16.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/1


REGOLAMENTO (CE) N. 426/2006 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2006

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Nella nomenclatura combinata che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio, la riscossione dei dazi doganali è sospesa, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per talune merci del capitolo 27 che siano destinate a subire un trattamento definito, sempreché siano rispettate le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(2)

Taluni residui di oli destinati ad essere riciclati, classificati nel codice NC 2710 99 00 , non beneficiano, attualmente, di tale esenzione.

(3)

Lo stesso trattamento tariffario dovrebbe essere concesso, in particolare per ragioni ambientali legate al trattamento degli oli usati, ai residui di oli e agli oli facenti parte dello stesso gruppo, sempreché siano soddisfatte le condizioni tecniche e legali. È pertanto nell’interesse della Comunità sospendere, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, la riscossione dei dazi doganali su tali prodotti.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(5)

Dal momento che la modifica introdotta dal presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data da cui si applica la nomenclatura combinata per il 2006, di cui al regolamento n. 1719/2005 della Commissione (3), è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con effetto immediato e che si applichi a partire dal 1o gennaio 2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’allegato I, parte seconda (Tabella dei dazi), sezione V, capitolo 27, del regolamento (CEE) n. 2658/87, la voce della terza colonna del codice NC 2710 99 00 è sostituita dalla seguente:

«3,5 (*1)

(*1)  Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (codice TARIC 2710 99 00 10). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PRÖLL


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 (GU L 47 del 17.2 2006, pag. 1).

(2)   GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 215/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 11).

(3)   GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1.