13.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/11


REGOLAMENTO (CE) N. 591/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2) è indicato il quantitativo massimo di formaggio cheddar originario dell’Australia da importare per periodo contingentale.

(2)

Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE in seguito ai negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV.6 del GATT 1994 e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede un quantitativo supplementare di 461 tonnellate di formaggio cheddar originario dell’Australia da assegnare nell’ambito del contingente tariffario annuo di importazione. È pertanto opportuno adeguare il quantitativo di formaggio previsto nell’ambito del contingente n. 09.4521 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Dal momento che il contingente tariffario annuale di cui trattasi si apre il 1o gennaio, è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2006 ed entri in vigore quanto prima possibile.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 la parte relativa al contingente n. 09.4521 è sostituita dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2006 (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 22).

(3)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1.


ALLEGATO

Numero del contingente

Codice NC

Descrizione

Paese di origine

Contingente annuo da gennaio a dicembre (in t)

Aliquota dei dazi all’importazione (in EUR/100 kg di peso netto)

Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

«09.4521

ex 0406 90 21

Formaggi cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

Australia

3 711

17,06

Cfr. allegato XI(B)»