

Faisalabad

Al-Raheem Textile

F/40, Block-6, P.E.C.H.S.,

Karachi

Ameer Enterprises

3rd floor, Bismillah Centre, St. No. 2,

Karkhana Bazar, Yanr Market,

Faisalabad

Amsons Textile Mills (PVT) Ltd

D-14/B, S.I.T.E.,

Karachi

Amtex (Private) Limited

1-Km, Khurrianwala-Jaranwala Road,

Faisalabad

Anjum Textile Mills (PVT) Ltd

Anjum Street, Nalka Kohala, Sarghoda Road,

Faisalabad

Apex Corporation

1-19, Arkay Square,

PO Box 13373,

Karachi

Arshad Corporation

1088/2, Jail Road

Faisalabad 38000

Arzoo Textile Mills Ltd

2.6 km, Jaranwala Road, Khurrinwala,

Faisalabad

Asia Textile Mills

D-156, S.I.T.E. Avenue,

Karachi

Aziz Sons

D21/Karach, S.I.T.E.,

Karachi-75700

B.I.L. Exporters

15/5, Sector 12/C, North Karachi Industrial Area,

Karachi

Baak Industries

P-107, Akbarabad, Near Allied Hospital,

Faisalabad

Be Be Jan Pakistan Ltd

Square No. 7, Chak No. 204/R.B.,

Faisalabad

Bela Textiles Ltd

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Bismillah Fabrics (PVT) Ltd

3 Km, Jhumbra Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Bismillah Textiles (PVT) Ltd

1. KM, Jaranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Classic Enterprises

B-1/1, Sector 15, Korangi Industrial Area,

Karachi

Cotton Arts (PVT) Ltd

613/1, Dagrawaan Road,

Faisalabad

D.L. Nash (Private) Ltd

11, Timber Pond, Keamari Road,

Karachi-75620

Dawood Exports PVT Ltd

P.O. Box 532, Sarghoda Road,

Faisalabad

Decent Textiles

P-1271, Abdullahpur, West Canal Road,

Faisalabad

En Em Fabrics (Pvt) Ltd

10th Km, Sarghoda Road,

Faisalabad

En Em Industries Ltd

10th Km, Sargodha Road,

Faisalabad

Enn Eff Exports

4th floor, Business Centre, New Civil Lines,

Faisalabad

Faisal Industries

Office 205, Madina City Mall,

Abdullah Haroon Road, Saddar,

Karachi

Fashion Knit Industries

5-Business Centre, Ground Floor,

Mumtaz Hassan Road,

Karachi

Fateh Textile Mills Ltd

P.O. Box No 69, Hali Road, S.I.T.E.,

Hyderabad

Gerpak Textile (PVT) Ltd

317 Clifton Centre, Schon Circle,

Kehkashan Clifton,

Karachi

Gohar Textile mills

208 Chak Road, Zia Town,

Faisalabad

H.A. Industries (PVT) Ltd

10 KM, Jaranwala Road,

Faisalabad

Haroon Fabrics (Private) Limited

P-121, Rafique Colony, Jail Road,

Faisalabad

Hay's (PVT) Limited

A-33, (C), Textile Avenue, S.I.T.E.,

Karachi-75700

Homecare Textiles

D-115, S.I.T.E.,

Karachi

Husein Industries Ltd

HT-8 Landhi Industrial & Trading Estate,

Landhi,

Karachi

Ideal International

A-63/A, SIND Industrial Trading Estate,

Karachi-75700

Jaquard Weavers

811 Mahmoodabad Colony,

Multan

Kam International

F-152, S.I.T.E.,

Karachi

Kamal Spinning Mills

4th KM, Jranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Kausar Processing Industries (PVT) Ltd

