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16.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 79/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 426/2006 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2006
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio, la riscossione dei dazi doganali è sospesa, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per talune merci del capitolo 27 che siano destinate a subire un trattamento definito, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
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(2) |
Taluni residui di oli destinati ad essere riciclati, classificati nel codice NC 2710 99 00 , non beneficiano, attualmente, di tale esenzione. |
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(3) |
Lo stesso trattamento tariffario dovrebbe essere concesso, in particolare per ragioni ambientali legate al trattamento degli oli usati, ai residui di oli e agli oli facenti parte dello stesso gruppo, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche e legali. È pertanto nell’interesse della Comunità sospendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, la riscossione dei dazi doganali su tali prodotti. |
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(4) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87. |
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(5) |
Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento n. 1719/2005 della Commissione (3), è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1o gennaio 2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione V, capitolo 27, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce della terza colonna del codice NC 2710 99 00 è sostituita dalla seguente:
«3,5 (*1)
(*1) Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice TARIC 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].» "
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 (GU L 47 del 17.2 2006, pag. 1).
(2) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).