31.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/26


REGOLAMENTO (CE) N. 511/2006 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1531/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1)

Nell’agosto 2002, con il regolamento (CE) n. 1531/2002 (2), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori («prodotto in esame») originarie, fra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).

(2)

Parallelamente la Commissione, con decisione 2002/683/CE (3), ha accettato un impegno congiunto («l’impegno») offerto congiuntamente da Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd («le società») e dalla Camera di commercio cinese per l’import/export di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).

(3)

Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, fabbricato dalle società, e del tipo oggetto dell’impegno («prodotto oggetto dell’impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

B.   MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO

(4)

L’impegno offerto dalle società le obbliga, tra l’altro, ad esportare il prodotto oggetto dell’impegno al primo acquirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all’importazione e a rispettare taluni massimali quantitativi stabiliti nell’impegno. Tale prezzo e tali massimali eliminano il pregiudizio causato dal dumping.

(5)

Ai fini del rispetto dell’impegno, la CCCME e le società hanno inoltre accettato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione e di permettere verifiche in loco presso i loro impianti per accertare l’esattezza e la veridicità dei dati presentati nelle summenzionate relazioni trimestrali.

(6)

Come osservato nel considerando 239 del regolamento (CE) n. 1531/2002, l’impegno stabilisce specificamente che la violazione da parte di una qualsiasi delle società interessate o della CCCME sarà considerata come una violazione dell’impegno compiuta da tutti i firmatari. La mancata cooperazione con la Commissione europea nel monitoraggio dell’impegno viene considerata una violazione dell’impegno stesso.

(7)

A questo proposito, la Commissione ha chiesto che vengano effettuate verifiche in loco presso la sede della CCCME e delle due società con il maggiore volume dichiarato di vendite del prodotto in esame, vale a dire Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd and Konka Group Co., Ltd. La Commissione ha inviato a CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd e Konka Group Co., Ltd lettere precedenti alla verifica in loco, in cui venivano indicate le date della verifica stessa. La CCCME e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd hanno confermato l’accettazione della verifica richiesta dalla Commissione. Konka Group Co., Ltd, invece, ha rifiutato la verifica, violando così l’impegno.

(8)

La decisione 2006/258/CE della Commissione (4) specifica in dettaglio la natura della violazione riscontrata.

(9)

In considerazione della violazione, con la decisione 2006/258/CE, è stata revocata l’accettazione dell’impegno offerto congiuntamente dalle società e dalla CCCME. È necessario quindi istituire immediatamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame esportato verso la Comunità dalle società in questione.

(10)

Conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, l’aliquota del dazio antidumping è stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno. Poiché l’inchiesta in questione si è conclusa con l’accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con il regolamento (CE) n. 1531/2002, è opportuno fissare l’aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 44,6 % del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

C.   MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2002

(11)

Alla luce di quanto precede, è necessario apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 1531/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1531/2002 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3, l’allegato I e l’allegato II sono abrogati;

2)

gli articoli 4 e 5 diventano gli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

H. GORBACH


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1.

(3)  GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42.

(4)  Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.