P-61 Gole Chiniot Bazar,

Faisalabad

Kausar Textile Industries (PVT) Ltd

Maqbool Road,

Faisalabad

Khizra Textiles International

P-68, First Floor, Tawakal Cloth Market,

Gol Chiniot Bazar,

Faisalabad-38000

Kohinoor Textile Mills Limited

Peshawar Road,

Rawalpindi

Latif International (PVT) Ltd

St. No. 1, Abdullahpur,

Faisalabad

Liberty Mills Limited

A/51-A, S.I.T.E.,

Karachi

M/s M.K. SONS Pvt Ltd

2 KM, Khurrianwala, Jarranwala Road,

Faisalabad

M/S Al-Ghani International

202 Bhaiwala, Ghona Road,

Faisalabad

M/S Home Furnishings Ltd

Plot No 1,2,10,11, Sector IX-B.,

Karachi Export Processing Zone,

Karachi

MSC Textiles (PVT) Ltd

P-19, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Mughanum (PVT) Ltd

P-162, Circular Road,

Faisalabad

Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd

D-14/A, Bada Board, S.I.T.E.,

Karachi

Naseem Fabrics

Suite #404, 4th floor, Faisalcomplex,

Bilal Road, Civil Lines,

Faisalabad

Nawaz Associates

87 D/1 Main Boulevard Gulberg III,

Lahore

Nazir Industries

Suite 3, 7th floor, Textile Plaza,

M.A. Jinnah Road,

Karachi-74000

Niagara Mills (PVT) Ltd

Kashmir Road, Nishatabad,

Faisalabad

Nina Industries Ltd

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Nishitex Enterprises

P-224, Tikka Gali No 2, Y.Y. Plaza.,

1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Parsons Industries (PVT) Ltd

E-53 S.I.T.E.,

Karachi

Popular Fabrics (PVT) Ltd

Plot 115, Landhi Industrial Area,

Karachi

Rainbow Industries

810/A, Khanewal Road,

Multan

Rehman International

P-2, Al Rehman House,

Ghulam Rasool Nagar Main Road,

Sarfraz Colony,

Faisalabad

Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd

Sadaqat Street, Sarghoda Road,

Faisalabad

Sadiq Siddique Co.

170-A, Latif Cloth Market, M.A. Jinnah Road,

Karachi

Sakina Exports International

#313, Dada Chambers, M.A. Jinnan Road,

Karachi-74000

Samira Fabrics (PVT) Ltd

401-403, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road,

Karach

Sapphire Textile Mills Ltd

313, 3rd floor, Cotton exchange Bldg. I.I.,

Chundrigar Road,

Karachi

Shahzad Siddique (PVT) Ltd

4,5 KM, Khurrainwala Jaranwala Road,

Faisalabad

Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd

Yousaf Chowk, Sarghoda Road,

Faisalabad

Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd

P.O. Box 265, Satiana Road,

Faisalabad

Shercotex

39/c, Peoples Colony,

Faisalabad

Sitara Textile Industries Ltd

6- K.M., Sargodha Road,

Faisalabad

South Asian Textile Inds.

St. No. 3, Hamedabad Colony, Vehari Road,

Multan

Sweety Textiles Pvt Ltd

P-237, 2nd floor, Hassan Arcade

Montgomery Bazar,

Faisalabad

Tex-Arts

P-22, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

The Crescent Textile Mills Ltd

Sargodha Road,

Faisalabad

Towellers Ltd

WSA 30-31, Block 1, Federal B,

Karachi

Union Exports (PVT) Ltd

D-204/A, S.I.T.E.,

Karachi-75700

United Finishing Mills Ltd

2nd floor, Regency Arcade, The Mall,

Faisalabad

United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd

P.O. Box 194, Maqbool Road,

Faisalabad

Wintex Exports PVT Ltd

P-17/A, Main Road, Sarfaraz Colony,

Faisalabad

Zafar Fabrics (PVT) Ltd

Chak No 119, J.B. (Samana), Sarghoda Road,

Faisalabad

Zamzam Weaving and Processing Mills

Bazar 1, Razabad,

Faisalabad»