16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 434/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 887/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Grecia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 887/2005 della Commissione (2) è stata aperta la distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per alcuni vini in Grecia. |
(2) |
Essendo contemporaneamente in corso più misure di distillazione, le autorità greche hanno dovuto constatare che le capacità delle distillerie e degli organi di controllo non sono sufficienti per garantire il buono svolgimento delle distillazioni. Per garantire l’efficacia della misura prevista dal regolamento (CE) n. 887/2005 è dunque necessario prorogare fino al 30 aprile 2006 il periodo di consegna dell’alcol all’organismo di intervento previsto in detto regolamento. |
(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 887/2005. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 887/2005, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«L’alcol prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 30 aprile 2006.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 16 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 34.