10.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 71/3


REGOLAMENTO (CE) N. 408/2006 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

(2)

In esito ai negoziati che hanno portato all’accordo approvato con decisione 2006/106/CE, la Comunità ha deciso di inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 150 tonnellate del contingente tariffario annuo di importazione per le carni bovine di alta qualità.

(3)

Inoltre, l’ammissibilità al contingente di carni bovine di alta qualità concesso all’Australia è subordinata al soddisfacimento dei requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 936/97. È opportuno modificare la definizione di carni bovine di alta qualità contenuta nell’articolo 2, lettera b), del suddetto regolamento in modo che essa si basi su parametri verificabili e controllabili, facendo riferimento alle categorie ufficiali definite dalle competenti autorità australiane il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(4)

È inoltre opportuno precisare che alle importazioni di carni bovine di alta qualità di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 936/97 si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue.

1)

L’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

al primo comma, primo trattino, le parole «60 100 tonnellate» sono sostituite dalle parole «60 250 tonnellate»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il volume totale dei contingenti tariffari è di 59 675 tonnellate.»

2)

All’articolo 2, il testo della lettera b) è modificato come segue:

a)

al primo comma, le parole «7 000 tonnellate» sono sostituite dalle parole «7 150 tonnellate»;

b)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tagli selezionati ottenuti da carcasse di manzi o giovenche classificati in una delle seguenti categorie ufficiali: “Y”, “YS”, “YG”, “YGS”, “YP” e “YPS”, quali definite da AUS-MEAT Australia. Il colore della carne bovina deve essere conforme alle norme di riferimento da 1 B a 4 di AUS-MEAT in materia di colore della carne, il colore del grasso deve essere conforme alle norme di riferimento da 0 a 4 di AUS-MEAT in materia di colore del grasso e lo spessore del grasso (misurato nel punto P 8) deve essere conforme alle categorie di ingrasso da 2 a 5 di AUS-MEAT.

I tagli devono essere etichettati in conformità dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Alle informazioni che figurano sull’etichetta può essere aggiunta l’indicazione “carne bovina di alta qualità”.

Tuttavia, per l’anno di importazione 2005/2006 il contingente tariffario per le carni dei codici NC di cui al primo comma, conformi ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma, è di 7 075 tonnellate, espresse in peso del prodotto;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52.

(2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 74).

(3)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1